| 1. La vendita di piante, parti di piante, loro prodotti e
derivati, diritti o complessi altamente tossici, e di quanto
di vegetale può arrecare all'organismo umano danni
irreversibili o determinare dipendenza fisiologica, oppure dei
prodotti di quei vegetali che possono essere assunti solamente
sotto il diretto controllo medico, è consentita unicamente
nelle farmacie e sempre dietro presentazione di ricetta
medica.
2. L'elenco delle piante tossiche non vendibili ed il loro
aggiornamento periodico sono stabiliti dall'apposita
commissione di cui all'articolo 7.
3. Possono raccogliere, lavorare e commerciare, ma non al
minuto, le piante officinali comprese nell'elenco di cui al
comma 2 coloro che hanno conseguito il diploma di tecnico
della raccolta.
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