| ...C4Ater, C280Ater, C1653Ater, C2493bisAter, C3390Ater,
C3883Ater, C3952Ater, C4397Ater, C4416Ater, C4552Ater.
TESTIPDL
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| ...C4Ater, C280Ater, C1653Ater, C2493bisAter, C3390Ater,
C3883Ater, C3952Ater, C4397Ater, C4416Ater, C4552Ater.
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| (Attuazione progressiva della innovazione, valutazione dei
risultati e valorizzazione del personale).
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata m vigore della
presente legge il Ministro della pubblica istruzione presenta
al parlamento un piano di progressiva attuazione delle
disposizioni della medesima, comprensivo di un progetto
generale di riqualificazione professionale del personale
docente a fronte delle innovazioni metodologiche e
programmatiche introdotte.
2. L'effettiva attuazione della presente legge è
verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio
successivo alla sua data di entrata in vigore, sulla base di
una apposita relazione presentata dal Ministro della pubblica
istruzione.
3. All'attuazione della presente legge si provvede
mediante decreto legislativo da emanarsi previo parere
obbligatorio e vincolante delle Competenti Commissioni di
Camera e Senato.
4. La verifica e la valutazione della produttività del
sistema scolastico pubblico integrato sono funzione
costitutiva delle azioni di programmazione e di indirizzo
esercitate dalla amministrazione centrale, la quale si avvale
di una agenzia esterna esperta nella materia.
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5. Le azioni di programmazione e indirizzo di cui alla
comma 4 assicurano analisi sistematiche sulla congruenza
dell'offerta di istruzione e di formazione con gli obiettivi e
con i pini fissati per lo sviluppo del sistema educativo;
introducono, inoltre, nei servizi procedure e strumenti per la
gestione amministrativa e strategica dei punti di criticità
dell'offerta di istruzione e di formazione; producono e
sviluppano, altresì, criteri di efficienza e di efficacia
degli standard e dei risultati di istruzione e di formazione
utilizzabili dagli operatori del sistema scolastico;
raccolgono e elaborano, infine, modelli di verifica e
valutazione e promuovono una cultura della responsabilità sui
risultati tra gli utenti del servizio.
6. E' valorizzata l'autoanalisi del progetto educativo del
sistema scolastico da parte degli operatori. Detti risultati
sono illustrati annualmente, in appositi rapporti, agli
allievi e alle allieve ed ai genitori, come una ulteriore
forma di partecipazione per la più vasta comunità sociale che
fa capo alla singola unità operativa. Presso ogni unità
operativa è istituito un nucleo interno per l'autovalutazione
del funzionamento dell'istituzione e dell'azione educativa e
didattica, anche per il collegamento con il servizio nazionale
di verifica e di valutazione.
7. I docenti sono responsabili, d'intesa con le famiglie,
dell'insieme delle iniziative di istruzione e di formazione
degli allievi e delle allieve a cui offrono un aiuto
personale, favoriscono il successo del loro impegno, procedono
alla loro valutazione e li consigliano nella scelta del
percorso di studio e dell'inserimento professionale.
8. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario fa
parte della comunità educativa e coopera direttamente
all'espletamento delle attribuzioni proprie del sistema
scolastico pubblico integrato e delle singole unità
operative.
9. Il personale dirigente della scuola, nell'ambito delle
nuove prerogative delle unità operative autonome, assume un
rilievo e una funzione speciali nella conduzione dei processi
di istruzione e di formazione, nella direzione del personale
tecnico, nella promozione, coordinamento e valorizzazione
delle risorse umane e professionali, nella collaborazione con
i genitori e nella gestione delle risorse finanziarie e
strumentali.
10. Restano salve le attribuzioni delle province autonome
di Trento e di Bolzano in materia di ordinamento scolastico e
formazione professionale, anche in relazione alle esigenze dei
gruppi linguistici ed ai sensi delle norme di attuazione dello
statuto speciale.
11. All'attuazione della presente legge in Valle d'Aosta,
all'adattamento dell'ordinamento scolastico alle esigenze del
bilinguismo e alle specifiche istanze regionali si provvede in
conformità delle norme statutarie e delle relative norme di
attuazione e sulla base di intese fra la regione e i Ministeri
interessati.
12. Restano ferme le disposizioni particolari vigenti
riguardanti le scuole con lingua di insegnamento slovena.
(Alternativo all'articolo 5 del testo della
Commissione)
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