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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


154
DDL0004-0007
Relazione Camera n. 4-A ter - di minoranza - (DDL13-4-A-ter)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C4Ater, C280Ater, C1653Ater, C2493bisAter, C3390Ater, C3883Ater, C3952Ater, C4397Ater, C4416Ater, C4552Ater. TESTIPDL
...C4Ater, C280Ater, C1653Ater, C2493bisAter, C3390Ater, C3883Ater, C3952Ater, C4397Ater, C4416Ater, C4552Ater.
...TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*) (Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN3 ZZDDLC4A3 ZZ13 ZZPD ZZMI
  (Attuazione progressiva della innovazione, valutazione dei
          risultati e valorizzazione del personale).
     1.  Entro dodici mesi dalla data di entrata m vigore della
  presente legge il Ministro della pubblica istruzione presenta
  al parlamento un piano di progressiva attuazione delle
  disposizioni della medesima, comprensivo di un progetto
  generale di riqualificazione professionale del personale
  docente a fronte delle innovazioni metodologiche e
  programmatiche introdotte.
     2.  L'effettiva attuazione della presente legge è
  verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio
  successivo alla sua data di entrata in vigore, sulla base di
  una apposita relazione presentata dal Ministro della pubblica
  istruzione.
     3.  All'attuazione della presente legge si provvede
  mediante decreto legislativo da emanarsi previo parere
  obbligatorio e vincolante delle Competenti Commissioni di
  Camera e Senato.
     4.  La verifica e la valutazione della produttività del
  sistema scolastico pubblico integrato sono funzione
  costitutiva delle azioni di programmazione e di indirizzo
  esercitate dalla amministrazione centrale, la quale si avvale
  di una agenzia esterna esperta nella materia.
 
                              Pag. 16
 
     5.  Le azioni di programmazione e indirizzo di cui alla
  comma 4 assicurano analisi sistematiche sulla congruenza
  dell'offerta di istruzione e di formazione con gli obiettivi e
  con i pini fissati per lo sviluppo del sistema educativo;
  introducono, inoltre, nei servizi procedure e strumenti per la
  gestione amministrativa e strategica dei punti di criticità
  dell'offerta di istruzione e di formazione; producono e
  sviluppano, altresì, criteri di efficienza e di efficacia
  degli standard e dei risultati di istruzione e di formazione
  utilizzabili dagli operatori del sistema scolastico;
  raccolgono e elaborano, infine, modelli di verifica e
  valutazione e promuovono una cultura della responsabilità sui
  risultati tra gli utenti del servizio.
     6.  E' valorizzata l'autoanalisi del progetto educativo del
  sistema scolastico da parte degli operatori.  Detti risultati
  sono illustrati annualmente, in appositi rapporti, agli
  allievi e alle allieve ed ai genitori, come una ulteriore
  forma di partecipazione per la più vasta comunità sociale che
  fa capo alla singola unità operativa.  Presso ogni unità
  operativa è istituito un nucleo interno per l'autovalutazione
  del funzionamento dell'istituzione e dell'azione educativa e
  didattica, anche per il collegamento con il servizio nazionale
  di verifica e di valutazione.
     7.  I docenti sono responsabili, d'intesa con le famiglie,
  dell'insieme delle iniziative di istruzione e di formazione
  degli allievi e delle allieve a cui offrono un aiuto
  personale, favoriscono il successo del loro impegno, procedono
  alla loro valutazione e li consigliano nella scelta del
  percorso di studio e dell'inserimento professionale.
     8.  Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario fa
  parte della comunità educativa e coopera direttamente
  all'espletamento delle attribuzioni proprie del sistema
  scolastico pubblico integrato e delle singole unità
  operative.
     9.  Il personale dirigente della scuola, nell'ambito delle
  nuove prerogative delle unità operative autonome, assume un
  rilievo e una funzione speciali nella conduzione dei processi
  di istruzione e di formazione, nella direzione del personale
  tecnico, nella promozione, coordinamento e valorizzazione
  delle risorse umane e professionali, nella collaborazione con
  i genitori e nella gestione delle risorse finanziarie e
  strumentali.
     10.  Restano salve le attribuzioni delle province autonome
  di Trento e di Bolzano in materia di ordinamento scolastico e
  formazione professionale, anche in relazione alle esigenze dei
  gruppi linguistici ed ai sensi delle norme di attuazione dello
  statuto speciale.
     11.  All'attuazione della presente legge in Valle d'Aosta,
  all'adattamento dell'ordinamento scolastico alle esigenze del
  bilinguismo e alle specifiche istanze regionali si provvede in
  conformità delle norme statutarie e delle relative norme di
  attuazione e sulla base di intese fra la regione e i Ministeri
  interessati.
     12.  Restano ferme le disposizioni particolari vigenti
  riguardanti le scuole con lingua di insegnamento slovena.
  (Alternativo all'articolo 5 del testo della
                         Commissione)
 
DATA=990722 FASCID=DDL13-4-A-ter TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=MI NSTA=0004 TOTPAG=0016 TOTDOC=0007 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=035 PAGFIN=0016 RIGFIN=058 UPAG=SI PAGEIN=15 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=000400A03 FASCIDC=13DDL0004 A03 SORTNAV=0000400A030 00000 ZZDDLC4A3 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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