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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1543
DDL0094-0094
Relazione Camera n. 94-A (DDL13-94-A)
(suddiviso in 94 Unità Documento)
Unità Documento n.94 (che inizia a pag.100 dello stampato)
...C94A, C558A, C639A. TESTIPDL
...C94A, C558A, C639A.
...N. 639, d'iniziativa del deputato Berselli
Art. 18.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC94A ZZ13 ZZPD ZZRM
     1.  E' istituito l'albo degli erboristi.  Il diritto
  all'iscrizione all'albo degli erboristi si acquisisce col
  superamento di un esame di Stato.  Le modalità dell'esame di
  Stato sono determinate con decreto del Ministro della sanità,
  su proposta della commissione di cui all'articolo 7.
     2.  Nella prima applicazione della presente legge:
       a)  può iscriversi all'albo, prescindendo dal
  superamento dell'esame di Stato:
         1) chi sia in possesso del diploma di erborista di cui
  alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni,
  conseguito prima della data di entrata in vigore della
  presente legge e vidimato dall'unità sanitaria locale del
  comune di residenza;
         2) chi sia in possesso del diploma di laurea in
  farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, biologia o
  agraria e abbia esercitato l'attività di erborista prima della
  data di entrata in vigore della presente legge;
       b)  è ammesso all'esame di Stato chi esercita, da
  più di dieci anni, l'attività di erborista di cui all'articolo
  3 senza il diploma di cui all'articolo 2 e chi, senza essere
  in possesso dei titoli richiesti, esercita l'attività di
  erborista da più di dieci anni, in modo autonomo o in qualità
  di socio, socio conduttore familiare o dipendente di un
  erborista;
       c)  può continuare nell'esercizio dell'attività di
  cui all'articolo 3, per non più di quattro anni, chi già
  l'esercita senza diploma da meno di dieci anni.  Decorso il
  predetto termine, la prosecuzione dell'attività sarà
  consentita solo a chi avrà conseguito il diploma di cui
  all'articolo 2 e superato l'esame di Stato.
 
DATA=990512 FASCID=DDL13-94-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0094 TOTPAG=0100 TOTDOC=0094 NDOC=0094 TIPDOC=P DOCTIT=0077 COMM= PD PAGINIZ=0100 RIGINIZ=032 PAGFIN=0100 RIGFIN=062 UPAG=SI PAGEIN=100 PAGEFIN=100 SORTRES= SORTDDL=009400A00 FASCIDC=13DDL0094 A SORTNAV=0009400A000 00000 ZZDDLC94A NDOC0094 TIPDOCP DOCTIT0077 NDOC0077



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