| 1. E' istituito l'albo degli erboristi. Il diritto
all'iscrizione all'albo degli erboristi si acquisisce col
superamento di un esame di Stato. Le modalità dell'esame di
Stato sono determinate con decreto del Ministro della sanità,
su proposta della commissione di cui all'articolo 7.
2. Nella prima applicazione della presente legge:
a) può iscriversi all'albo, prescindendo dal
superamento dell'esame di Stato:
1) chi sia in possesso del diploma di erborista di cui
alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni,
conseguito prima della data di entrata in vigore della
presente legge e vidimato dall'unità sanitaria locale del
comune di residenza;
2) chi sia in possesso del diploma di laurea in
farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, biologia o
agraria e abbia esercitato l'attività di erborista prima della
data di entrata in vigore della presente legge;
b) è ammesso all'esame di Stato chi esercita, da
più di dieci anni, l'attività di erborista di cui all'articolo
3 senza il diploma di cui all'articolo 2 e chi, senza essere
in possesso dei titoli richiesti, esercita l'attività di
erborista da più di dieci anni, in modo autonomo o in qualità
di socio, socio conduttore familiare o dipendente di un
erborista;
c) può continuare nell'esercizio dell'attività di
cui all'articolo 3, per non più di quattro anni, chi già
l'esercita senza diploma da meno di dieci anni. Decorso il
predetto termine, la prosecuzione dell'attività sarà
consentita solo a chi avrà conseguito il diploma di cui
all'articolo 2 e superato l'esame di Stato.
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