| La X Commissione attività produttive,
esaminati gli emendamenti al nuovo testo unificato
delle proposte di legge C. 94 e abbinate;
rilevato che il contenuto dell'emendamento 6.5 è
pleonastico, essendo l'iscrizione all'albo provinciale già
prevista dalla normativa generale sulle imprese artigiane;
(*) Per i pareri espressi sul testo unificato
risultante dall'esame svolto in sede referente si veda lo
stampato n. 94-558-639-A.
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rilevato altresì che né l'articolo 14 né l'emendamento
sostitutivo 14.1 fanno riferimento al decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 74, recante norme sulla pubblicità
ingannevole;
esprime
PARERE CONTRARIO
sull'emendamento 6.5 del relatore,
PARERE FAVOREVOLE
sull'emendamento 14.1 del relatore, a condizione che sia così
riformulato:
all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: in materia di
pubblicità previste inserire le seguenti: dal decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e.
(parere espresso il 9 novembre 1999)
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