| (Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per prodotti erboristici, i prodotti privi di
potere nutritivo o impiegati a scopo non nutritivo a base di
piante, delle loro parti e dei loro derivati nonché i prodotti
assimilabili anche miscelati con prodotti di libera vendita,
non addizionati con prodotti di sintesi o di semisintesi, e
tali da poter essere definiti naturali;
b) per parti di piante, le sezioni definite
secondo la nomenclatura convenzionale della botanica;
c) per droga, la porzione di pianta cui si
riconosce la primarietà di apporto in principio attivo
peculiare;
d) per uso erboristico, l'utilizzo dei prodotti di
cui alle lettere a), b) e c) per finalità diverse
da quelle terapeutiche, cosmetiche o alimentari e volte a
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stimolare le naturali difese dell'organismo umano, animale o
vegetale e a coadiuvarne le funzioni fisiologiche.
2. I prodotti erboristici non possono derivare da piante
geneticamente modificate.
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