| (Tabelle).
1. Le piante, le loro parti, i loro derivati, le droghe e
gli altri prodotti naturali da cui ottenere i prodotti
erboristici sono classificati, secondo i criteri stabiliti dai
commi 2 e 3, nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Le tabelle possono essere modificate con decreto del Ministro
della sanità, sentita la Commissione di cui all'articolo
16.
2. La tabella A elenca le piante, le loro parti, i loro
derivati, le droghe e gli altri prodotti naturali a esclusiva
utilizzazione farmacologica e terapeutica la cui vendita al
dettaglio è riservata al farmacista in farmacia.
3. La tabella B elenca le piante, le loro parti, i loro
derivati, le droghe e gli altri prodotti naturali utilizzabili
come tali o come materie prime per i prodotti erboristici. La
vendita al dettaglio dei prodotti inclusi nella tabella B è
riservata al farmacista e all'erborista.
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