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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1551
DDL0094-0008
Progetto di legge Camera n. 94/RED - testo redigente - (DDL13-94/RED)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C94, C558, C639. TESTIPDL
...C94, C558, C639.
...TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE Regolamentazione del settore erboristico.
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC94A50 ZZ13 ZZPD
                      (Autorizzazioni).
     1.  Le piante, le loro parti, i loro derivati, le droghe e
  gli altri prodotti naturali inclusi nella tabella A di cui
  all'articolo 3, comma 2, sono assoggettati alla disciplina
  prevista dal decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e
  successive modificazioni, per le specialità medicinali.
     2.  La trasformazione e la lavorazione delle piante, delle
  loro parti, dei loro derivati, delle droghe e degli altri
  prodotti naturali inclusi nella tabella B di cui all'articolo
  3, comma 3, ai fini della produzione di prodotti erboristici
  preconfezionati, sono soggette ad autorizzazione del Ministero
  della sanità.
 
                               Pag. 8
 
     3.  Il Ministro della sanità, con proprio decreto,
  individua le modalità di presentazione della domanda di
  autorizzazione e di rilascio della stessa.
     4.  L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata, entro
  sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa
  domanda previa verifica della sussistenza delle condizioni
  igienico-sanitarie, dei requisiti tecnici prescritti dal
  regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283,
  e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica
  della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
  delle bevande, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e della presenza di un
  responsabile del controllo di qualità che può prestare la
  propria attività anche con rapporto di tipo professionale.  Il
  responsabile del controllo di qualità certifica la regolarità
  di ciascuna delle fasi del processo produttivo, secondo la
  normativa vigente.  Il responsabile del controllo di qualità
  deve essere in possesso del diploma di laurea in farmacia o in
  chimica e tecnologie farmaceutiche o in scienze biologiche
  ovvero del diploma di specializzazione in scienza e tecnica
  delle piante officinali o del diploma universitario in
  tecniche erboristiche di cui al decreto del Ministro
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6
  giugno 1995, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 41
  del 19 febbraio 1996.
     5.  Le modificazioni dei dati di cui al comma 4 sono
  comunicate al Ministero della sanità.
 
DATA=990915 FASCID=DDL13-94/RED TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RN NSTA=0094 TOTPAG=0039 TOTDOC=0026 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=024 PAGFIN=0008 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=009400A50 FASCIDC=13DDL0094 A50 SORTNAV=0009400A500 00000 ZZDDLC94A50 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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