| (Procedura semplificata).
1. I titolari dell'autorizzazione alla produzione di
specialità medicinali, ai sensi del decreto legislativo 29
maggio 1991, n. 178, o dell'autorizzazione alla produzione dei
prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare
di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, o di
preparati galenici, nonché di materie prime per i farmaci, che
intendono produrre trasformare o confezionare prodotti
erboristici, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della presente
legge, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero della
sanità, non oltre il sessantesimo giorno precedente a quello
dell'inizio dell'attività.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati:
a) il nome e il cognome o la ragione sociale e
l'indirizzo o la sede legale del titolare
dell'autorizzazione;
b) lo stabilimento di produzione;
c) la descrizione dei locali e delle
attrezzature;
d) la qualifica del responsabile del controllo di
qualità e la relativa dichiarazione di accettazione
dell'incarico.
3. Le modificazioni dei dati di cui al comma 2 sono
comunicate al Ministero della sanità.
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