| (Vendita dei prodotti erboristici).
1. I prodotti erboristici, anche se miscelati con prodotti
di libera vendita, possono essere venduti sia come prodotti
preconfezionati sia allo stato sfuso e possono essere
liberamente composti e preparati in maniera estemporanea dal
farmacista o dall'erborista limitatamente alle piante, alle
loro parti, ai loro derivati, alle droghe e agli altri
prodotti naturali inclusi nella tabella B di cui all'articolo
3, comma 3.
2. Le piante, le loro parti, i loro derivati e le droghe
venduti allo stato sfuso sono ceduti al pubblico in confezioni
che riportino il nome della pianta o delle piante miscelate,
la ragione sociale, l'indirizzo dell'esercizio commerciale ed
eventuali avvertenze. I prodotti di cui al presente comma sono
esposti nei locali di vendita al dettaglio in contenitori
recanti in lingua italiana, e con caratteri indelebili e
leggibili, le seguenti indicazioni:
a) la denominazione comune ed il nome botanico
della pianta secondo la denominazione botanica internazionale,
seguito dall'indicazione della parte di pianta contenuta;
b) la natura spontanea o coltivata della pianta,
il metodo ed il luogo di coltivazione;
c) la data di raccolta e di confezionamento;
d) il numero di lotto;
e) il metodo di preparazione e l'eventuale
trattamento con fitofarmaci al fine di consentirne la
conservazione;
f) le modalità di conservazione, qualora sia
necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione
della natura del prodotto;
g) la data di scadenza;
h) l'indicazione dell'eventuale pericolo, in base
alla normativa vigente sulla etichettatura dei prodotti
pericolosi;
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i) il nome e il cognome o la ragione sociale e
l'indirizzo o la sede legale del trasformatore o del
responsabile della commercializzazione del prodotto;
l) il prezzo per unità di vendita, che può essere
altresì riportato in un listino consultabile dal pubblico;
m) la percentuale, quando conosciuta, del
principio attivo che caratterizza la pianta.
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