| (Etichettatura).
1. I prodotti erboristici preconfezionati riportano sulle
confezioni o sulle etichette in lingua italiana, e con
caratteri indelebili e leggibili, le indicazioni previste
dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f),
g), h), i), specificando le eventuali modalità di
utilizzazione da parte dei bambini, l) e m), del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la dizione
"prodotto erboristico" e le indicazioni relative alla
denominazione comune, al nome botanico della pianta secondo la
denominazione botanica internazionale, seguito
dall'indicazione della parte di pianta contenuta, e alle
proprietà specifiche del prodotto, nonché alle precauzioni
d'uso, se necessarie. La denominazione comune e la dizione
"prodotto erboristico" sulle confezioni dei prodotti
erboristici preconfezionati sono riportati anche in carattere
braille.
2. Le indicazioni degli ingredienti previste dall'articolo
3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109, sono riportate in ordine decrescente di
quantità presente riferita al peso ed al volume, specificando,
quando conosciuta, la titolazione dei principali principi
attivi significativi riconosciuti da una delle farmacopee
ufficiali di uno degli Stati membri dell'Unione europea,
nonché, in caso di estratti, il tipo di estratto ed i valori
di concentrazione percentuale dello stesso presenti nel
prodotto. Le indicazioni di cui al presente comma valgono
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altresì per gli ingredienti che compongono i prodotti
erboristici derivanti da miscele.
3. Le indicazioni relative alle proprietà specifiche del
prodotto erboristico ed alle precauzioni d'uso, se necessarie,
possono essere ulteriormente riportate anche su altra
documentazione illustrativa fornita in accompagnamento al
prodotto medesimo.
4. I prodotti erboristici preconfezionati possono essere
identificati anche da nomi di fantasia.
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