| (Disposizioni transitorie).
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, esercitano l'attività di trasformazione e di
lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati,
delle droghe e degli altri prodotti naturali ai fini della
produzione di prodotti erboristici preconfezionati possono
proseguire le medesime attività per un periodo non superiore a
trentasei mesi, a condizione che entro sei mesi dalla medesima
data presentino al Ministero della sanità la domanda di
autorizzazione prevista dall'articolo 5.
2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, esercitano, anche in base ad un rapporto di
lavoro dipendente, le attività previste dagli articoli 6 e 11
o le attività di lavorazione delle piante, delle loro parti,
dei loro derivati e delle droghe, propedeutiche alla ulteriore
lavorazione degli stessi o per la cessione ai soggetti
autorizzati al commercio al dettaglio, e che sono in possesso
del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6
gennaio 1931, n. 99, o del diploma di laurea in scienze
biologiche o in medicina e chirurgia o in scienze agrarie
ovvero del diploma conseguito presso le scuole dirette a fini
speciali in erboristeria istituite presso le facoltà di
farmacia, possono continuare a svolgere le medesime attività,
fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 del presente
articolo.
3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, senza essere in possesso del diploma di
erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n.
99, esercitano, anche in base ad un rapporto di lavoro
dipendente, le attività previste dagli articoli 6 e 11 della
presente legge o le attività di lavorazione delle piante,
delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe,
propedeutiche alla ulteriore lavorazione degli stessi o per la
cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio,
possono continuare a svolgere le medesime attività a
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condizione che entro tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge superino un apposito esame di idoneità,
che potrà essere sostenuto al termine di un corso di
aggiornamento, disciplinato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Agli eventuali oneri derivanti dalla organizzazione dei corsi
di aggiornamento si fa fronte mediante i contributi versati
dagli iscritti, secondo modalità definite con il decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica di cui al presente comma, senza oneri per il
bilancio dello Stato e degli enti di cui all'articolo 25 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. I soggetti in possesso del diploma di erborista di cui
all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, che non
esercitano l'attività di erborista da più di cinque anni, sono
ammessi all'esame di idoneità di cui al comma 3 del presente
articolo.
5. I prodotti erboristici preconfezionati in commercio
alla data di entrata in vigore della presente legge possono
essere venduti per un periodo non superiore a trentasei mesi a
decorrere dalla medesima data.
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