Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1561
DDL0094-0018
Progetto di legge Camera n. 94/RED - testo redigente - (DDL13-94/RED)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C94, C558, C639. TESTIPDL
...C94, C558, C639.
...TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE Regolamentazione del settore erboristico.
Pag. 14 Art. 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC94A50 ZZ13 ZZPD
                 (Disposizioni transitorie).
     1.  Coloro che, alla data di entrata in vigore della
  presente legge, esercitano l'attività di trasformazione e di
  lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati,
  delle droghe e degli altri prodotti naturali ai fini della
  produzione di prodotti erboristici preconfezionati possono
  proseguire le medesime attività per un periodo non superiore a
  trentasei mesi, a condizione che entro sei mesi dalla medesima
  data presentino al Ministero della sanità la domanda di
  autorizzazione prevista dall'articolo 5.
     2.  Coloro che, alla data di entrata in vigore della
  presente legge, esercitano, anche in base ad un rapporto di
  lavoro dipendente, le attività previste dagli articoli 6 e 11
  o le attività di lavorazione delle piante, delle loro parti,
  dei loro derivati e delle droghe, propedeutiche alla ulteriore
  lavorazione degli stessi o per la cessione ai soggetti
  autorizzati al commercio al dettaglio, e che sono in possesso
  del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6
  gennaio 1931, n. 99, o del diploma di laurea in scienze
  biologiche o in medicina e chirurgia o in scienze agrarie
  ovvero del diploma conseguito presso le scuole dirette a fini
  speciali in erboristeria istituite presso le facoltà di
  farmacia, possono continuare a svolgere le medesime attività,
  fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 del presente
  articolo.
     3.  Coloro che, alla data di entrata in vigore della
  presente legge, senza essere in possesso del diploma di
  erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n.
  99, esercitano, anche in base ad un rapporto di lavoro
  dipendente, le attività previste dagli articoli 6 e 11 della
  presente legge o le attività di lavorazione delle piante,
  delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe,
  propedeutiche alla ulteriore lavorazione degli stessi o per la
  cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio,
  possono continuare a svolgere le medesime attività a
 
                              Pag. 15
 
  condizione che entro tre anni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge superino un apposito esame di idoneità,
  che potrà essere sostenuto al termine di un corso di
  aggiornamento, disciplinato con decreto del Ministro
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
  concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro sei
  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Agli eventuali oneri derivanti dalla organizzazione dei corsi
  di aggiornamento si fa fronte mediante i contributi versati
  dagli iscritti, secondo modalità definite con il decreto del
  Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica di cui al presente comma, senza oneri per il
  bilancio dello Stato e degli enti di cui all'articolo 25 della
  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
     4.  I soggetti in possesso del diploma di erborista di cui
  all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, che non
  esercitano l'attività di erborista da più di cinque anni, sono
  ammessi all'esame di idoneità di cui al comma 3 del presente
  articolo.
     5.  I prodotti erboristici preconfezionati in commercio
  alla data di entrata in vigore della presente legge possono
  essere venduti per un periodo non superiore a trentasei mesi a
  decorrere dalla medesima data.
 
DATA=990915 FASCID=DDL13-94/RED TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RN NSTA=0094 TOTPAG=0039 TOTDOC=0026 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=001 PAGFIN=0015 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=009400A50 FASCIDC=13DDL0094 A50 SORTNAV=0009400A500 00000 ZZDDLC94A50 NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



Ritorna al menu della banca dati