| (Commissione tecnico-scientifica).
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro della sanità, con proprio
decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, delle politiche
agricole e forestali, e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, nomina una Commissione tecnico-scientifica
presieduta dal direttore dell'Istituto superiore di sanità e
composta da nove componenti esperti in erboristeria,
farmacologia, tossicologia e botanica farmaceutica, di cui
cinque designati dai Ministri della sanità, delle politiche
agricole e forestali, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica
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e tecnologica, e quattro designati dalle associazioni degli
erboristi e dei produttori, dalla Federazione nazionale degli
ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e dalla
Federazione nazionale dell'ordine dei farmacisti. I componenti
della Commissione durano in carica due anni e sono rinnovabili
per non più di due incarichi consecutivi. L'istituzione ed il
funzionamento della Commissione non comportano oneri per il
bilancio dello Stato.
2. La Commissione di cui al comma 1 svolge funzioni
consultive e di proposta nei confronti del Ministro della
sanità, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1.
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