| (Abrogazioni).
1. La legge 6 gennaio 1931, n. 99, il regolamento
approvato con regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793, il
regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, il regio decreto 30
marzo 1933, n. 675, la legge 9 ottobre 1942, n. 1421, e gli
articoli 1, 2 e 3 della legge 30 ottobre 1940, n. 1724, sono
abrogati.
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