| (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, 14, 21 e 22 si applicano a
decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta
Ufficiale.
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TABELLA A
(articolo 3, comma 2)
Piante, loro parti, loro derivati, droghe e altri prodotti
naturali a esclusiva utilizzazione farmacologica e
terapeutica, la cui vendita al dettaglio è riservata al
farmacista.
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TABELLA B
(articolo 3, comma 3)
Piante, loro parti, loro derivati, droghe e altri prodotti
naturali, la cui vendita è riservata al farmacista ed
all'erborista.
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