| (Riparto dei finanziamenti).
1. Le attività di prevenzione contro i tumori sono
promosse dal Ministero della sanità, dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, dagli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico e dagli istituti
privati, e la relativa realizzazione è di norma demandata alle
strutture del Servizio sanitario nazionale. Al relativo onere,
previsto in lire 150 miliardi, si provvede, ai fini del
bilancio triennale 1996-1998, a carico del capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996,
all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
della sanità.
2. Il riparto delle risorse di cui al comma 1 fra le
regioni, le province autonome, gli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico e gli istituti privati è effettuato
dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della
sanità, sentite la Commissione oncologica nazionale e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto da
emanare entro il 31 marzo di ogni anno. Nel riparto una quota
non superiore al 5 per cento può essere destinata ad attività
svolte dal Ministero della sanità.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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