| (Rendiconto delle attività svolte).
1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano, gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti privati
presentano un dettagliato rendiconto sulle
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attività svolte e
sull'utilizzo dei finanziamenti ricevuti. La destinazione dei
finanziamenti degli anni successivi è subordinata al
raggiungimento degli obiettivi fissati dai programmi degli
anni precedenti. La Commissione oncologica nazionale si
esprime, entro il 28 febbraio di ogni anno, sui risultati
raggiunti da ciascun ente.
2. Il rendiconto dell'attività svolta e delle spese
sostenute va redatto secondo le linee guida fissate dal
Ministro della sanità, su proposta della Commissione
oncologica nazionale. Tale rendiconto viene sottoposto al
controllo della Corte dei conti.
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