| Onorevoli Colleghi! - La recente riforma del sistema
sanitario nazionale (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge-delega
n. 421 del 1992) ha istituito la figura del direttore
generale- menager. Questa nuova figura ha creato
l'esigenza di individuare gli strumenti più opportuni al fine
di acquisire una specifica preparazione professionale. Quindi
si deve procedere all'istituzione di appositi corsi di
perfezionamento per i direttori generali, il cui svolgimento
diverrà requisito indispensabile per l'accesso ai suddetti
incarichi. Nell'ambito del generale processo di
"aziendalizzazione" delle Unità sanitarie locali e degli
ospedali a rilievo nazionale, i nuovi organi delle Unità
sanitarie locali e degli ospedali sono infatti il direttore
generale ed il collegio dei revisori; il direttore generale è
coadiuvato da un direttore sanitario, da un direttore
amministrativo e dal consiglio dei sanitari.
In materia di formazione dei dirigenti sanitari si era in
passato tentato di introdurre norme, in particolare l'articolo
7 del decreto-legge n. 135 del 1995, che però durante la
discussione in commissione Affari sociali della Camera dei
deputati, fu soppresso per dare modo ai membri della
Commissione stessa di dibattere la problematica con maggior
rigore attraverso una proposta di legge. Poi, la conclusione
anticipata della legislatura non ha permesso il concludere
dell' iter di approvazione della proposta di legge, che
ora mi trovo a ripresentare nella speranza che possa trovare
lo spazio per una sua definitiva approvazione.
La presente proposta di legge prevede all'articolo 1
l'istituzione del corso di perfezionamento per direttore
generale che dovrà svolgersi sulla base di un programma
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definito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sulla base degli insegnamenti fondamentali
individuati all'articolo 2. Con il medesimo decreto dovrà
essere altresì definita l'articolazione temporale del corso
per i direttori già nominati. L'articolo 3 stabilisce che
l'attestato rilasciato al termine del corso costituisce
requisito per la nomina a direttore generale. L'articolo 4
prevede lo svolgimento di un corso di formazione di carattere
regionale per gli altri dirigenti. L'articolo 5 disciplina il
finanziamento dei costi e prevede l'intervento dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali. Con l'articolo 6 si pone
quale criterio di valutazione dell'operato dei direttori
generali, anche ai fini di una risoluzione anticipata del
contratto, lo sviluppo qualitativo dei servizi sanitari resi
nell'ambito delle aziende sanitarie e definiti annualmente fra
aziende sanitarie e regioni.
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