| 1. E' istituito il corso di perfezionamento per direttore
generale delle unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere, di durata biennale, che si conclude con il
rilascio di un attestato, da attivare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'organizzazione del corso è oggetto di specifiche
convenzioni, da stipulare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, tra il Ministero della
sanità, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, le
università, le regioni e le istituzioni private ritenute
idonee a tali fini.
3. L'elenco delle istituzioni private ritenute idonee ai
fini di cui al comma 2 è adottato con deliberazione di una
commissione presieduta dal Ministro della sanità e composta da
otto esperti nelle materie di cui all'articolo 2, dei quali
quattro nominati dal Ministro della sanità e quattro dal
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
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