| 1. Nel programma del corso di cui all'articolo 1 sono
inserite le seguenti materie:
a) sistema normativo di riferimento;
b) organizzazione delle aziende sanitarie;
c) sanità pubblica, prevenzione generale e nel
lavoro e medicina legale;
d) economia sanitaria;
e) economia aziendale in ambito sanitario;
f) informatica;
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g) strategia e gestione delle risorse umane;
h) sviluppo tecnologico in ambito sanitario.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del Ministro della sanità di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è definito il
programma formativo del corso di cui all'articolo 1. Con il
medesimo decreto è finita l'articolazione temporale del corso,
vertente sulle stesse materie e con lo stesso monte ore, per i
direttori generali già nominati dalla data di entrata in
vigore della presente legge ai sensi del decreto-legge 27
agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994,
n. 590.
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