| 1. Con atto di indirizzo e coordinamento del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
sanità, è disciplinata, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, secondo criteri e
contenuti omogenei a livello nazionale, l'attuazione da parte
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
anche in associazione tra loro, di programmi formativi
incentrati su materie inerenti l'organizzazione e la gestione
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delle aziende ospedaliere e delle unità sanitarie locali
destinati ai direttori sanitari ed amministrativi, ai
dirigenti di dipartimenti e di altre strutture complesse, ai
responsabili dei programmi di controllo nell'ambito del
sistema di rilevazione e finanziamento delle prestazioni
assistenziali previsto dall'articolo 8, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, nonché di programmi specifici per gli operatori
aventi compiti di codificazione nell'ambito dello stesso
sistema.
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