| 1. Il Ministro della sanità in sede di ripartizione dello
stanziamento di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, destina annualmente
entro il limite massimo di 2 miliardi di lire le risorse
finanziarie da utilizzare per la realizzazione dei corsi di
cui all'articolo 1, comma 1, all'articolo 2, comma 2, sulla
base di quote di concorso ai relativi costi organizzativi
commisurate al numero dei partecipanti, ai programmi da
svolgere e alla durata dei corsi stessi.
2. Ai fini dell'espletamento dell'attività organizzativa
dei corsi il Ministero della sanità si avvale dell'Agenzia per
i servizi sanitari regionali e, se esistenti, delle agenzie
sanitarie regionali.
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