| 1. A decorrere dall'anno 1997, entro il 31 gennaio, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di
intesa con i direttori generali interessati definiscono, con
riferimento prioritario allo sviluppo qualitativo dei servizi
sanitari, gli obiettivi da conseguire presso ciascuna azienda
sanitaria nell'ambito delle risorse economiche disponibili e
delle previsioni dei rispettivi piani sanitari regionali.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono a verificare, con scadenza biennale, per
ciascuna azienda sanitaria il raggiungimento degli obiettivi
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economico-sanitari di cui al comma 1 e dispongono, con
provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la
risoluzione del contratto del direttore generale.
3. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto
1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n.
590, è abrogato.
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