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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1595
DDL0099-0004
Progetto di legge Camera n. 99 - testo presentato - (DDL13-99)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C99. TESTIPDL
...C99.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC99 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Le targhe automobilistiche sono personali e non
  cedibili.
     2.  In caso di smarrimento, furto o distruzione della targa
  automobilistica, il titolare deve darne immediata
  comunicazione all'ufficio della Direzione generale della
  motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e
  richiedere un duplicato.  Il duplicato viene rilasciato nel
  tempo massimo di tre giorni.
     3.  In caso di morte del titolare, la targa automobilistica
  può essere utilizzata per una nuova immatricolazione.
     4.  Ogni cittadino può essere titolare di un numero di
  targhe pari al numero di autoveicoli di cui è proprietario.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-99 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0099 TOTPAG=0004 TOTDOC=0007 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=024 PAGFIN=0003 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=009900 00 FASCIDC=13DDL0099 SORTNAV=0009900 000 00000 ZZDDLC99 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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