| ...C99A, C241A, C294A, C328A, C486A, C538A, C540A, C545A, C550A,
C642A, C643A, C696A, C738A, C744A, C797A, C832A, C883A,
C1491A, C1840A, C1961A, C1973A, C1983A, C2014A, C2664A,
C2757A, C2758A, C3144A, C3377A, C3498A, C3776A, C3782A,
C3783A, C3785A, C3889A, C3919A, C4025A, C4133A, C4153A,
C4348A, C4453A, C4554A, C4573A, C4859A, C4971A, C5038A,
C5166A, C5270A, C5421A, C5515A, C5597A, C5620A, C5636A,
C5714A, C5792A, C5983A, C6229A, C6488A, C6514A, C6563A,
C6770A.
TESTIPDL
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| ...C99A, C241A, C294A, C328A, C486A, C538A, C540A, C545A, C550A,
C642A, C643A, C696A, C738A, C744A, C797A, C832A, C883A,
C1491A, C1840A, C1961A, C1973A, C1983A, C2014A, C2664A,
C2757A, C2758A, C3144A, C3377A, C3498A, C3776A, C3782A,
C3783A, C3785A, C3889A, C3919A, C4025A, C4133A, C4153A,
C4348A, C4453A, C4554A, C4573A, C4859A, C4971A, C5038A,
C5166A, C5270A, C5421A, C5515A, C5597A, C5620A, C5636A,
C5714A, C5792A, C5983A, C6229A, C6488A, C6514A, C6563A,
C6770A.
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| Il Comitato per la legislazione,
esaminato il progetto di legge n. 99 e abb.,
premesso che l'articolo 20 del disegno di legge di
semplificazione 1999, attualmente all'esame del Senato (A.S.
4375), prevede misure per la riorganizzazione e la
semplificazione delle procedure di finanziamento dirette a
favorire la mobilità urbana;
considerato, con riferimento all'articolo 2, lettera
rr) (lettera ggg) nel testo della Commissione), n. 7,
che la proposta di legge in materia di parità scolastica, già
approvata dal Senato e attualmente all'esame dell'Assemblea
della Camera (6270-A), non prevede finanziamenti diretti alle
scuole private, ma unicamente alle famiglie degli studenti
alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo
16- bis del Regolamento, osserva quanto segue
sotto il profilo del coordinamento con la legislazione
vigente e semplificazione.
con riferimento all'articolo 1, comma 2, e all'articolo
2, comma 1, lettera a), sembra opportuno valutare
l'eventualità che le disposizioni in esse contenute possano
dar luogo a sovrapposizioni ed a contraddizioni, in
particolare quanto alle norme rispetto alle quali è possibile
il coordinamento e quanto alla sede in cui le disposizioni di
coordinamento andranno collocate;
occorre valutare l'opportunità di armonizzare i
riferimenti al Ministero dei trasporti e alle sue
articolazioni interne con i contenuti del decreto legislativo
n. 300 del 1999, di riforma dell'organizzazione del Governo,
che prevede, a partire dalla prossima legislatura,
l'istituzione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, eventualmente richiamandolo espressamente;
considerato che in materia di trasporto pubblico locale
è intervenuto il decreto legislativo n. 422 del 1997, che
conferisce alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti
in tale materia, al fine di assicurare che le modifiche al
codice della strada non riducano le competenze attribuite a
regioni e enti locali, potrebbe essere opportuno richiamare
espressamente i principi che informano tale decreto
legislativo, in modo da ricomprenderli tra i principi e
criteri direttivi della delega in esame;
al fine di coordinare i principi e criteri della delega
con la normativa in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche (decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche adottato ai sensi
dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997) e con la legge
concernente la riforma dei cicli scolastici (definitivamente
approvata dal Senato il 2 febbraio 2000):
all'articolo 2, comma 1, lettera rr) (lettera ggg)
nel testo della Commissione), numeri 4 e 7, andrebbe
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valutata l'opportunità di configurare in termini non
obbligatori l'organizzazione, da parte delle istituzioni
scolastiche, dei corsi ivi previsti per conseguire il
certificato di idoneità alla conduzione di ciclomotori,
facendo eventualmente riferimento a corsi da prevedersi
nell'ambito di iniziative di ampliamento dell'offerta
formativa di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 275 del 1999;
alla medesima lettera rr) (lettera ggg) nel testo
della Commissione), n. 6, andrebbe valutata l'opportunità
di riesaminare la modalità di definizione delle direttive e
dei programmi dei corsi, in considerazione delle diverse
modalità di definizione dei curricoli previste nell'articolo 8
del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 275
del 1999: questi sono infatti definiti dal Ministro della
pubblica istruzione, previo parere delle commissioni
parlamentari e sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, mentre nella fattispecie in esame si fa
riferimento invece a "programmi" dei corsi, definiti con
decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Ministro della
pubblica istruzione;
all'articolo 2, comma 1, lettera ee) (lettera pp)
nel testo della Commissione), occorre valutare
l'opportunità - considerato che da un lato la nuova disciplina
della "patente a punti" che viene delegata al Governo viene ad
incidere su una materia per alcuni aspetti già oggetto di
norme di delegificazione e di direttive comunitarie e che,
dall'altro il regolamento n. 575 del 1994, che aveva novellato
alcuni articoli del codice della strada (a loro volta
modificati da successive disposizioni di fonti primarie, quali
gli articoli 116 e 129, espressamente richiamati dai principi
e criteri direttivi), aveva dato origine alla collocazione,
all'interno di uno stesso articolo del codice della strada, di
disposizioni in parte di rango primario e in parte di rango
secondario, senza distinzione tra le une e le altre - di
prevedere che l'intervento del legislatore delegato conduca a
una riformulazione complessiva di tali articoli, rendendo
omogenea la disciplina, che verrebbe ad essere interamente di
rango primario, evitando l'effetto di una parziale
rilegificazione della materia;
sotto il profilo della chiarezza e proprietà di
formulazione:
premesso che il provvedimento solo apparentemente
configura una delega "correttiva", dato che la serie di nuovi
principi e criteri direttivi in esso contenuti consente di
qualificarla come nuova delega legislativa, il cui oggetto
consiste in un'opera di integrazione e di correzione al codice
della strada, appare opportuno che il carattere di disegno di
legge di delega emerga anche dal titolo;
appare opportuno prevedere per ogni articolo rubriche
che ne indichino il contenuto;
occorre considerare che alcuni principi e criteri
direttivi collocati nell'articolo 2 appaiono molto ampi e
talvolta generici, configurando l'oggetto dell'intervento
normativo, ma non il senso in cui questo deve avvenire, come
nel caso del comma 1, lettera h) (lettera i) nel testo
della Commissione), sull'armonizzazione degli strumenti di
pianificazione del traffico con gli altri strumenti di
pianificazione del territorio e con i piani di trasporto, del
comma 1, lettera u) (lettera cc) nel testo della
Commissione), per la parte relativa alla "revisione" delle
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categorie di veicoli e dei rimorchi, del comma 1, lettera
aa) (lettera gg) nel testo della Commissione), sulla
rideterminazione dei criteri di qualificazione per le officine
autorizzate ad eseguire le revisioni e del comma 1, lettera
ff) (lettera rr) nel testo della Commissione), sul
riesame della disciplina del ritiro, della sospensione e della
revoca della patente di guida, anche con riferimento ai
soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale e a misure
di prevenzione (tra l'altro, tale disciplina è ampiamente
rivista dalla precedente lettera ee) (lettera pp) nel testo
della Commissione); d'altro canto occorre valutare che
altri principi e criteri direttivi appaiono particolarmente
puntuali e dettagliati, lasciando al Governo solo il compito
di riproduzione delle disposizioni contenute nel disegno di
legge di delega, quali i criteri per l'introduzione della
"patente a punti" previsti nell'articolo 2, comma 1, lettera
ee) (lettera pp) nel testo della Commissione), che si
riferisce espressamente a strutture interne al Ministero dei
trasporti, così in qualche modo "legificandone"
l'articolazione, mentre la ripartizione in dipartimenti del
nuovo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà
essere determinata con regolamenti o con decreti ministeriali,
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n.
300 del 1999.
all'articolo 2, comma 1, lettera e) (lettera f) nel
testo della Commissione), occorrerebbe chiarire il
significato dell'espressione "triangoli di visibilità delle
intersezioni";
all'articolo 2, comma 1, appare opportuno coordinare le
previsioni contenute nella lettera p) (lettera t) nel testo
della Commissione) con quelle di cui alla lettera q)
(lettera u) nel testo della Commissione), in quanto sembra
contraddittorio prevedere da un lato un intervento diretto
meramente a favorire l'uso di dispositivi di equipaggiamento
dei veicoli e, dall'altro, stabilire che la mancata
installazione o la manomissione di tali dispositivi sia
sanzionata;
all'articolo 2, comma 1, lettera u) (lettera cc) nel
testo della Commissione), potendo l'impiego della parola
"revisionare", riferita alle parole "categorie di veicoli",
dar luogo a difficoltà interpretative, data l'abituale
accezione tecnica con la quale essa è utilizzata, appare più
opportuno impiegare un'altra formula verbale, dal significato
più neutro;
all'articolo 3 appare improprio il richiamo al comma 2
dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 che comporta una
delegificazione che non appare necessaria - posto che si
tratterebbe di modificare un regolamento di esecuzione e di
attuazione delle disposizioni del codice della strada emanato
ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 suddetto - e che
risulterebbe essere priva sia delle norme generali regolatrici
della materia, sia dell'indicazione delle disposizioni
legislative abrogate a seguito dell'entrata in vigore dei
regolamento, apparendo più appropriato il richiamo al comma 1
del citato articolo 17;
l'articolo 2, comma 1, lettera rr) (lettera ggg) nel
testo della Commissione), n. 6, ove occorrerebbe chiarire,
al secondo periodo, il significato della locuzione "ipotesi di
intesa", risultando comunque preferibile ricorrere soltanto
alla parola "intesa".
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