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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1600
DDL0099-0002
Relazione Camera n. 99-A (DDL13-99-A)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.21 dello stampato)
...C99A, C241A, C294A, C328A, C486A, C538A, C540A, C545A, C550A, C642A, C643A, C696A, C738A, C744A, C797A, C832A, C883A, C1491A, C1840A, C1961A, C1973A, C1983A, C2014A, C2664A, C2757A, C2758A, C3144A, C3377A, C3498A, C3776A, C3782A, C3783A, C3785A, C3889A, C3919A, C4025A, C4133A, C4153A, C4348A, C4453A, C4554A, C4573A, C4859A, C4971A, C5038A, C5166A, C5270A, C5421A, C5515A, C5597A, C5620A, C5636A, C5714A, C5792A, C5983A, C6229A, C6488A, C6514A, C6563A, C6770A. TESTIPDL
...C99A, C241A, C294A, C328A, C486A, C538A, C540A, C545A, C550A, C642A, C643A, C696A, C738A, C744A, C797A, C832A, C883A, C1491A, C1840A, C1961A, C1973A, C1983A, C2014A, C2664A, C2757A, C2758A, C3144A, C3377A, C3498A, C3776A, C3782A, C3783A, C3785A, C3889A, C3919A, C4025A, C4133A, C4153A, C4348A, C4453A, C4554A, C4573A, C4859A, C4971A, C5038A, C5166A, C5270A, C5421A, C5515A, C5597A, C5620A, C5636A, C5714A, C5792A, C5983A, C6229A, C6488A, C6514A, C6563A, C6770A.
Pag. 21 PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC99A ZZ13 ZZPP ZZRM
      Il Comitato per la legislazione,
      esaminato il progetto di legge n. 99 e abb.,
        premesso che l'articolo 20 del disegno di legge di
  semplificazione 1999, attualmente all'esame del Senato (A.S.
  4375), prevede misure per la riorganizzazione e la
  semplificazione delle procedure di finanziamento dirette a
  favorire la mobilità urbana;
        considerato, con riferimento all'articolo 2, lettera
  rr) (lettera ggg) nel testo della Commissione),  n. 7,
  che la proposta di legge in materia di parità scolastica, già
  approvata dal Senato e attualmente all'esame dell'Assemblea
  della Camera (6270-A), non prevede finanziamenti diretti alle
  scuole private, ma unicamente alle famiglie degli studenti
      alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo
  16- bis  del Regolamento, osserva quanto segue
        sotto il profilo del coordinamento con la legislazione
  vigente e semplificazione.
        con riferimento all'articolo 1, comma 2, e all'articolo
  2, comma 1, lettera  a),  sembra opportuno valutare
  l'eventualità che le disposizioni in esse contenute possano
  dar luogo a sovrapposizioni ed a contraddizioni, in
  particolare quanto alle norme rispetto alle quali è possibile
  il coordinamento e quanto alla sede in cui le disposizioni di
  coordinamento andranno collocate;
        occorre valutare l'opportunità di armonizzare i
  riferimenti al Ministero dei trasporti e alle sue
  articolazioni interne con i contenuti del decreto legislativo
  n. 300 del 1999, di riforma dell'organizzazione del Governo,
  che prevede, a partire dalla prossima legislatura,
  l'istituzione del Ministero delle infrastrutture e dei
  trasporti, eventualmente richiamandolo espressamente;
        considerato che in materia di trasporto pubblico locale
  è intervenuto il decreto legislativo n. 422 del 1997, che
  conferisce alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti
  in tale materia, al fine di assicurare che le modifiche al
  codice della strada non riducano le competenze attribuite a
  regioni e enti locali, potrebbe essere opportuno richiamare
  espressamente i principi che informano tale decreto
  legislativo, in modo da ricomprenderli tra i principi e
  criteri direttivi della delega in esame;
        al fine di coordinare i principi e criteri della delega
  con la normativa in materia di autonomia delle istituzioni
  scolastiche (decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
  1999, n. 275, regolamento recante norme in materia di
  autonomia delle istituzioni scolastiche adottato ai sensi
  dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997) e con la legge
  concernente la riforma dei cicli scolastici (definitivamente
  approvata dal Senato il 2 febbraio 2000):
          all'articolo 2, comma 1, lettera  rr) (lettera ggg)
  nel testo della Commissione),  numeri 4 e 7, andrebbe
 
                              Pag. 22
 
  valutata l'opportunità di configurare in termini non
  obbligatori l'organizzazione, da parte delle istituzioni
  scolastiche, dei corsi ivi previsti per conseguire il
  certificato di idoneità alla conduzione di ciclomotori,
  facendo eventualmente riferimento a corsi da prevedersi
  nell'ambito di iniziative di ampliamento dell'offerta
  formativa di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente
  della Repubblica n. 275 del 1999;
          alla medesima lettera  rr) (lettera ggg) nel testo
  della Commissione),  n. 6, andrebbe valutata l'opportunità
  di riesaminare la modalità di definizione delle direttive e
  dei programmi dei corsi, in considerazione delle diverse
  modalità di definizione dei curricoli previste nell'articolo 8
  del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 275
  del 1999: questi sono infatti definiti dal Ministro della
  pubblica istruzione, previo parere delle commissioni
  parlamentari e sentito il Consiglio nazionale della pubblica
  istruzione, mentre nella fattispecie in esame si fa
  riferimento invece a "programmi" dei corsi, definiti con
  decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Ministro della
  pubblica istruzione;
        all'articolo 2, comma 1, lettera  ee) (lettera pp)
  nel testo della Commissione),  occorre valutare
  l'opportunità - considerato che da un lato la nuova disciplina
  della "patente a punti" che viene delegata al Governo viene ad
  incidere su una materia per alcuni aspetti già oggetto di
  norme di delegificazione e di direttive comunitarie e che,
  dall'altro il regolamento n. 575 del 1994, che aveva novellato
  alcuni articoli del codice della strada (a loro volta
  modificati da successive disposizioni di fonti primarie, quali
  gli articoli 116 e 129, espressamente richiamati dai principi
  e criteri direttivi), aveva dato origine alla collocazione,
  all'interno di uno stesso articolo del codice della strada, di
  disposizioni in parte di rango primario e in parte di rango
  secondario, senza distinzione tra le une e le altre - di
  prevedere che l'intervento del legislatore delegato conduca a
  una riformulazione complessiva di tali articoli, rendendo
  omogenea la disciplina, che verrebbe ad essere interamente di
  rango primario, evitando l'effetto di una parziale
  rilegificazione della materia;
        sotto il profilo della chiarezza e proprietà di
  formulazione:
        premesso che il provvedimento solo apparentemente
  configura una delega "correttiva", dato che la serie di nuovi
  principi e criteri direttivi in esso contenuti consente di
  qualificarla come nuova delega legislativa, il cui oggetto
  consiste in un'opera di integrazione e di correzione al codice
  della strada, appare opportuno che il carattere di disegno di
  legge di delega emerga anche dal titolo;
        appare opportuno prevedere per ogni articolo rubriche
  che ne indichino il contenuto;
        occorre considerare che alcuni principi e criteri
  direttivi collocati nell'articolo 2 appaiono molto ampi e
  talvolta generici, configurando l'oggetto dell'intervento
  normativo, ma non il senso in cui questo deve avvenire, come
  nel caso del comma 1, lettera  h) (lettera i) nel testo
  della Commissione),  sull'armonizzazione degli strumenti di
  pianificazione del traffico con gli altri strumenti di
  pianificazione del territorio e con i piani di trasporto, del
  comma 1, lettera  u) (lettera cc) nel testo della
  Commissione),  per la parte relativa alla "revisione" delle
 
                              Pag. 23
 
  categorie di veicoli e dei rimorchi, del comma 1, lettera
  aa) (lettera gg) nel testo della Commissione),  sulla
  rideterminazione dei criteri di qualificazione per le officine
  autorizzate ad eseguire le revisioni e del comma 1, lettera
  ff) (lettera rr) nel testo della Commissione),  sul
  riesame della disciplina del ritiro, della sospensione e della
  revoca della patente di guida, anche con riferimento ai
  soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale e a misure
  di prevenzione (tra l'altro, tale disciplina è ampiamente
  rivista dalla precedente lettera  ee) (lettera pp) nel testo
  della Commissione);  d'altro canto occorre valutare che
  altri principi e criteri direttivi appaiono particolarmente
  puntuali e dettagliati, lasciando al Governo solo il compito
  di riproduzione delle disposizioni contenute nel disegno di
  legge di delega, quali i criteri per l'introduzione della
  "patente a punti" previsti nell'articolo 2, comma 1, lettera
  ee) (lettera pp) nel testo della Commissione),  che si
  riferisce espressamente a strutture interne al Ministero dei
  trasporti, così in qualche modo "legificandone"
  l'articolazione, mentre la ripartizione in dipartimenti del
  nuovo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà
  essere determinata con regolamenti o con decreti ministeriali,
  ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n.
  300 del 1999.
        all'articolo 2, comma 1, lettera  e) (lettera f) nel
  testo della Commissione),  occorrerebbe chiarire il
  significato dell'espressione "triangoli di visibilità delle
  intersezioni";
        all'articolo 2, comma 1, appare opportuno coordinare le
  previsioni contenute nella lettera  p) (lettera t) nel testo
  della Commissione)  con quelle di cui alla lettera  q)
  (lettera u) nel testo della Commissione),  in quanto sembra
  contraddittorio prevedere da un lato un intervento diretto
  meramente a favorire l'uso di dispositivi di equipaggiamento
  dei veicoli e, dall'altro, stabilire che la mancata
  installazione o la manomissione di tali dispositivi sia
  sanzionata;
        all'articolo 2, comma 1, lettera  u) (lettera cc) nel
  testo della Commissione),  potendo l'impiego della parola
  "revisionare", riferita alle parole "categorie di veicoli",
  dar luogo a difficoltà interpretative, data l'abituale
  accezione tecnica con la quale essa è utilizzata, appare più
  opportuno impiegare un'altra formula verbale, dal significato
  più neutro;
        all'articolo 3 appare improprio il richiamo al comma 2
  dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 che comporta una
  delegificazione che non appare necessaria - posto che si
  tratterebbe di modificare un regolamento di esecuzione e di
  attuazione delle disposizioni del codice della strada emanato
  ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 suddetto - e che
  risulterebbe essere priva sia delle norme generali regolatrici
  della materia, sia dell'indicazione delle disposizioni
  legislative abrogate a seguito dell'entrata in vigore dei
  regolamento, apparendo più appropriato il richiamo al comma 1
  del citato articolo 17;
        l'articolo 2, comma 1, lettera  rr) (lettera ggg) nel
  testo della Commissione),  n. 6, ove occorrerebbe chiarire,
  al secondo periodo, il significato della locuzione "ipotesi di
  intesa", risultando comunque preferibile ricorrere soltanto
  alla parola "intesa".
 
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