Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1613
DDL0099-0015
Relazione Camera n. 99-A (DDL13-99-A)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.33 dello stampato)
...C99A, C241A, C294A, C328A, C486A, C538A, C540A, C545A, C550A, C642A, C643A, C696A, C738A, C744A, C797A, C832A, C883A, C1491A, C1840A, C1961A, C1973A, C1983A, C2014A, C2664A, C2757A, C2758A, C3144A, C3377A, C3498A, C3776A, C3782A, C3783A, C3785A, C3889A, C3919A, C4025A, C4133A, C4153A, C4348A, C4453A, C4554A, C4573A, C4859A, C4971A, C5038A, C5166A, C5270A, C5421A, C5515A, C5597A, C5620A, C5636A, C5714A, C5792A, C5983A, C6229A, C6488A, C6514A, C6563A, C6770A. TESTIPDL
...C99A, C241A, C294A, C328A, C486A, C538A, C540A, C545A, C550A, C642A, C643A, C696A, C738A, C744A, C797A, C832A, C883A, C1491A, C1840A, C1961A, C1973A, C1983A, C2014A, C2664A, C2757A, C2758A, C3144A, C3377A, C3498A, C3776A, C3782A, C3783A, C3785A, C3889A, C3919A, C4025A, C4133A, C4153A, C4348A, C4453A, C4554A, C4573A, C4859A, C4971A, C5038A, C5166A, C5270A, C5421A, C5515A, C5597A, C5620A, C5636A, C5714A, C5792A, C5983A, C6229A, C6488A, C6514A, C6563A, C6770A.
...TESTO UNIFICATO della commissione. Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada.
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC99A ZZ13 ZZPD ZZRM
               (Principi e criteri direttivi).
     1.  I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno
  essere informati agli obiettivi di tutela della sicurezza
  stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed
  ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di
 
                              Pag. 34
 
  fluidità della circolazione anche mediante utilizzo di nuove
  tecnologie, sulla base dei seguenti principi e criteri
  direttivi:
       a)  coordinare e armonizzare il nuovo codice della
  strada con le altre norme legislative e con le norme
  comunitarie comunque rilevanti in materia, nonché con le norme
  derivanti dagli accordi internazionali stipulati
  dall'Italia;
       b)  semplificare e snellire le procedure,
  eliminando la duplicazione delle competenze;
       c)  disciplinare in forma più dettagliata il potere
  di ordinanza degli enti proprietari o concessionari delle
  strade, nonché dei soggetti delegati per la regolamentazione
  del traffico, attribuendo i poteri sostitutivi, in caso di
  inerzia o di inosservanza delle norme, al Presidente della
  giunta regionale o delle province autonome, nonché, solo per
  esigenze di carattere sovraregionale, al Ministro dei lavori
  pubblici, e comunque in caso di grave pregiudizio o intralcio
  alla sicurezza della circolazione;
       d)  stabilire che le funzioni ordinatorie demandate
  ai prefetti vengano attribuite al Presidente della giunta
  regionale o delle province autonome, fatte salve le esigenze
  di ordine e sicurezza pubblica;
       e)  prevedere che al Corpo di polizia penitenziaria
  vengano attribuite anche le competenze di agenti di polizia
  stradale;
       f)  rivedere la disciplina della classificazione
  delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi, delle
  diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione
  del suolo stradale, sulla base dei seguenti ulteriori
  criteri:
         1) distinguere in base ad idonei parametri tecnici fra
  le autostrade con almeno tre corsie di marcia per ogni senso
  di marcia oltre alla corsia di emergenza, le autostrade che
  non hanno tale configurazione e le autostrade di collegamento
  aperte al traffico locale, prevedendo l'obbligatoria dotazione
  delle autostrade di dispositivi per accrescere la visibilità
  nelle ore notturne e nei casi di diminuita visibilità per
 
                              Pag. 35
 
  eventi atmosferici, nonché la progressiva generale
  introduzione di pavimentazioni con effetto drenante e di reti
  di protezione sui viadotti, nonché di  guard rail  idonei
  a garantire maggiore sicurezza.  Gli eventuali accessi o uscite
  con pagamento manuale dovranno essere situati sulla corsia più
  a destra;
         2) ai fini della sicurezza stradale, prevedere la
  realizzazione di apposite aree di sosta destinate al traffico
  commerciale;
         3) rivedere la classificazione delle strade vicinali,
  considerandole pubbliche o private in relazione all'effettivo
  utilizzo;
       g)  aggiornare gli strumenti di pianificazione del
  traffico, tenuto conto dei seguenti ulteriori criteri:
         1) assicurare il miglioramento delle condizioni di
  accessibilità per gli utenti della strada, con particolare
  riferimento agli utenti deboli;
         2) garantire il rispetto delle esigenze dei portatori
  di  handicap;
         3) assicurare il coordinamento tra le diverse modalità
  di trasporto;
         4) assicurare la maggiore sicurezza della circolazione
  stradale;
         5) assicurare la riduzione dei consumi energetici,
  dell'inquinamento atmosferico e acustico e del
  congestionamento del traffico;
         6) garantire la salvaguardia dei beni storici e
  artistici e delle zone sensibili dal punto di vista
  ambientale;
         7) operare una progressiva separazione del traffico su
  gomma dal traffico pedonale e ciclistico;
       h)  stabilire l'obbligo, per i comuni che non siano
  già obbligati a redigere il piano urbano del traffico, di
  definire un programma di interventi per accrescere la
  sicurezza stradale e per migliorare la circolazione stradale
  nei centri abitati;
       i)  armonizzare la normativa inerente agli
  strumenti di pianificazione del traffico con quella relativa
 
                              Pag. 36
 
  agli altri strumenti di pianificazione del territorio ed ai
  piani di trasporto;
       l)  prevedere che le notizie e le informazioni
  sulla viabilità e sul traffico acquisite dagli enti
  proprietari, concessionari o gestori di strade o autostrade
  siano rese immediatamente disponibili, al fine di assicurare
  una più efficace, completa e tempestiva informazione
  all'utenza;
       m)  rendere effettivo l'obbligo, per gli enti
  proprietari, concessionari o gestori di strade, di fornire i
  dati relativi agli incidenti stradali agli archivi di cui
  all'articolo 225 del nuovo codice della strada;
       n)  rivedere la disciplina del parcheggio nei
  centri abitati a mezzo di dispositivi di controllo della
  sosta, anche senza la custodia del veicolo, prevedendo, di
  norma, la gratuità della stessa nei giorni festivi e fra le
  ore 20.00 e le ore 8.00.  I proventi dei parcheggi a pagamento,
  in quanto spettanti ai proprietari delle strade, devono essere
  destinati in via prioritaria alla installazione, costruzione e
  gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o
  sotterranei, al loro miglioramento, nonché ad interventi per
  migliorare la mobilità urbana e ridurre l'inquinamento
  acustico ed atmosferico;
       o)  elevare, ai fini della circolazione nelle
  piccole isole, il limite della rete stradale extraurbana,
  fissandone l'estensione a 100 Km;
       p)  semplificare le procedure per la realizzazione
  di interventi, esplicitamente previsti dal piano urbano del
  traffico o dal programma di interventi per la sicurezza
  stradale, con particolare riferimento a quelli finalizzati al
  controllo della velocità nei centri abitati e
  all'installazione di dispositivi rallentatori di velocità e di
  dissuasori della sosta, con attribuzione delle competenze in
  materia ai comuni, sulla base di norme generali tecniche e di
  indirizzo di livello nazionale;
       q)  disciplinare l'adozione di dispositivi
  destinati a contenere gli effetti nocivi dell'inquinamento da
  traffico, nel rispetto delle direttive comunitarie, al fine di
 
                              Pag. 37
 
  contenere l'inquinamento atmosferico e di disciplinare il
  traffico urbano; predisporre appositi spazi di sosta per
  veicoli e parti di veicoli complessi destinati al trasporto
  delle merci;
       r)  rivedere la disciplina della velocità dei
  veicoli, al fine di adeguarla alle caratteristiche e alla
  classificazione delle strade, nonché alle modalità di utilizzo
  delle stesse nelle diverse condizioni atmosferiche stabilendo,
  in particolare, che in caso di precipitazioni atmosferiche di
  qualsiasi natura, fatte salve maggiori limitazioni sulla base
  di specifici provvedimenti, i limiti massimi di velocità
  previsti per le autostrade di qualsiasi categoria e per le
  strade extraurbane principali vengano ridotti di 20 Km/ora;
       s)  contemplare uno specifico reato per chiunque
  partecipa, promuove o organizza corse in gara, o comunque
  competizioni in velocità sulle strade pubbliche e sulle aree
  pubbliche urbane ed extraurbane, in assenza di apposita
  autorizzazione, prevedendo la sanzione, per la violazione di
  tale norma, dell'arresto da uno a otto mesi e dell'ammenda da
  1 a 10 milioni di lire, nonché la sanzione accessoria della
  confisca del mezzo condotto oltre al ritiro della patente di
  guida;
       t)  prevedere l'obbligo di introdurre i seguenti
  nuovi dispositivi di equipaggiamento dei veicoli, in
  conformità agli indirizzi comunitari: 1) sistema
  antibloccaggio in frenata (ABS); 2)  airbag  per guidatore
  e passeggero anteriore; 3) avvisatore che segnali il
  superamento della velocità massima prevista; 4) avvisatore
  acustico che alla messa in moto del veicolo segnali che non
  risulta allacciata la cintura di sicurezza; 5) giubbetto o
  bandoliere catarifrangenti ad alta visibilità, da indossare
  nel caso in cui il conducente sia costretto ad uscire dal
  veicolo in situazioni di emergenza o pericolo; 6) sistemi di
  soccorso e di segnalamento gestiti da soggetti di diritto
  privato basati sulla localizzazione dei veicoli.  Le
  caratteristiche costruttive e funzionali dei dispositivi di
  cui alla presente lettera sono definite dal regolamento di
 
                              Pag. 38
 
  esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada,
  riservando a decreti ministeriali la precisazione delle
  prescrizioni tecnico-esecutive;
       u)  prevedere che la mancata installazione o la
  manomissione dei dispositivi di cui alla lettera  t)
  siano sanzionate analogamente a quanto già previsto per la
  mancata installazione o la manomissione di altre obbligatorie
  dotazioni tecniche del veicolo.  Prevedere altresì che
  l'introduzione dell'obbligo di installazione dovrà riferirsi
  alle nuove immatricolazioni;
       v)  rivedere il sistema di classificazione dei
  veicoli in relazione alle caratteristiche costruttive ed alla
  destinazione d'uso.  In particolare, nell'ambito di quelli
  qualificati atipici in base alla normativa vigente,
  individuare i velocipedi a pedalata assistita ed i veicoli a
  trazione elettrica, nonché le tavole a spinta e i trenini
  turistici trainanti più di un rimorchio;
       z)  snellire e adeguare allo sviluppo tecnico il
  complesso delle norme relative alle caratteristiche
  costruttive e di equipaggiamento, agli accertamenti tecnici
  previsti per l'omologazione, nonché agli accertamenti dei
  requisiti di idoneità alla circolazione dei veicoli;
       aa)  regolamentare l'uso delle motoslitte,
  prevedendo l'obbligo della targa identificativa del mezzo, del
  pagamento della tassa di possesso e dell'assicurazione
  obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi, nonché
  del possesso della patente di guida di categoria B per il
  conducente, individuando altresì i tracciati sui quali ne è
  consentito il transito;
       bb)  prevedere che i pattini a rotelle, nonché le
  tavole a spinta, possano circolare nelle piste ciclabili e
  nelle altre aree urbane individuate nei piani urbani del
  traffico, con l'obbligo di osservare il comportamento
  prescritto per i pedoni.  Per la circolazione in percorsi
  urbani ed extraurbani specificamente individuati, sono
  stabilite apposite norme di condotta;
       cc)  rivedere le categorie dei veicoli e dei
  rimorchi, nonché la disciplina delle macchine agricole ed
 
                              Pag. 39
 
  operatrici, consentendo per queste ultime possibilità di
  utilizzazione più elastiche in relazione ad una meno rigida
  classificazione tipologica;
       dd)  rivedere la disciplina relativa al trasporto
  di materiali pericolosi ovvero di merci in condizioni di
  pericolo e alla circolazione dei relativi veicoli, prevedendo
  anche divieti o limitazioni di trasporto in tunnel o in
  gallerie, prevedendo in ogni caso idonei percorsi
  alternativi;
       ee)  prevedere per gli autoveicoli, i rimorchi e i
  semirimorchi adibiti al trasporto di cose, la cui massa
  complessiva a pieno carico sia uguale o superiore a 3,5
  tonnellate, nonché per tutti gli autoveicoli e rimorchi per
  trasporti specifici e ad uso speciale, l'obbligo di dotazione
  di dispositivi per rendere visibile la sagoma del mezzo anche
  nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità.  Con
  uno o più decreti ministeriali sono definite le
  caratteristiche tecniche dei dispositivi di cui alla presente
  lettera;
       ff)  aggiornare e rivedere le norme per
  l'ammissione e la cessazione della circolazione dei veicoli,
  per la distinzione della loro utilizzazione in uso proprio e
  in uso di terzi nonché per la disciplina, ai fini della
  circolazione, della locazione senza conducente anche con
  facoltà di acquisto e per la disciplina delle vendite con
  patto di riservato dominio;
       gg)  aggiornare le norme per la revisione periodica
  dei veicoli, rideterminando i criteri di qualificazione per le
  officine private autorizzate ad eseguire le revisioni,
  stabilendo la periodicità e le modalità dei controlli.
  Prevedere l'estensione ai veicoli con massa complessiva
  superiore a 3,5 tonnellate della disciplina delle revisioni
  periodiche ad opera di officine private autorizzate,
  demandando al Ministero dei trasporti e della navigazione la
  determinazione, con specifici decreti ministeriali, delle
  modalità e dei tempi;
       hh)  rivedere la disciplina della patente di guida,
  del certificato di abilitazione professionale e degli altri
 
                              Pag. 40
 
  documenti di circolazione con la semplificazione delle
  procedure e con il coordinamento delle competenze
  amministrative, garantendo la tutela degli interessi coinvolti
  ed in particolare della sicurezza individuale e collettiva,
  nel rispetto delle norme comunitarie, al fine di adeguare e
  garantire la conduzione dei veicoli per una mobilità più
  sicura; prevedere, per gli aspiranti al conseguimento della
  patente di guida di categoria B, C o D, l'obbligo di
  effettuare esercitazioni ed esami di guida anche in autostrada
  o strada extraurbana assimilabile;
       ii)  prevedere che, nel caso di guida con patente
  la cui validità sia scaduta, alla violazione consegua la sola
  sanzione amministrativa pecuniaria, nonché la sanzione
  amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida,
  disponendo la contestuale abrogazione del secondo e del tezo
  periodo del comma 7 dell'articolo 126 del nuovo codice della
  strada, introdotti dal comma 3 dell'articolo 19 del decreto
  legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;
       ll)  prevedere idonee misure alternative per il
  rilascio della patente di guida a soggetti con scarsa
  scolarizzazione o con limitata comprensione della lingua
  italiana;
       mm)  prevedere, ai fini del conseguimento della
  abilitazione alla guida per i soggetti con minorazioni che
  richiedano adattamenti del veicolo, la possibilità di
  effettuare esercitazioni utilizzando veicoli multiadattati
  nella disponibilità di enti locali territoriali;
       nn)  ampliare le competenze del Comitato tecnico di
  cui all'articolo 119, comma 10, del nuovo codice della strada,
  al fine di:
         1) elaborare linee guida per la valutazione delle
  capacità di guida delle persone disabili sotto il profilo
  sanitario e tecnico, da diramare alle commissioni mediche
  locali;
         2) elaborare proposte di indirizzo e coordinamento
  delle commissioni mediche locali;
 
                              Pag. 41
 
         3) esprimere pareri per i nuovi adattamenti e
  dispositivi per la guida dei veicoli da parte di persone
  disabili o il loro trasporto, previa eventuale valutazione con
  prove e test;
         4) fornire indicazioni circa la possibilità di
  conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio da
  parte di conducenti muniti di patente di categoria B
  speciale;
         oo)  prevedere che gli attraversamenti pedonali
  semaforizzati possano essere dotati anche di segnalazioni
  tattili, e che gli stessi attraversamenti siano strutturati
  con un tipo di pavimentazione che agevoli l'individuazione
  delle segnalazioni medesime, al fine di agevolare la mobilità
  dei soggetti portatori di  handicap,  ed in particolare
  dei soggetti non vedenti;
         pp)  introdurre la patente a punti, secondo i
  seguenti criteri:
         1) la validità delle patenti di guida indicate
  nell'articolo 116 del nuovo codice della strada, fermi
  restando i periodi di validità fissati dall'articolo 126 dello
  stesso codice, dovrà essere subordinata alla sussistenza di un
  punteggio da 0 a 20.  All'atto del rilascio della patente viene
  attribuito un punteggio di 20 punti.  Analogo punteggio viene
  attribuito a tutte le patenti in corso di validità alla data
  di entrata in vigore della presente regolamentazione.  I
  punteggi sono annotati nell'anagrafe nazionale degli abilitati
  alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del nuovo codice
  della strada.  Fatte salve le sanzioni del ritiro della patente
  ed il cumulo con eventuali sanzioni pecuniarie, ove previste,
  determina la sanzione della sottrazione di punti la violazione
  di una delle norme alle quali fa rinvio l'attuale formulazione
  dell'articolo 129, comma 1, del nuovo codice della strada
  ovvero di una delle norme di comportamento indicate nel titolo
  V dello stesso codice;
         2) la violazione di una delle norme per le quali, ai
  sensi dell'attuale formulazione del citato articolo 129, comma
  1, del nuovo codice della strada, è prevista la sospensione
 
                              Pag. 42
 
  della patente già alla prima violazione, comporta la sanzione
  della sottrazione di dieci punti.  La violazione di una delle
  norme per le quali, ai sensi dell'attuale formulazione del
  medesimo articolo 129, comma 1, è prevista la sospensione
  della patente alla seconda violazione, comporta la sanzione
  della sottrazione di cinque punti.  La violazione di una delle
  restanti norme contenute nel citato titolo V comporta la
  sanzione della perdita di punti, da uno a quattro, in
  relazione al grado di pericolosità insito nella norma violata.
  Per le violazioni che comportano perdita di punteggio,
  l'organo da cui dipende l'agente accertatore, entro tre giorni
  dalla definizione della contestazione effettuata, deve darne
  notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, per
  via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati
  record stabiliti dal Ministero dei trasporti e della
  navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri.  La
  frequenza di corsi di aggiornamento, i cui programmi saranno
  definiti con regolamento dal Ministro dei trasporti e della
  navigazione e che saranno organizzati da soggetti pubblici e
  privati a ciò autorizzati o dalle autoscuole, consentirà di
  acquisire 6 punti.  L'attestato di frequenza di corsi di
  aggiornamento dovrà essere trasmesso all'ufficio provinciale
  del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per
  territorio, per l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli
  abilitati alla guida.  La mancanza, per il periodo di tre anni,
  di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la
  sospensione della patente ai sensi del citato articolo 129,
  ovvero di violazioni sanzionate anche con perdita di punteggio
  determinerà la nuova attribuzione del completo punteggio
  iniziale.  Le violazioni poste in essere nei primi cinque anni
  dal rilascio della patente comportano la sottrazione di punti
  in maniera doppia rispetto a quanto stabilito dalle singole
  norme.  Non può essere cumulato un punteggio superiore a 20.  Di
  ogni variazione di punteggio l'anagrafe nazionale degli
  abilitati alla guida informerà il titolare della patente.
  Sistemi automatici di comunicazione consentiranno a ciascun
 
                              Pag. 43
 
  abilitato alla guida di controllare in tempo reale lo stato
  della propria patente;
         qq)  prevedere la sanzione del fermo amministrativo
  per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate
  per la violazione delle norme di cui al titolo V del nuovo
  codice della strada, subordinando la revoca del fermo
  amministrativo al pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero
  alla prestazione di una garanzia, reale o personale, anche da
  parte di un soggetto garante residente in uno Stato
  dell'Unione europea;
         rr)  rivedere la disciplina del ritiro, della
  sospensione, della revisione e della revoca della patente di
  guida e degli altri documenti di circolazione, anche con
  riferimento ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza
  personale e a misure di prevenzione e prevedere la sanzione
  amministrativa della revoca della patente per il conducente di
  autobus e di veicoli di massa complessiva superiore a 3,5
  tonnellate, ovvero di complessi di veicoli, nel caso di guida
  in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande
  alcoliche ovvero in condizioni di alterazione fisica o
  psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o
  psicotrope;
         ss)  rivedere la disciplina della circolazione di
  prova dei veicoli, inserendo tra i soggetti autorizzati anche
  i laboratori sperimentali e consentendo la circolazione ai
  veicoli in presenza del titolare dell'autorizzazione, di un
  suo dipendente munito di delega, ovvero di soggetti in
  rapporto di collaborazione funzionale con il titolare
  dell'autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da
  idonea documentazione ed il collaboratore sia munito di
  delega;
         tt)  rivedere la disciplina delle limitazioni alla
  circolazione sulle autostrade, prevedendo che il divieto per i
  motocicli sia determinato sulla base della potenza e non della
  cilindrata, e richiedendo comunque la maggiore età del
  conducente;
         uu)  prevedere, ai fini della tutela della salute,
  l'obbligo da parte delle strutture sanitarie di base e di
  quelle a tali fini equiparate, di effettuare, nell'ambito dei
 
                              Pag. 44
 
  fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di
  cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, a
  richiesta dell'autorità preposta alla vigilanza, gli esami
  necessari ad accertare il tasso alcoolemico e la presenza di
  sostanze psicotrope o stupefacenti sui conducenti e sui pedoni
  coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure
  mediche, nonché l'obbligo del rilascio agli organi di polizia
  stradale della relativa certificazione, estesa alla prognosi
  delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della
  riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di
  legge ed alle indicazioni contenute nel Piano nazionale della
  sicurezza stradale, e disponendo altresì l'espressa
  abrogazione del primo e del secondo periodo del comma 3
  dell'articolo 116 del nuovo codice della strada;
         vv)  prevedere, nei limiti dei fondi destinati al
  Piano nazionale della sicurezza stradale, per i responsabili
  delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le
  quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subito
  trauma cranico o che siano in coma per altra causa, l'obbligo
  di comunicazione agli uffici provinciali del Dipartimento dei
  trasporti terrestri dei casi di coma di durata superiore alle
  48 ore.  In seguito a tale comunicazione, prevedere l'obbligo
  di sottoporre a revisione la relativa patente di guida.  La
  successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione
  medica provinciale previo parere vincolante dello specialista
  dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica
  del paziente, il quale effettua una valutazione
  neuropsicologica ed una verifica su strada o su apposito
  simulatore, con possibilità successiva di attivare uno
  specifico programma riabilitativo.  Prevedere inoltre il
  ripristino del certificato anamnestico, il quale, all'atto del
  rilascio e del rinnovo della patente di guida, attesti
  l'esistenza di qualsiasi condizione clinica atta a
  compromettere l'idoneità al conseguimento del documento
  sopraindicato;
         zz)  prevedere la semplificazione e lo snellimento
  delle procedure di immatricolazione, revisione e circolazione
 
                              Pag. 45
 
  dei veicoli di interesse storico e collezionistico, nonché
  l'introduzione di misure volte ad agevolare lo svolgimento di
  raduni e gare;
         aaa)  prevedere che, per le gare ciclistiche,
  quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario,
  possa essere imposto un servizio di scorta della specialità
  Polizia Stradale della Polizia di Stato, ovvero, in sua vece o
  in suo ausilio, una scorta tecnica effettuata da persone
  incaricate munite di apposita abilitazione.  Con disciplinare
  tecnico, approvato con decreto del Ministro dei lavori
  pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, sono
  stabiliti i requisiti e le modalità per l'abilitazione delle
  persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica, i
  dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al
  servizio di scorta, nonché le relative modalità di
  svolgimento.  L'abilitazione del personale è rilasciata dal
  Ministero dell'interno;
         bbb)  definire misure contro la manomissione dei
  ciclomotori a due ruote e tre ruote e dei motocicli, aventi lo
  scopo di impedire modifiche non autorizzate che possono
  compromettere la sicurezza, aumentando le prestazioni dei
  veicoli, al fine di assicurare la tutela dell'ambiente e di
  ridurre l'incidentalità, anche prevedendo l'obbligatorietà
  della targhetta di controllo antimanomissione, in ottemperanza
  alla direttiva 97/24/CEE del Parlamento europeo e del
  Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o
  caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote;
         ccc)  introdurre l'obbligo per i ciclomotori ed i
  motocicli in marcia della costante accensione del proiettore
  anabbagliante e delle luci di posizione;
         ddd)  prevedere che le esercitazioni di guida degli
  autoveicoli non possano essere effettuate da chi non abbia già
  conseguito la patente di categoria A o il certificato di
  idoneità alla conduzione di ciclomotori o non abbia già
  superato l'esame teorico di abilitazione, salvo che il veicolo
  su cui avviene l'esercitazione sia munito di doppi comandi a
  pedale, almeno per il freno di servizio e per l'innesto a
  frizione;
 
                              Pag. 46
 
         eee)  prevedere la possibilità di trasportare sui
  ciclomotori un passeggero, subordinandola alla conformità del
  veicolo alle caratteristiche costruttive e funzionali di
  idoneità definite con il regolamento di esecuzione e di
  attuazione del nuovo codice della strada ed alla maggiore età
  del conducente;
         fff)  stabilire il divieto di collocare all'interno
  dei veicoli adibiti al trasporto delle persone oggetti pesanti
  o voluminosi, entro i limiti stabiliti nel regolamento di
  esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, non
  adeguatamente fissati, onde garantire la sicurezza dei
  trasportati;
         ggg)  stabilire che:
         1) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore dei
  decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente
  legge, non abbiano conseguito la maggiore età, non è
  consentito condurre ciclomotori senza avere conseguito il
  certificato di idoneità alla conduzione rilasciato dagli
  uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti
  terrestri;
         2) sono autorizzati alla conduzione dei ciclomotori i
  titolari di patente di guida per la conduzione di autoveicoli
  e motoveicoli;
         3) le autoscuole organizzano corsi di preparazione per
  il rilascio del certificato di idoneità alla conduzione di
  ciclomotori da conseguire a seguito di una prova finale;
         4) i giovani che frequentano istituzioni scolastiche
  statali o non statali di istruzione secondaria possono
  ottenere il certificato di cui al numero 1) della presente
  lettera, a titolo gratuito, frequentando corsi appositamente
  organizzati, prevalentemente con personale insegnante o
  istruttori delle autoscuole, all'interno della scuola,
  nell'ambito dell'autonomia scolastica e delle risorse
  finanziarie di cui al numero 7) della presente lettera ad esse
  assegnate a tale scopo;
         5) gli uffici provinciali del Dipartimento dei
  trasporti terrestri partecipano con un proprio funzionario
 
                              Pag. 47
 
  alla prova finale da espletare in ambito scolastico, alla
  presenza dell'operatore responsabile della gestione dei
  corsi;
         6) le direttive, le modalità e i programmi dei corsi e
  delle relative prove sono definiti, sulla base della normativa
  comunitaria, con decreto del Ministro dei trasporti e della
  navigazione, sentito il Ministro della pubblica istruzione,
  emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge.  I corsi e le relative prove sono
  organizzati sulla base di ipotesi di intesa sottoscritte dalle
  province, dalle istituzioni scolastiche autonome, dagli uffici
  provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, e di
  collaborazioni con comuni, autoscuole, istituzioni e
  associazioni pubbliche e private impegnate in attività
  collegate alla circolazione stradale;
         7) prevedere che, al fine di favorire l'impegno della
  scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione
  stradale, e per dotarla delle risorse necessarie
  all'assolvimento del nuovo obbligo di organizzazione dei corsi
  per conseguire il certificato di idoneità alla condizione di
  ciclomotori, sia destinato a tali finalità il 7,5 per cento
  dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
  spettanti ad organi dello Stato, da assegnare al Ministero
  della pubblica istruzione.  Resta inalterata l'attribuzione del
  15 per cento degli stessi proventi stabilita dall'articolo 32,
  comma 4, della legge 17 maggio 1999, n, 144, per le finalità
  già indicate dall'articolo 208 del nuovo codice della strada e
  per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione
  del Piano nazionale della sicurezza stradale.
         hhh)  rivedere la normativa relativa ai limiti di
  velocità ed alla omologazione dei veicoli adibiti ai trasporti
  eccezionali, uniformandola a quella vigente negli altri Stati
  dell'Unione europea;
         iii)  prevedere che il termine per la notifica
  della contestazione, nell'ipotesi di identificazione
  dell'effettivo trasgressore o degli altri soggetti
  responsabili avvenuta successivamente alla commissione della
  violazione, decorra dalla data in cui risultino dai pubblici
 
                              Pag. 48
 
  registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti
  responsabili, o comunque dalla data in cui la pubblica
  amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro
  identificazione;
         lll)  escludere dalla disciplina prevista per la
  circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a
  cittadini italiani residenti all'estero o stranieri, di cui
  all'articolo 134 del nuovo codice della strada, la sanzione
  accessoria della confisca del veicolo, nel caso di guida con
  carta di circolazione scaduta, qualora sia disposta la proroga
  della carta di circolazione successivamente al sequestro del
  veicolo;
         mmm)  ridefinire la responsabilità degli enti
  proprietari di strade, dei proprietari dei fondi limitrofi e
  degli altri soggetti interessati, in relazione alla
  costruzione e manutenzione dei muri di sostegno e delle
  ripe.
 
DATA=010110 FASCID=DDL13-99-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0099 TOTPAG=0050 TOTDOC=0019 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0014 COMM= PD PAGINIZ=0033 RIGINIZ=028 PAGFIN=0048 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=33 PAGEFIN=48 SORTRES= SORTDDL=009900A00 FASCIDC=13DDL0099 A SORTNAV=0009900A000 00000 ZZDDLC99A NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0014 NDOC0014



Ritorna al menu della banca dati