| (Principi e criteri direttivi).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno
essere informati agli obiettivi di tutela della sicurezza
stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed
ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di
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fluidità della circolazione anche mediante utilizzo di nuove
tecnologie, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) coordinare e armonizzare il nuovo codice della
strada con le altre norme legislative e con le norme
comunitarie comunque rilevanti in materia, nonché con le norme
derivanti dagli accordi internazionali stipulati
dall'Italia;
b) semplificare e snellire le procedure,
eliminando la duplicazione delle competenze;
c) disciplinare in forma più dettagliata il potere
di ordinanza degli enti proprietari o concessionari delle
strade, nonché dei soggetti delegati per la regolamentazione
del traffico, attribuendo i poteri sostitutivi, in caso di
inerzia o di inosservanza delle norme, al Presidente della
giunta regionale o delle province autonome, nonché, solo per
esigenze di carattere sovraregionale, al Ministro dei lavori
pubblici, e comunque in caso di grave pregiudizio o intralcio
alla sicurezza della circolazione;
d) stabilire che le funzioni ordinatorie demandate
ai prefetti vengano attribuite al Presidente della giunta
regionale o delle province autonome, fatte salve le esigenze
di ordine e sicurezza pubblica;
e) prevedere che al Corpo di polizia penitenziaria
vengano attribuite anche le competenze di agenti di polizia
stradale;
f) rivedere la disciplina della classificazione
delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi, delle
diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione
del suolo stradale, sulla base dei seguenti ulteriori
criteri:
1) distinguere in base ad idonei parametri tecnici fra
le autostrade con almeno tre corsie di marcia per ogni senso
di marcia oltre alla corsia di emergenza, le autostrade che
non hanno tale configurazione e le autostrade di collegamento
aperte al traffico locale, prevedendo l'obbligatoria dotazione
delle autostrade di dispositivi per accrescere la visibilità
nelle ore notturne e nei casi di diminuita visibilità per
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eventi atmosferici, nonché la progressiva generale
introduzione di pavimentazioni con effetto drenante e di reti
di protezione sui viadotti, nonché di guard rail idonei
a garantire maggiore sicurezza. Gli eventuali accessi o uscite
con pagamento manuale dovranno essere situati sulla corsia più
a destra;
2) ai fini della sicurezza stradale, prevedere la
realizzazione di apposite aree di sosta destinate al traffico
commerciale;
3) rivedere la classificazione delle strade vicinali,
considerandole pubbliche o private in relazione all'effettivo
utilizzo;
g) aggiornare gli strumenti di pianificazione del
traffico, tenuto conto dei seguenti ulteriori criteri:
1) assicurare il miglioramento delle condizioni di
accessibilità per gli utenti della strada, con particolare
riferimento agli utenti deboli;
2) garantire il rispetto delle esigenze dei portatori
di handicap;
3) assicurare il coordinamento tra le diverse modalità
di trasporto;
4) assicurare la maggiore sicurezza della circolazione
stradale;
5) assicurare la riduzione dei consumi energetici,
dell'inquinamento atmosferico e acustico e del
congestionamento del traffico;
6) garantire la salvaguardia dei beni storici e
artistici e delle zone sensibili dal punto di vista
ambientale;
7) operare una progressiva separazione del traffico su
gomma dal traffico pedonale e ciclistico;
h) stabilire l'obbligo, per i comuni che non siano
già obbligati a redigere il piano urbano del traffico, di
definire un programma di interventi per accrescere la
sicurezza stradale e per migliorare la circolazione stradale
nei centri abitati;
i) armonizzare la normativa inerente agli
strumenti di pianificazione del traffico con quella relativa
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agli altri strumenti di pianificazione del territorio ed ai
piani di trasporto;
l) prevedere che le notizie e le informazioni
sulla viabilità e sul traffico acquisite dagli enti
proprietari, concessionari o gestori di strade o autostrade
siano rese immediatamente disponibili, al fine di assicurare
una più efficace, completa e tempestiva informazione
all'utenza;
m) rendere effettivo l'obbligo, per gli enti
proprietari, concessionari o gestori di strade, di fornire i
dati relativi agli incidenti stradali agli archivi di cui
all'articolo 225 del nuovo codice della strada;
n) rivedere la disciplina del parcheggio nei
centri abitati a mezzo di dispositivi di controllo della
sosta, anche senza la custodia del veicolo, prevedendo, di
norma, la gratuità della stessa nei giorni festivi e fra le
ore 20.00 e le ore 8.00. I proventi dei parcheggi a pagamento,
in quanto spettanti ai proprietari delle strade, devono essere
destinati in via prioritaria alla installazione, costruzione e
gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o
sotterranei, al loro miglioramento, nonché ad interventi per
migliorare la mobilità urbana e ridurre l'inquinamento
acustico ed atmosferico;
o) elevare, ai fini della circolazione nelle
piccole isole, il limite della rete stradale extraurbana,
fissandone l'estensione a 100 Km;
p) semplificare le procedure per la realizzazione
di interventi, esplicitamente previsti dal piano urbano del
traffico o dal programma di interventi per la sicurezza
stradale, con particolare riferimento a quelli finalizzati al
controllo della velocità nei centri abitati e
all'installazione di dispositivi rallentatori di velocità e di
dissuasori della sosta, con attribuzione delle competenze in
materia ai comuni, sulla base di norme generali tecniche e di
indirizzo di livello nazionale;
q) disciplinare l'adozione di dispositivi
destinati a contenere gli effetti nocivi dell'inquinamento da
traffico, nel rispetto delle direttive comunitarie, al fine di
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contenere l'inquinamento atmosferico e di disciplinare il
traffico urbano; predisporre appositi spazi di sosta per
veicoli e parti di veicoli complessi destinati al trasporto
delle merci;
r) rivedere la disciplina della velocità dei
veicoli, al fine di adeguarla alle caratteristiche e alla
classificazione delle strade, nonché alle modalità di utilizzo
delle stesse nelle diverse condizioni atmosferiche stabilendo,
in particolare, che in caso di precipitazioni atmosferiche di
qualsiasi natura, fatte salve maggiori limitazioni sulla base
di specifici provvedimenti, i limiti massimi di velocità
previsti per le autostrade di qualsiasi categoria e per le
strade extraurbane principali vengano ridotti di 20 Km/ora;
s) contemplare uno specifico reato per chiunque
partecipa, promuove o organizza corse in gara, o comunque
competizioni in velocità sulle strade pubbliche e sulle aree
pubbliche urbane ed extraurbane, in assenza di apposita
autorizzazione, prevedendo la sanzione, per la violazione di
tale norma, dell'arresto da uno a otto mesi e dell'ammenda da
1 a 10 milioni di lire, nonché la sanzione accessoria della
confisca del mezzo condotto oltre al ritiro della patente di
guida;
t) prevedere l'obbligo di introdurre i seguenti
nuovi dispositivi di equipaggiamento dei veicoli, in
conformità agli indirizzi comunitari: 1) sistema
antibloccaggio in frenata (ABS); 2) airbag per guidatore
e passeggero anteriore; 3) avvisatore che segnali il
superamento della velocità massima prevista; 4) avvisatore
acustico che alla messa in moto del veicolo segnali che non
risulta allacciata la cintura di sicurezza; 5) giubbetto o
bandoliere catarifrangenti ad alta visibilità, da indossare
nel caso in cui il conducente sia costretto ad uscire dal
veicolo in situazioni di emergenza o pericolo; 6) sistemi di
soccorso e di segnalamento gestiti da soggetti di diritto
privato basati sulla localizzazione dei veicoli. Le
caratteristiche costruttive e funzionali dei dispositivi di
cui alla presente lettera sono definite dal regolamento di
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esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada,
riservando a decreti ministeriali la precisazione delle
prescrizioni tecnico-esecutive;
u) prevedere che la mancata installazione o la
manomissione dei dispositivi di cui alla lettera t)
siano sanzionate analogamente a quanto già previsto per la
mancata installazione o la manomissione di altre obbligatorie
dotazioni tecniche del veicolo. Prevedere altresì che
l'introduzione dell'obbligo di installazione dovrà riferirsi
alle nuove immatricolazioni;
v) rivedere il sistema di classificazione dei
veicoli in relazione alle caratteristiche costruttive ed alla
destinazione d'uso. In particolare, nell'ambito di quelli
qualificati atipici in base alla normativa vigente,
individuare i velocipedi a pedalata assistita ed i veicoli a
trazione elettrica, nonché le tavole a spinta e i trenini
turistici trainanti più di un rimorchio;
z) snellire e adeguare allo sviluppo tecnico il
complesso delle norme relative alle caratteristiche
costruttive e di equipaggiamento, agli accertamenti tecnici
previsti per l'omologazione, nonché agli accertamenti dei
requisiti di idoneità alla circolazione dei veicoli;
aa) regolamentare l'uso delle motoslitte,
prevedendo l'obbligo della targa identificativa del mezzo, del
pagamento della tassa di possesso e dell'assicurazione
obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi, nonché
del possesso della patente di guida di categoria B per il
conducente, individuando altresì i tracciati sui quali ne è
consentito il transito;
bb) prevedere che i pattini a rotelle, nonché le
tavole a spinta, possano circolare nelle piste ciclabili e
nelle altre aree urbane individuate nei piani urbani del
traffico, con l'obbligo di osservare il comportamento
prescritto per i pedoni. Per la circolazione in percorsi
urbani ed extraurbani specificamente individuati, sono
stabilite apposite norme di condotta;
cc) rivedere le categorie dei veicoli e dei
rimorchi, nonché la disciplina delle macchine agricole ed
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operatrici, consentendo per queste ultime possibilità di
utilizzazione più elastiche in relazione ad una meno rigida
classificazione tipologica;
dd) rivedere la disciplina relativa al trasporto
di materiali pericolosi ovvero di merci in condizioni di
pericolo e alla circolazione dei relativi veicoli, prevedendo
anche divieti o limitazioni di trasporto in tunnel o in
gallerie, prevedendo in ogni caso idonei percorsi
alternativi;
ee) prevedere per gli autoveicoli, i rimorchi e i
semirimorchi adibiti al trasporto di cose, la cui massa
complessiva a pieno carico sia uguale o superiore a 3,5
tonnellate, nonché per tutti gli autoveicoli e rimorchi per
trasporti specifici e ad uso speciale, l'obbligo di dotazione
di dispositivi per rendere visibile la sagoma del mezzo anche
nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità. Con
uno o più decreti ministeriali sono definite le
caratteristiche tecniche dei dispositivi di cui alla presente
lettera;
ff) aggiornare e rivedere le norme per
l'ammissione e la cessazione della circolazione dei veicoli,
per la distinzione della loro utilizzazione in uso proprio e
in uso di terzi nonché per la disciplina, ai fini della
circolazione, della locazione senza conducente anche con
facoltà di acquisto e per la disciplina delle vendite con
patto di riservato dominio;
gg) aggiornare le norme per la revisione periodica
dei veicoli, rideterminando i criteri di qualificazione per le
officine private autorizzate ad eseguire le revisioni,
stabilendo la periodicità e le modalità dei controlli.
Prevedere l'estensione ai veicoli con massa complessiva
superiore a 3,5 tonnellate della disciplina delle revisioni
periodiche ad opera di officine private autorizzate,
demandando al Ministero dei trasporti e della navigazione la
determinazione, con specifici decreti ministeriali, delle
modalità e dei tempi;
hh) rivedere la disciplina della patente di guida,
del certificato di abilitazione professionale e degli altri
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documenti di circolazione con la semplificazione delle
procedure e con il coordinamento delle competenze
amministrative, garantendo la tutela degli interessi coinvolti
ed in particolare della sicurezza individuale e collettiva,
nel rispetto delle norme comunitarie, al fine di adeguare e
garantire la conduzione dei veicoli per una mobilità più
sicura; prevedere, per gli aspiranti al conseguimento della
patente di guida di categoria B, C o D, l'obbligo di
effettuare esercitazioni ed esami di guida anche in autostrada
o strada extraurbana assimilabile;
ii) prevedere che, nel caso di guida con patente
la cui validità sia scaduta, alla violazione consegua la sola
sanzione amministrativa pecuniaria, nonché la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida,
disponendo la contestuale abrogazione del secondo e del tezo
periodo del comma 7 dell'articolo 126 del nuovo codice della
strada, introdotti dal comma 3 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;
ll) prevedere idonee misure alternative per il
rilascio della patente di guida a soggetti con scarsa
scolarizzazione o con limitata comprensione della lingua
italiana;
mm) prevedere, ai fini del conseguimento della
abilitazione alla guida per i soggetti con minorazioni che
richiedano adattamenti del veicolo, la possibilità di
effettuare esercitazioni utilizzando veicoli multiadattati
nella disponibilità di enti locali territoriali;
nn) ampliare le competenze del Comitato tecnico di
cui all'articolo 119, comma 10, del nuovo codice della strada,
al fine di:
1) elaborare linee guida per la valutazione delle
capacità di guida delle persone disabili sotto il profilo
sanitario e tecnico, da diramare alle commissioni mediche
locali;
2) elaborare proposte di indirizzo e coordinamento
delle commissioni mediche locali;
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3) esprimere pareri per i nuovi adattamenti e
dispositivi per la guida dei veicoli da parte di persone
disabili o il loro trasporto, previa eventuale valutazione con
prove e test;
4) fornire indicazioni circa la possibilità di
conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio da
parte di conducenti muniti di patente di categoria B
speciale;
oo) prevedere che gli attraversamenti pedonali
semaforizzati possano essere dotati anche di segnalazioni
tattili, e che gli stessi attraversamenti siano strutturati
con un tipo di pavimentazione che agevoli l'individuazione
delle segnalazioni medesime, al fine di agevolare la mobilità
dei soggetti portatori di handicap, ed in particolare
dei soggetti non vedenti;
pp) introdurre la patente a punti, secondo i
seguenti criteri:
1) la validità delle patenti di guida indicate
nell'articolo 116 del nuovo codice della strada, fermi
restando i periodi di validità fissati dall'articolo 126 dello
stesso codice, dovrà essere subordinata alla sussistenza di un
punteggio da 0 a 20. All'atto del rilascio della patente viene
attribuito un punteggio di 20 punti. Analogo punteggio viene
attribuito a tutte le patenti in corso di validità alla data
di entrata in vigore della presente regolamentazione. I
punteggi sono annotati nell'anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del nuovo codice
della strada. Fatte salve le sanzioni del ritiro della patente
ed il cumulo con eventuali sanzioni pecuniarie, ove previste,
determina la sanzione della sottrazione di punti la violazione
di una delle norme alle quali fa rinvio l'attuale formulazione
dell'articolo 129, comma 1, del nuovo codice della strada
ovvero di una delle norme di comportamento indicate nel titolo
V dello stesso codice;
2) la violazione di una delle norme per le quali, ai
sensi dell'attuale formulazione del citato articolo 129, comma
1, del nuovo codice della strada, è prevista la sospensione
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della patente già alla prima violazione, comporta la sanzione
della sottrazione di dieci punti. La violazione di una delle
norme per le quali, ai sensi dell'attuale formulazione del
medesimo articolo 129, comma 1, è prevista la sospensione
della patente alla seconda violazione, comporta la sanzione
della sottrazione di cinque punti. La violazione di una delle
restanti norme contenute nel citato titolo V comporta la
sanzione della perdita di punti, da uno a quattro, in
relazione al grado di pericolosità insito nella norma violata.
Per le violazioni che comportano perdita di punteggio,
l'organo da cui dipende l'agente accertatore, entro tre giorni
dalla definizione della contestazione effettuata, deve darne
notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, per
via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati
record stabiliti dal Ministero dei trasporti e della
navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri. La
frequenza di corsi di aggiornamento, i cui programmi saranno
definiti con regolamento dal Ministro dei trasporti e della
navigazione e che saranno organizzati da soggetti pubblici e
privati a ciò autorizzati o dalle autoscuole, consentirà di
acquisire 6 punti. L'attestato di frequenza di corsi di
aggiornamento dovrà essere trasmesso all'ufficio provinciale
del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per
territorio, per l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida. La mancanza, per il periodo di tre anni,
di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la
sospensione della patente ai sensi del citato articolo 129,
ovvero di violazioni sanzionate anche con perdita di punteggio
determinerà la nuova attribuzione del completo punteggio
iniziale. Le violazioni poste in essere nei primi cinque anni
dal rilascio della patente comportano la sottrazione di punti
in maniera doppia rispetto a quanto stabilito dalle singole
norme. Non può essere cumulato un punteggio superiore a 20. Di
ogni variazione di punteggio l'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida informerà il titolare della patente.
Sistemi automatici di comunicazione consentiranno a ciascun
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abilitato alla guida di controllare in tempo reale lo stato
della propria patente;
qq) prevedere la sanzione del fermo amministrativo
per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate
per la violazione delle norme di cui al titolo V del nuovo
codice della strada, subordinando la revoca del fermo
amministrativo al pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero
alla prestazione di una garanzia, reale o personale, anche da
parte di un soggetto garante residente in uno Stato
dell'Unione europea;
rr) rivedere la disciplina del ritiro, della
sospensione, della revisione e della revoca della patente di
guida e degli altri documenti di circolazione, anche con
riferimento ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza
personale e a misure di prevenzione e prevedere la sanzione
amministrativa della revoca della patente per il conducente di
autobus e di veicoli di massa complessiva superiore a 3,5
tonnellate, ovvero di complessi di veicoli, nel caso di guida
in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande
alcoliche ovvero in condizioni di alterazione fisica o
psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope;
ss) rivedere la disciplina della circolazione di
prova dei veicoli, inserendo tra i soggetti autorizzati anche
i laboratori sperimentali e consentendo la circolazione ai
veicoli in presenza del titolare dell'autorizzazione, di un
suo dipendente munito di delega, ovvero di soggetti in
rapporto di collaborazione funzionale con il titolare
dell'autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da
idonea documentazione ed il collaboratore sia munito di
delega;
tt) rivedere la disciplina delle limitazioni alla
circolazione sulle autostrade, prevedendo che il divieto per i
motocicli sia determinato sulla base della potenza e non della
cilindrata, e richiedendo comunque la maggiore età del
conducente;
uu) prevedere, ai fini della tutela della salute,
l'obbligo da parte delle strutture sanitarie di base e di
quelle a tali fini equiparate, di effettuare, nell'ambito dei
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fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di
cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, a
richiesta dell'autorità preposta alla vigilanza, gli esami
necessari ad accertare il tasso alcoolemico e la presenza di
sostanze psicotrope o stupefacenti sui conducenti e sui pedoni
coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure
mediche, nonché l'obbligo del rilascio agli organi di polizia
stradale della relativa certificazione, estesa alla prognosi
delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della
riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di
legge ed alle indicazioni contenute nel Piano nazionale della
sicurezza stradale, e disponendo altresì l'espressa
abrogazione del primo e del secondo periodo del comma 3
dell'articolo 116 del nuovo codice della strada;
vv) prevedere, nei limiti dei fondi destinati al
Piano nazionale della sicurezza stradale, per i responsabili
delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le
quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subito
trauma cranico o che siano in coma per altra causa, l'obbligo
di comunicazione agli uffici provinciali del Dipartimento dei
trasporti terrestri dei casi di coma di durata superiore alle
48 ore. In seguito a tale comunicazione, prevedere l'obbligo
di sottoporre a revisione la relativa patente di guida. La
successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione
medica provinciale previo parere vincolante dello specialista
dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica
del paziente, il quale effettua una valutazione
neuropsicologica ed una verifica su strada o su apposito
simulatore, con possibilità successiva di attivare uno
specifico programma riabilitativo. Prevedere inoltre il
ripristino del certificato anamnestico, il quale, all'atto del
rilascio e del rinnovo della patente di guida, attesti
l'esistenza di qualsiasi condizione clinica atta a
compromettere l'idoneità al conseguimento del documento
sopraindicato;
zz) prevedere la semplificazione e lo snellimento
delle procedure di immatricolazione, revisione e circolazione
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dei veicoli di interesse storico e collezionistico, nonché
l'introduzione di misure volte ad agevolare lo svolgimento di
raduni e gare;
aaa) prevedere che, per le gare ciclistiche,
quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario,
possa essere imposto un servizio di scorta della specialità
Polizia Stradale della Polizia di Stato, ovvero, in sua vece o
in suo ausilio, una scorta tecnica effettuata da persone
incaricate munite di apposita abilitazione. Con disciplinare
tecnico, approvato con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, sono
stabiliti i requisiti e le modalità per l'abilitazione delle
persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica, i
dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al
servizio di scorta, nonché le relative modalità di
svolgimento. L'abilitazione del personale è rilasciata dal
Ministero dell'interno;
bbb) definire misure contro la manomissione dei
ciclomotori a due ruote e tre ruote e dei motocicli, aventi lo
scopo di impedire modifiche non autorizzate che possono
compromettere la sicurezza, aumentando le prestazioni dei
veicoli, al fine di assicurare la tutela dell'ambiente e di
ridurre l'incidentalità, anche prevedendo l'obbligatorietà
della targhetta di controllo antimanomissione, in ottemperanza
alla direttiva 97/24/CEE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o
caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote;
ccc) introdurre l'obbligo per i ciclomotori ed i
motocicli in marcia della costante accensione del proiettore
anabbagliante e delle luci di posizione;
ddd) prevedere che le esercitazioni di guida degli
autoveicoli non possano essere effettuate da chi non abbia già
conseguito la patente di categoria A o il certificato di
idoneità alla conduzione di ciclomotori o non abbia già
superato l'esame teorico di abilitazione, salvo che il veicolo
su cui avviene l'esercitazione sia munito di doppi comandi a
pedale, almeno per il freno di servizio e per l'innesto a
frizione;
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eee) prevedere la possibilità di trasportare sui
ciclomotori un passeggero, subordinandola alla conformità del
veicolo alle caratteristiche costruttive e funzionali di
idoneità definite con il regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada ed alla maggiore età
del conducente;
fff) stabilire il divieto di collocare all'interno
dei veicoli adibiti al trasporto delle persone oggetti pesanti
o voluminosi, entro i limiti stabiliti nel regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, non
adeguatamente fissati, onde garantire la sicurezza dei
trasportati;
ggg) stabilire che:
1) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente
legge, non abbiano conseguito la maggiore età, non è
consentito condurre ciclomotori senza avere conseguito il
certificato di idoneità alla conduzione rilasciato dagli
uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti
terrestri;
2) sono autorizzati alla conduzione dei ciclomotori i
titolari di patente di guida per la conduzione di autoveicoli
e motoveicoli;
3) le autoscuole organizzano corsi di preparazione per
il rilascio del certificato di idoneità alla conduzione di
ciclomotori da conseguire a seguito di una prova finale;
4) i giovani che frequentano istituzioni scolastiche
statali o non statali di istruzione secondaria possono
ottenere il certificato di cui al numero 1) della presente
lettera, a titolo gratuito, frequentando corsi appositamente
organizzati, prevalentemente con personale insegnante o
istruttori delle autoscuole, all'interno della scuola,
nell'ambito dell'autonomia scolastica e delle risorse
finanziarie di cui al numero 7) della presente lettera ad esse
assegnate a tale scopo;
5) gli uffici provinciali del Dipartimento dei
trasporti terrestri partecipano con un proprio funzionario
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alla prova finale da espletare in ambito scolastico, alla
presenza dell'operatore responsabile della gestione dei
corsi;
6) le direttive, le modalità e i programmi dei corsi e
delle relative prove sono definiti, sulla base della normativa
comunitaria, con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, sentito il Ministro della pubblica istruzione,
emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. I corsi e le relative prove sono
organizzati sulla base di ipotesi di intesa sottoscritte dalle
province, dalle istituzioni scolastiche autonome, dagli uffici
provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, e di
collaborazioni con comuni, autoscuole, istituzioni e
associazioni pubbliche e private impegnate in attività
collegate alla circolazione stradale;
7) prevedere che, al fine di favorire l'impegno della
scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione
stradale, e per dotarla delle risorse necessarie
all'assolvimento del nuovo obbligo di organizzazione dei corsi
per conseguire il certificato di idoneità alla condizione di
ciclomotori, sia destinato a tali finalità il 7,5 per cento
dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
spettanti ad organi dello Stato, da assegnare al Ministero
della pubblica istruzione. Resta inalterata l'attribuzione del
15 per cento degli stessi proventi stabilita dall'articolo 32,
comma 4, della legge 17 maggio 1999, n, 144, per le finalità
già indicate dall'articolo 208 del nuovo codice della strada e
per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione
del Piano nazionale della sicurezza stradale.
hhh) rivedere la normativa relativa ai limiti di
velocità ed alla omologazione dei veicoli adibiti ai trasporti
eccezionali, uniformandola a quella vigente negli altri Stati
dell'Unione europea;
iii) prevedere che il termine per la notifica
della contestazione, nell'ipotesi di identificazione
dell'effettivo trasgressore o degli altri soggetti
responsabili avvenuta successivamente alla commissione della
violazione, decorra dalla data in cui risultino dai pubblici
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registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti
responsabili, o comunque dalla data in cui la pubblica
amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro
identificazione;
lll) escludere dalla disciplina prevista per la
circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a
cittadini italiani residenti all'estero o stranieri, di cui
all'articolo 134 del nuovo codice della strada, la sanzione
accessoria della confisca del veicolo, nel caso di guida con
carta di circolazione scaduta, qualora sia disposta la proroga
della carta di circolazione successivamente al sequestro del
veicolo;
mmm) ridefinire la responsabilità degli enti
proprietari di strade, dei proprietari dei fondi limitrofi e
degli altri soggetti interessati, in relazione alla
costruzione e manutenzione dei muri di sostegno e delle
ripe.
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