| (Altri interventi).
Sopprimere il comma 1.
77. 1. (ex 72. 250). Malavenda.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1- bis. A decorrere dal 10 gennaio 2001 sono
esonerati dal pagamento del "diritto annuale" in favore delle
Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di
cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e
successive modifiche ed integrazioni, le aziende e attività
agricole, gli imprenditori delle restanti attività produttive
e tutti i professionisti operanti nel settore dei servizi,
aventi un reddito lordo ai fini IRPEF sino a lire 30 milioni
risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno
precedente a quello di riferimento.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1,
3, 11, 12 e 6.
77. 2. (ex 72. 43). Michielon, Giancarlo
Giorgetti.
Sopprimere il comma 2.
*77. 3. (ex *72. 64). Giancarlo Giorgetti,
Bosco, Caparini.
Sopprimere il comma 2.
*77. 4. (ex *72. 15). Frattini.
Sopprimere il comma 2.
*77. 5. (ex 72. 246). Malavenda.
Al comma 2, sostituire le parole: alla data di
entrata in vigore della presente legge, siano stati con le
seguenti: per le quali siano.
77. 6. (ex 72. 209). Baccini, Liotta, Follini,
Casini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati,
Lucchese, Savelli.
Al comma 2, dopo le parole: n. 400 aggiungere le
seguenti: sentite la Conferenza Stato città ed autonomie
locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
77. 7. (ex 72. 125). Giancarlo Giorgetti,
Faustinelli, Galli.
Pag. 59
Al comma 2, sostituire le parole: sono trasferite,
con le seguenti: possono essere trasferite dalle
regioni, previa intesa con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e,.
77. 8. (ex 72. 67). Giancarlo Giorgetti, Bosco,
Caparini.
Al comma 2, sostituire le parole: a titolo
gratuito, in proprietà alla Ferrovie dello Stato Spa
con le seguenti: ai sensi del comma 4- ter
dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 422.
77. 9. (ex 72. 65). Giancarlo Giorgetti, Bosco,
Caparini.
Al comma 2, sostituire le parole: alla Ferrovie
dello Stato Spa, con le seguenti: alle regioni.
77. 10. (ex 72. 66).Giancarlo Giorgetti, Bosco,
Caparini.
Sopprimere il comma 4.
*77. 11. (ex *72. 243). Malavenda.
Sopprimere il comma 4.
*77. 12. (ex *72. 21). Bonato, Giordani, De
Cesaris, Edo Rossi, Nardini.
Sopprimere il comma 4.
*77. 16. Paissan, Scalia.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Al fine di garantire un più elevato livello di
sicurezza nelle città è autorizzata la spesa di lire 200
miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 da
impegnare per l'installazione di impianti tecnologici di
videosorveglianza, o comunque destinati alla prevenzione di
ogni forma di azione illegale. Le somme relative sono
assegnate agli enti locali che presentano entro 120 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge un progetto di
intervento alla segreteria della conferenza Stato-Autonomie
locali. I progetti sono esaminati e valutati da un apposito
nucleo tecnico costituito con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri nell'ambito delle segreteria della
conferenza. La conferenza unificata, con propria
deliberazione, ripartisce le risorse tra gli enti locali
aventi diritto.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
Ministero dell'interno apportare le seguenti
variazioni:
2001: - 200 miliardi;
2002: - 200 miliardi;
2003: - 200 miliardi.
77. 17. Frattini.
Al comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi
con le seguenti: 200 milioni.
77. 13. (ex 72. 242). Malavenda.
Al comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi
con le seguenti: 500 miliardi.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
77. 247. (ex 0.72.271.1). Bono, Armani.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: Tali somme sono altresì utilizzate, per la parte
occorrente, per il finanziamento di uno specifico programma
urgente del ministero della difesa volto a realizzare un
sistema coordinato di sorveglianza delle coste e delle acque
territoriali, finalizzato a contrastare i fenomeni di
immigrazione clandestina verso le regioni centro-meridionali.
Il programma deve consentire l'utilizzo in forma unitaria, con
il coordinamento delle forze armate,
Pag. 60
dei dati rilevati in base alle tecnologie ed ai sistemi in
uso da parte di tutti i soggetti che effettuano attività di
controllo in mare e sulle aree costiere interessate.
77. 14. (ex 72. 174). Manzione.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4- bis. Al fine di garantire un maggiore livello di
sicurezza delle città si prevede lo stanziamento di 210
miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 da destinare alle
tecnologie applicate alla sicurezza per le esigenze degli enti
Locali.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
77. 20. (ex 72. 167). Ascierto, Gasparri, Bono,
Armani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4- bis. Al fine di una maggiore qualificazione
nell'azione di contrasto della criminalità comune ed
organizzata, sono stanziate lire 20 miliardi per ciascuno
degli anni 2001 e 2002 per la predisposizione di corsi comuni
di formazione ed informazione destinati alle Forze di polizia,
particolarmente mirati all'analisi della situazione e dei
mutamenti in corso nell'ordine pubblico della regione di
stanza, nonché allo studio delle possibili azioni di
contrasto. Ai corsi, tenuti da personale interno specializzato
o da docenti esterni di elevata esperienza, accedono non meno
di 15mila uomini. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro delle
finanze sono emanate stabilite le modalità di attuazione del
presente comma.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 40.000;
2002: - 27.000.
77. 151. (ex 72. 197). Dalla Chiesa,
Borrometi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4- bis. Per le finalità di sviluppo da parte
dell'industria a tecnologia avanzata - ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n.
321, convertito, con modifiche, dalla legge 8 agosto 1996, n.
421 - di sistemi ad architettura complessa, ritenuti
tecnologicamente prioritari dal Comitato di cui all'articolo 2
della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e l'acquisizione degli
stessi da parte del Ministero della Difesa secondo le
procedure di cui all'articolo 2- ter del decreto-legge 23
settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 1994, n. 644, sono autorizzati il limite
d'impegno quindicennale di lire 100 miliardi a decorrere
dall'anno 2002 e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno
2003.
Segue compensazione Forza Italia n. 1.
77. 15. (ex 72. 93). Alessandro Rubino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4- bis. I progetti nel settore spaziale con
particolari ricadute commerciali sono individuati dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e della difesa. Per tali progetti il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
concede finanziamenti nelle modalità e con le misure di cui
alla legge 24 dicembre 1985, n. 808 e successive modifiche -
all'uopo utilizzando la quota degli stanziamenti definita dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica nel
quadro delle disponibilità di cui alla citata legge 24
dicembre 1985, n. 808.
*77. 18. (Testo così modificato nel corso della
seduta) (ex 72. 5). Manzini, Migliavacca, Marco
Fumagalli, Ruggeri, Ortolano, Manzione, Gardiol.
(Approvato)
Pag. 61
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4- bis. I progetti nel settore spaziale con
particolari ricadute commerciali sono individuati dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e della difesa. Per tali progetti il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
concede finanziamenti nelle modalità e con le misure di cui
alla legge 24 dicembre 1985, n. 808 e successive modifiche -
all'uopo utilizzando la quota degli stanziamenti definita dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica nel
quadro delle disponibilità di cui alla citata legge 24
dicembre 1985, n. 808.
*77. 19. (Testo così modificato nel corso della
seduta) (ex 72. 93). Alessandro Rubino.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4- bis. I progetti nel settore spaziale con
particolari ricadute commerciali sono individuati dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e della difesa. Per tali progetti il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
concede finanziamenti - nelle modalità e con le misure di cui
alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, e successive modifiche -
all'uopo utilizzando la quota degli stanziamenti definita dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica nel
quadro delle disponibililà di cui alla citata legge 24
dicembre 1985, n. 808.
* 77. 300. (Testo così modificato nel corso della
seduta) Governo.
Sopprimere il comma 5.
**77. 21. (ex *72. 81). Chiappori, Donner,
Martinelli, Stefani, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.
Sopprimere il comma 5.
**77. 22. (ex *72. 165. e *72. 166) Pace,
Antonio Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza,
Paolone, Proietti.
Sopprimere il comma 5.
**77. 23. (ex 72. 241). Malavenda.
Al comma 5, sostituire le parole: 15 miliardi per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 con le seguenti:
25 miliardi per l'anno 2001 e di lire 15 miliardi per ciascuno
degli anni 2002 e 2003.
Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, apportare la seguente variazione:
2001: - 10.000.
77. 24. (ex 72. 194). Cambursano, Testa.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: da
impiegarsi per la sostituzione di mezzi di trasporto in
attività da oltre 10 anni da parte delle imprese esercenti
servizi pubblici di trasporto.
77. 25. (ex 72. 164). Contento, Bono, Armani,
Antonio Pepe.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
, finalizzati all'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano
ed a GPL, come definiti con decreto del Ministro dell'ambiente
di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed
artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
77. 152. (ex 72. 202). Testa.
(Approvato)
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
, vincolati all'acquisto di
Pag. 62
autoveicoli a minimo impatto ambientale ed a basso consumo
energetico, come definiti con decreto del Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria,
commercio ed artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
77. 153. (ex 72. 205). Cambursano.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto
con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definite le tipologie di
autoveicoli a minimo impatto ambientale ed a basso consumo
energetico ammissibili alle agevolazioni di cui al presente
comma.
77. 155. (ex 72. 136). Casinelli.
Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo:
Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, sono
definite le tipologie di autoveicoli a minimo impatto
ambientale ed a basso consumo energetico ammissibili alle
agevolazioni di cui al presente comma.
*77. 26. (ex *72. 186). Zagatti, Bandoli, Vigni,
De Biasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca
Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vigni, Vozza.
Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo:
Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, sono
definite le tipologie di autoveicoli a minimo impatto
ambientale ed a basso consumo energetico ammissibili alle
agevolazioni di cui al presente comma.
*77. 27. (ex *72. 190). Turroni, Scalia,
Paissan.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5- bis. A decorrere dal 1^ gennaio 2001 è
riconosciuto un contributo statale secondo le misure di cui al
comma 5- ter per l'acquisto di ciclomotori o motoveicoli
a due, tre o quattro ruote a trazione elettrica e di
biciclette a pedalata assistita elettricamente di cui
all'articolo 6, comma 4, della legge 11 maggio 1999, n. 140.
Tale contributo viene corrisposto a fronte di uno sconto in
misura almeno equivalente praticato dal venditore;
5- ter. Il contributo di cui al comma 5- bis, è
riconosciuto nelle seguenti misure:
1) ciclomotori e motoveicoli a due ruote a trazione
elettrica, fino a lire 800.000;
2) ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote a
trazione elettrica, fino a lire 4.000.000;
3) biciclette a pedalata assistita elettricamente, fino
a lire 400.000.
5- quater. Il contributo di cui al comma 5- bis
è riconosciuto per gli acquisti effettuati da persone fisiche,
giuridiche, enti pubblici e privati;
5- quinquies. Il contributo è corrisposto dal
venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
Per il rimborso resta fermo quanto disposto dall'articolo 22,
comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
Segue compensazione del gruppo Misto-Verdi n. 2.
77. 28. (ex 72. 219). Scalia, De Benetti, Turroni,
Cento.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5- bis. All'articolo 4, comma 19, della legge 9
dicembre 1998, n. 426, sostituire le parole "tipologie di
autoveicoli a minimo impatto ambientale" con le parole
"tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale"; dopo le
parole "nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai
25 mila abitanti" aggiungere le parole "dei comuni che fanno
parte delle isole minori ove sono aree marine protette, nonché
dei
Pag. 63
comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte
nell'Elenco Ufficiale Gazzetta Ufficiale 141 del 19
giugno 1997.
77. 29. (ex 72. 220). Scalia, Turroni, Conte,
Leone.
(Approvato)
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, dopo l'articolo 77 aggiungere il
seguente:
Art. 77- bis. - (Contributo alle imprese
compensativo dei maggiori costi di produzione sostenuti nelle
more di realizzazione del programma di metanizzazione della
Sardegna). - 1. Sino all'attuazione del programma di
metanizzazione della Sardegna previsto dalla legge 31 marzo
1998, n. 73 ed avviato con la stipula dell'Intesa
Istituzionale di Programma Stato-Regione Sardegna e relativo
Accordo di Programma Quadro siglati in data 21 aprile 2000, e,
comunque, non oltre l'anno 2006, a favore delle imprese che
svolgono, con impianti situati nella regione Sardegna,
attività produttive appartenenti alle categorie individuate
con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e
dell'Artigianato, d'intesa con il Presidente della Regione,
che sostengono maggiori costi di produzione come diretta
conseguenza della mancata attuazione dei programmi di
metanizzazione, è concesso un credito d'imposta nei limiti
dell'importo globale dello stanziamento annuo di 25
miliardi.
2. Il credito d'imposta è commisurato alla differenza tra
il costo sostenuto dalle imprese per l'utilizzo di altri
combustibili ed il costo che sarebbe stato sostenuto con
l'utilizzo del gas metano.
3. Nei territori della Sardegna in cui sia disponibile,
nel corso del processo di infrastrutturazione della Sardegna
finalizzata alla sua metanizzazione, un combustibile gassoso
in rete il cui costo sia inferiore a quello dei combustibili
liquidi, il credito d'imposta è concesso solo alle imprese che
utilizzino il combustibile in rete ed è commisurato alla
differenza tra il costo sostenuto dalle imprese per l'utilizzo
di detto combustibile ed il costo che sarebbe stato sostenuto
con l'utilizzo del gas metano.
4. Con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato, di concerto con i Ministri delle Finanze e
del Tesoro, d'intesa con il Presidente della Regione Sardegna,
sono fissati le modalità e i termini per la fruizione del
credito d'imposta di cui al primo comma, da utilizzare per il
versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche
operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da
lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo,
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta sul valore
aggiunto, dovute anche in acconto.
Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce:
Ministero del Tesoro, del Bilancio della Programmazione
economica apportare le seguenti variazioni:
2001: - 25.000;
2002: - 25.000;
2003: - 25.000.
77. 30. (ex 72. 265. e *72. 266). Cicu, Cuccu,
Anedda, Aleffi.
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, dopo l'articolo 77 aggiungere il
seguente:
Art. 77- bis. - (Contributo alle imprese
compensativo dei maggiori costi di produzione sostenuti nelle
more di realizzazione del programma di metanizzazione della
Sardegna). - 1. Sino all'attuazione del programma di
metanizzazione della Sardegna previsto dalla legge 31 marzo
1998, n. 73 ed avviato con la stipula dell'Intesa
Istituzionale di Programma Stato-Regione Sardegna e relativo
Accordo di Programma Quadro siglati in data 21 aprile 2000, e,
comunque, non oltre l'anno 2006, a favore delle imprese che
svolgono, con impianti situati nella regione Sardegna,
attività produttive
Pag. 64
appartenenti alle categorie individuate con decreto del
Ministro dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato,
d'intesa con il Presidente della Regione, che sostengono
maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della
mancata attuazione dei programmi di metanizzazione, è concesso
un credito d'imposta nei limiti dell'importo globale dello
stanziamento annuo di 25 miliardi.
2. Il credito d'imposta è commisurato alla differenza tra
il costo sostenuto dalle imprese per l'utilizzo di altri
combustibili ed il costo che sarebbe stato sostenuto con
l'utilizzo del gas metano.
3. Nei territori della Sardegna in cui sia disponibile,
nel corso del processo di infrastrutturazione della Sardegna
finalizzata alla sua metanizzazione, un combustibile gassoso
in rete il cui costo sia inferiore a quello dei combustibili
liquidi, il credito d'imposta è concesso solo alle imprese che
utilizzino il combustibile in rete ed è commisurato alla
differenza tra il costo sostenuto dalle imprese per l'utilizzo
di detto combustibile ed il costo che sarebbe stato sostenuto
con l'utilizzo del gas metano.
4. Con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato, di concerto con i Ministri delle Finanze e
del Tesoro, d'intesa con il Presidente della Regione Sardegna,
sono fissati le modalità e i termini per la fruizione del
credito d'imposta di cui al primo comma, da utilizzare per il
versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche
operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da
lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo,
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui
redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in
acconto.
Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce:
Ministero del Tesoro, del Bilancio della Programmazione
economica apportare le seguenti variazioni:
2001: - 25.000;
2002: - 25.000;
2003: - 25.000.
77. 31. (ex **72. 267.e **72. 268).Marras,
Cuccu, Massidda.
Al comma 6, sostituire le parole: lire 20 miliardi
con le seguenti: lire 30 miliardi.
Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica apportare le seguenti variazioni:
2001: - 1.336.362;
2002: - 1.143.862;
2003: - 864.862.
77. 32. (ex 72. 7). Cuccu, Massidda, Marras,
Aleffi.
Al comma 6, aggiungere in fine, le parole:
Al fine di evitare che le imprese interessate, a causa dei
ritardi nella notifica alla Commissione dell'Unione Europea,
perdano i benefici previsti dalla legge n. 73 del 1998 citata
per l'esercizio 2000, il credito di imposte maturato e non
compensato nello stesso esercizio, è compensabile nel corso
dell'esercizio 2001 secondo le modalità previste dalla stessa
legge.
77. 313. La Commissione.
(Approvato)
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6- bis. Per le finalità previste dall'articolo 1,
comma 3 del decreto-legge n. 8 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, concernenti le reti
di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, è
autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003.
Pag. 65
Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A,
voce: Ministero del tesoro, delbilancio e della
programmazione economica, apportare le seguenti
variazioni:
2001 : - 5.000;
2002 : - 50.000;
2003 : - 50.000.
77. 33. (ex 72. 59). Parolo, Formenti, Guido
Dussin, Terzi, Bosco, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7- bis. Per le finalità previste dall'articolo 1,
comma 3 del decreto-legge n. 8 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, concernenti le reti
di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, è
autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003. In sede di ripartizione dei
finanziamenti una quota parte pari al 20 per cento del totale
delle risorse sarà destinata ai comuni non rientranti nel
piano energetico nazionale per le opere di approvvigionamento
di energia alternativa al metano.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 50.000;
2002: - 50.000;
2003: - 50.000.
77. 34. (ex 72. 60). Parolo, Formenti, Guido
Dussin, Terzi, Bosco, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6- bis. Per il completamento dell'opera di ripristino
e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi
edilizi adibiti al culto delle zone terremotate del
Friuli-Venezia Giulia, come definiti dal comma 1 dell'articolo
4 della legge 1^ dicembre 1986, n. 879, è autorizzata
l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003;
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 15.000;
2002: - 15.000;
2003: - 15.000.
77. 35. (ex 72. 76). Pittino, Bosco, Fontanini,
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Sopprimere il comma 7.
77. 36. (ex 72. 160). Bono, Armani, Alberto
Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Contento, Antonio
Pepe.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 30
miliardi con le seguenti: 3 miliardi.
*77. 37. (ex *72. 161). Bono, Armani, Alberto
Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 30
miliardi con le seguenti: 3 miliardi.
*77. 38. (ex *72. 240). Malavenda.
Al comma 7,primo periodo, sostituire le parole: 40
miliardi con le seguenti: 4 miliardi.
77. 39. (ex 72. 239). Malavenda.
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
*77. 40. (ex *72. 162). Bono, Armani, Alberto
Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
Pag. 66
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
*77. 41. (ex *72. 238). Malavenda.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7- bis. Il Ministro dell'interno è autorizzato a
contrarre impegni di spesa per l'ammontare di lire 40 miliardi
annui al fine di erogare mutui, non superiori a lire150
milioni, a totale carico dello Stato,per i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.
77. 42. (ex 72. 282). Teresio Delfino.
Sopprimere il comma 8.
*77. 43. (ex *72. 159). Bono, Armani, Alberto
Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
Sopprimere il comma 8.
*77. 44. (ex *72. 237). Malavenda.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: Il termine previsto dall'articolo 35 della legge
17 maggio 1999, n. 144, è prorogato al 31 dicembre 2001.
77. 45. (ex 72. 22). Bonato, Giordano, Boghetta,
De Cesaris.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8- bis. Per la realizzazione di opere di ampliamento,
ammodernamento, riqualificazione e completamento necessarie ad
assicurare un migliore funzionamento e la riduzione
dell'inquinamento marino e dell'inquinamento acustico prodotto
da aeromobili civili dell'aeroporto Falcone-Borsellino di
Palermo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 380
miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della navigazione, destinata all'aeroporto
anzidetto, in relazione di lire 80 miliardi per l'anno 2001,
di lire 150 miliardi per l'anno 2002 e di lire 150 miliardi
per l'anno 2003. Con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, verranno definite
le procedure da adottare per la stipula, ai sensi
dell'articolo 2, comma 202, lettera c), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, di un accordo di programma quadro con
l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la società di
gestione dell'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo per la
individuazione, progettazione e realizzazione delle opere di
cui al comma precedente. Una quota non superiore al cinque per
cento delle somme assegnate saranno rese immediatamente
disponibili per la progettazione delle opere individuate.
Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica apportare le seguenti variazioni:
2001: - 80.000;
2002: - 150.000;
2003: - 150.000;
77. 48. (ex 72. 123). Cascio.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8- bis. Per la realizzazione di opere di ampliamento,
ammodernamento, riqualificazione e completamento necessarie ad
assicurare un migliore funzionamento e la riduzione
dell'inquinamento marino e dell'inquinamento acustico prodotto
da aeromobili civili dell'aeroporto Falcone-Borsellino di
Palermo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500
miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della navigazione, destinata all'aeroporto
anzidetto, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli
anni dal 2001 al 2010. Con decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata
Pag. 67
in vigore della presente legge, verranno definite le
procedure da adottare per la stipula, ai sensi dell'articolo
2, comma 202, lettera c), della legge 23 dicembre 1966,
n. 662, di un accordo di programma quadro con l'Ente nazionale
per l'aviazione civile (ENAC) e la società di gestione
dell'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo per la
individuazione, progettazione e realizzazione delle opere di
cui al comma precedente. Una quota non superiore al cinque per
cento delle somme assegnate saranno rese immediatamente
disponibili per la progettazione delle opere individuate.
Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica apportare le seguenti variazioni:
2001: - 50.000;
2002: - 50.000;
2003: - 50.000;
77. 49. (ex 72. 124). Cascio.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8- bis. Al fine di consentire il potenziamento dei
collegamenti ferroviari e la costruzione di cargocity
all'aeroporto internazionale di Malpensa 2000 è autorizzata la
spesa di lire 50 miliardi per il 2001 e lire 100 miliardi
annui per il 2002 e il 2003.
Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce:
Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 50.000;
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.
77. 50. (ex 72. 231). Guerra, Bartolich, Buffo,
Capitelli, Rebecchi, Marco Fumagalli, Pezzoni, Raffaldini,
Salvati, Stelluti, Targetti, Trabattoni, Duilio.
Sopprimere il comma 9.
*77. 51. (ex *72. 23). Bonato, Giordano,
Boghetta, De Cesaris.
Sopprimere il comma 9.
*77. 52. (ex *72. 236). Malavenda.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Al fine di potenziare l'attività sportiva e la
promozione dello sport viene concesso un contributo
straordinario di 200 miliardi di cui 30 miliardi attribuiti al
CONI e 170 miliardi ripartiti tra le organizzazioni e le
associazioni di promozione sportiva che operino in almeno
quattro regioni. I criteri per la ripartizione tra le
organizzazioni e le associazioni verranno definiti attraverso
apposito decreto del competente Ministero.
77. 53. (ex 72. 53). Bianchi Clerici,
Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 9, dopo le parole: dell'attività sportiva
aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo
all'incentivazione della pratica sportiva giovanile,.
77. 54. (ex 72. 79). Bianchi Clerici,
Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 9, sostituire le parole: 200 miliardi
con le seguenti: 200 milioni.
77. 56. (ex 72. 235). Malavenda.
Al comma 9, sostituire le parole: 200 miliardi
con le parole: 300 miliardi.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica
apportare le seguenti variazioni:
2001: - 100 miliardi.
77. 55. (ex 72. 25). Aracu, Frattini.
Pag. 68
Al comma 9, sostituire le parole: 200 miliardi per
l'anno 2001 con le seguenti: 220 miliardi, 20 dei quali
da destinare ai programmi relativi allo sport sociale per
l'anno 2001.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica apportare le seguenti variazioni:
2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000.
77. 60. (ex 72. 74. seconda versione)
Lucà, Giannotti, Battaglia, Chiusoli, Lucidi, Riva.
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9- bis. Per le stesse finalità di cui al comma
precedente è autorizzata la concessione alla Cassa di
previdenza per l'assicurazione degli sportivi la somma di lire
40 miliardi per l'anno 2001.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti
variazioni:
2001: - 20.000.
77. 62. (Testo così modificato nel corso della seduta)
(ex 72. 16). Possa, Armani, Repetto, Gasparri.
(Approvato)
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9- bis. Per la promozione e lo sviluppo della pratica
sportiva delle persone disabili è autorizzata la concessione
alla FISD, Federazione Italiana Sport Disabili, di un
contributo straordinario di lire 500 milioni per l'anno
2001.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C,voce:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, legge n. 205 del 2000, apportare le seguenti
variazioni:
2001: - 500.
77. 58. (ex 72. 37). Battaglia, Giacco,
Caccavari, Dedoni, Giannotti, Saia, Lucà, Riva.
(Approvato)
Subemendamenti all'emendamento 77.301
del Governo
Modificare gli importi come segue: 800 milioni
con: 1 miliardo.
Conseguentemente, modificare gli importi come
segue:
2001: - 1 miliardo;
2002: - 1 miliardo;
2003: - 1 miliardo.
Gruppo parlamentare Misto-CDU.
0. 77. 301. 1. Teresio Delfino, Volontè, Tassone.
Per l'attuazione della Convenzione delle Alpi, nel biennio
di Presidenza italiana è autorizzata la spesa di 2
miliardi.
Conseguentemente ridurre di pari importo l'accantonamento
di Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, parzialmente utilizzando lo
stanziamento congiunto AS. 3833, AC. 7280.
0. 77. 301. 2. Guerra, Vigni.
Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
9- bis. A partire dal 2001 è concesso al Club Alpino
Italiano un contributo annuo
Pag. 69
di lire 800 milioni per le attività di soccorso alpino,
nonché un contributo annuo di lire 200 milioni al Centro
nazionale di studi leopardiani per il finanziamento delle
attività svolte.
Conseguentemente in Tabella A, voce Ministero degli
affari esteri, ridurre gli accantonamenti come segue
(milioni di lire):
2001: - 1.000;
2002: - 1.000;
2003: - 1.000.
77. 301 (Nuova formulazione). Governo.
Al comma 10, sostituire le parole da: 10 miliardi
per l'anno 2001 fino alla fine del comma, con le
seguenti: 80 miliardi per il 2001 e 80 miliardi a decorrere
dal 2002.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica apportare le seguenti variazioni:
2001: - 70.000;
2002: - 60.000
*77. 64. (ex *72. 222).Rossiello, Leccese.
Al comma 10, sostituire le parole da: 10 miliardi
per l'anno 2001 fino alla fine del comma, con le
seguenti: 80 miliardi per il 2001 e 80 miliardi a decorrere
dal 2002.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica apportare le seguenti variazioni:
2001: - 70.000;
2002: - 60.000.
*77. 65. Malagnino, Faggiano, Luongo, Stanisci,
Mastroluca, Abaterusso.
Al comma 10, sostituire le parole da: 10 miliardi
per l'anno 2001 fino alla fine del comma, con le
seguenti: 80 miliardi per il 2001 e 80 miliardi a decorrere
dal 2002.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica apportare le seguenti variazioni:
2001: - 70.000;
2002: - 60.000.
*77. 67. (vedi 72. 253) Molinari, Servodio,
Casilli.
Al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:
a) Il comma 10 è soppresso e sostituito dal
seguente:
La parola "quaranta" nel penultimo periodo del comma 10
dell'articolo 27 della legge n. 488/1999 è sostituita dalla
parola "ottanta".
b) inserire i seguenti commi:
10-bis. L'erogazione avverrà entro il 30 settembre
di ciascun anno. In caso di ritardi procedurali, alle singole
emittenti risultanti dalla graduatoria formata dai comitati
regionali per le comunicazioni, ovvero se non ancora
costituiti dai comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi, verrà erogato entro il predetto termine del
30 settembre un acconto, salvo conguaglio, pari al novanta per
cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul
totale di competenza dell'anno di erogazione. Il bando di
concorso previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto
ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, concernente il
regolamento recante norme per la concessione alle emittenti
televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, è emanato entro il 31 gennaio
di ciascun anno. E' abrogata la lettera a) del comma 1
dell'articolo 2 del predetto decreto ministeriale 21 settembre
1999, n. 378.
l0-ter. Le riduzioni tariffarie relative alle utenze
telefoniche e ai consumi di energia elettrica di cui
all'articolo 11,
Pag. 70
comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n.
67, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
direttamente applicate in bolletta a favore delle imprese dì
radiodiffusione televisiva".
All'onere si provvede Tabella B: Ministero
comunicazioni:
2001: - 30 mld.;
2002: - 20 mld.;
2003: - 20 mld.
77. 66. (Nuova formulazione) Monaco, Cambursano,
Testa.
(Approvato)
Al comma 10, sostituire le parole: 10 miliardi per
l'anno 2001 e di lire 20 miliardi con le seguenti: 80
miliardi per il 2001 e 80 miliardi.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica apportare le seguenti variazioni:
2001: - 70.000;
2002: - 60.000;
2003: - 60.000.
77. 63. Bastianoni.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10- bis. Le riduzioni tariffarie relative alle
utenze telefoniche e ai consumi di energia elettrica di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25
febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni ed
integrazioni, sono direttamente applicate in bolletta a favore
delle imprese di radiodiffusione televisiva.
**77. 72. (vedi 72. 223) Rossiello, Leccese.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10- bis. Le riduzioni tariffarie relative alle
utenze telefoniche e ai consumi di energia elettrica di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25
febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni ed
integrazioni, sono direttamente applicate in bolletta a favore
delle imprese di radiodiffusione televisiva.
**77. 73. (vedi 72. 257.) Servodio, Molinari.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10- bis. Le riduzioni tariffarie relative alle
utenze telefoniche e ai consumi di energia elettrica di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25
febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni ed
integrazioni, sono direttamente applicate in bolletta a favore
delle imprese di radiodiffusione televisiva.
**77. 74. Malagnino, Faggiano, Stanisci, Mastroluca,
Abbaterusso.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10- bis. Le riduzioni tariffarie relative alle
utenze telefoniche e ai consumi di energia elettrica di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25
febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni ed
integrazioni, sono direttamente applicate in bolletta a favore
delle imprese di radiodiffusione televisiva.
**77. 248. (vedi 72. 131) Bastianoni.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11- bis. Le misure di sostegno all'emittenza locale
previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, come modificato dell'articolo 27,
Pag. 71
comma 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
incrementate di lire 80 miliardi a decorrere dall'anno
2001.
Conseguentemente all'articolo 80, comma 1, tabella A,
voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, apportare le seguenti
variazioni:
2001: - 80.000;
2002: - 80.000;
2003: - 80.000.
*77. 56. (ex 72. 175). Manzione, Apolloni, De
Franciscis, Del Giudice, Ricci.
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11- bis. Le misure di sostegno all'emittenza locale
previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, come modificato dall'articolo 27, comma 10 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono incrementate di lire 80
miliardi a decorrere dall'anno 2001.
Conseguentemente all'articolo 80, comma 1, tabella A,
voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, apportare le seguenti
variazioni:
2001: - 80.000;
2002: - 80.000;
2003; - 80.000.
*77. 57. (ex *72. 222). Leccese, Rossiello.
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11- bis. Le misure di sostegno all'emittenza locale
previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, come modificato dall'articolo 27, comma 10 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono incrementate di lire 80
miliardi a decorrere dall'anno 2001.
Conseguentemente all'articolo 80, comma 1, tabella A,
voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, apportare le seguenti
variazioni:
2001: - 80.000;
2002: - 80.000;
2003: - 80.000.
*77. 61. (ex *72. 259). Iacobellis.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11- bis. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto
del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378 in
materia di emittenza televisiva locale, è sostituito dal
seguente:
" 1. I termini procedimentali e le modalità di
erogazione dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono quelli determinati
nel decreto 29 settembre 2000 del Ministro delle
comunicazioni, concernente Bando di concorso previsto
dall'articolo 1 del decreto del Ministero delle comunicazioni
21 settembre 1999, n. 378, per l'attribuzione alle emittenti
locali dei contributi di cui all'articolo 45, comma 3, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 riferiti, per ogni anno di
competenza, ai dati relativi al triennio precedente o comunque
a quelli più recenti già approvati e disponibili. L'erogazione
avverrà entro il 30 settembre di ogni anno. La lettera
h) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto 21 settembre
2000 del Ministro delle comunicazioni è soppressa".
**77. 69. (ex 72. 224) Rossiello, Leccese.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11- bis. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto
del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378 in
materia di emittenza televisiva locale, è sostituito dal
seguente:
Pag. 72
" 1. I termini procedimentali e le modalità di
erogazione dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono quelli determinati
nel decreto 29 settembre 2000 del Ministro delle
comunicazioni, concernente Bando di concorso previsto
dall'articolo 1 del decreto del Ministero delle comunicazioni
21 settembre 1999, n. 378, per l'attribuzione alle emittenti
locali dei contributi di cui all'articolo 45, comma 3, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 riferiti, per ogni anno di
competenza, ai dati relativi al triennio precedente o comunque
a quelli più recenti già approvati e disponibili. L'erogazione
avverrà entro il 30 settembre di ogni anno. La lettera
h) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto 21 settembre
2000 del Ministro delle comunicazioni è soppressa".
**77. 70. (ex 72. 254) Servodio, Molinari.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11- bis. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto
del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378 in
materia di emittenza televisiva locale, è sostituito dal
seguente:
" 1. I termini procedimentali e le modalità di
erogazione dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono quelli determinati
nel decreto 29 settembre 2000 del Ministro delle
comunicazioni, concernente Bando di concorso previsto
dall'articolo 1 del decreto del Ministero delle comunicazioni
21 settembre 1999, n. 378, per l'attribuzione alle emittenti
locali dei contributi di cui all'articolo 45, comma 3, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448riferiti, per ogni anno di
competenza, ai dati relativi al triennio precedente o comunque
a quelli più recenti già approvati e disponibili. L'erogazione
avverrà entro il 30 settembre di ogni anno. La lettera
h) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto 21 settembre
2000 del Ministro delle comunicazioni è soppressa".
**77. 71. Malagnino, Faggiano, Luongo, Stanisci,
Mastroluca, Abbaterusso.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11- bis. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto
del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378 in
materia di emittenza televisiva locale, è sostituito dal
seguente:
" 1. I termini procedimentali e le modalità di
erogazione dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono quelli determinati
nel decreto 29 settembre 2000 del Ministro delle
comunicazioni, concernente Bando di concorso previsto
dall'articolo 1 del decreto del Ministero delle comunicazioni
21 settembre 1999, n. 378, per l'attribuzione alle emittenti
locali dei contributi di cui all'articolo 45, comma 3, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 riferiti, per ogni anno di
competenza, ai dati relativi al triennio precedente o comunque
a quelli più recenti già approvati e disponibili. L'erogazione
avverrà entro il 30 settembre di ogni anno. La lettera
h) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto 21 settembre
2000 del Ministro delle comunicazioni è soppressa".
**77. 75. (ex 72. 129).Bastianoni.
Al comma 12, sostituire le parole da: del
Mezzogiorno fino a: n. 784 con le seguenti: in
tutto il territorio nazionale.
77. 76. (ex 72. 57). Frosio Roncalli.
Al comma 12, dopo la parola: Mezzogiorno
aggiungere le seguenti: anche per i comuni che hanno
provveduto tardivamente agli adempimenti richiesti per la
concessione dei contributi in conto capitale.
77. 77. (ex 72. 157). Pace, Antonio
Pepe.
Pag. 73
All'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, è aggiunto il seguente comma:
10- bis. Per le concessioni e gli affidamenti in
essere per la realizzazione delle reti e la gestione della
distribuzione del gas metano ai sensi dell'articolo 11 della
legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e
integrazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n.
266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio n.
144, il periodo transitorio disciplinato dal comma 7, decorre,
tenuto conto del tempo necessario alla costruzione delle reti,
trascorsi due anni dalla data dei decreto del Ministero del
tesoro di concessione del contributo.
All'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, è aggiunto il seguente comma:
6- bis. Per l'ammissibilità ai contributi di cui
all'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come
modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n.
144, i soggetti titolari di una concessione per la costruzione
degli impianti e per la gestione dei servizio di distribuzione
del gas sono tenuti a dare conferma ai Comuni dell'esecuzione
della concessione stessa entro due mesi dalla data di
pubblicazione delle nuove tariffe di distribuzione del gas
determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai
sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164. Trascorso tale termine, la concessione si
intende risolta e i Comuni possono procedere ad una gara per
l'affidamento ad altro concessionario, ferme restando la
validità delle domande di contributo presentate per
l'ottenimento dei benefici di cui alle leggi sopra indicate e
l'ammontare dei contributi eventualmente già determinati. Nel
caso di bacini di utenza non sono ammissibili rinunce parziali
da parte del concessionario. Il termine per la presentazione
delle domande di contributo e prorogato al 30 giugno 2001.
77. 80 (Nuova formulazione) Boccia, Romano
Carratelli, Abbate, Angelici, Borrometi, Casilli, Casinelli,
Cerulli Irelli, Giacalone, Domenico Izzo, Molinari, Palma,
Mario Pepe, Piccolo, Scozzari, Servodio, Sinisi, Tuccillo.
(Approvato)
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12- bis. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, le parole: "al netto delle rinfuse
liquide" sono sostituite dalle seguenti: "al netto del novanta
per cento delle rinfuse liquide".
77. 79. (Testo così modificato nel corso della seduta)
(ex 72. 198. terza versione) Piscitello.
(Approvato)
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12- bis. A valere sulle risorse di cui alla legge
30 giugno 1998, n. 208, il CIPE destina la somma di lire 80
miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le
prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale
promozionale delle aree interne del Mezzogiorno approvato con
deliberazione CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, e di lire 20
miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la
prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale
forestazione in Campania approvato con deliberazione del CIPE
n. 132 del 6 agosto 1999.
77. 92. (ex 72. 263) Di Fonzo, Sales.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12- bis. Ai fini della realizzazione di opere
irrigue a rilevanza nazionale o interregionale, finalizzate
alla mitigazione della carenza idrica del territorio agricolo
del Mezzogiorno, a valere sulle risorse di cui alla legge 30
giugno 1998, n. 208, il CIPE destina la somma di lire 980
miliardi,
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di cui 240 miliardi per l'anno 2001 e lire 370 miliardi per
ciascuno degli anni 2002 e 2003, secondo le modalità previste
dall'articolo 15 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341.
77. 93. (ex 72. 262). Di Fonzo, Sales.
Al comma 13, dopo le parole: della programmazione
economica aggiungere la seguente: anche.
77. 82. (ex 72. 234). Malavenda.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13- bis. Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1,
2 e 3 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive
modificazioni, si applicano anche alla richiesta di
concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108.
In tali casi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14,
comma 10, primo periodo, della suddetta legge n. 108 del 1996,
le domande di concessione del mutuo devono essere presentate o
ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Le disposizioni dell'articolo 24, commi 2 e 3, della legge
23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si
applicano anche alle domande di concessione dell'elargizione e
del mutuo presentate dopo l'entrata in vigore della predetta
legge ma antecedentemente alla entrata in vigore del
regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi
dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle
suddette domande di concessione dell'elargizione e del mutuo
sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo di
tempo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente,
nei termini di centoventi giorni e di centottanta giorni che
ricominciano a decorrere dall'entrata in vigore della presente
legge.
Qualora per gli eventi dannosi di cui al precedente comma
4 i termini di presentazione delle domande indicati
dall'articolo 13 della legge n. 44 del 1999 e dell'articolo 14
della legge n. 108 del 1996 siano in corso o già scaduti alla
data di entrata in vigore del predetto regolamento di
attuazione, le relative istanze di concessione
dell'elargizione e del mutuo, ove non siano state
tempestivamente presentate, possono essere presentate,
rispettivamente, entro centoventi giorni e entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
77. 84. (ex 72. 90). Lucidi, Crucianelli.
(Approvato)
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
Le concessioni connesse alla realizzazione delle opere di
distribuzione urbana e territoriale del gas metano ai sensi
dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e
successive modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7
agosto 1997, n. 266, sono mantenute, limitatamente
all'attività di distribuzione, per la durata in esse stabilita
e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
77. 81. (ex 72.19) De Simone, Bonito,
Rizza.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13- bis. All'articolo 14, comma 2, della legge 7
marzo 1996, n. 108, la parola: "quinquennio" è sostituita
dalla seguente: "decennio". Tale modifica opera anche per i
mutui concessi precedentemente alla data di entrata in vigore
della presente legge, relativamente alle somme non ancora
restituite dal beneficiano.
77. 85. (ex 72. 91). Lucidi, Crucianelli.
(Approvato)
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Sopprimere il comma 14.
*77. 86. (ex *72. 233). Malavenda.
Sopprimere il comma 14.
*77. 87. (ex *72. 153). Bono, Armani, Alberto
Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14- bis. All'articolo 25, comma 7, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le parole: "ventiquattro
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi".
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica apportare le seguenti
variazioni:
2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000.
Conseguentemente, al medesimo articolo, tabella D,
voce: legge n. 448 del 1998: Misure - articolo 52, comma 1:
Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria 6.2.1.16
- Fondo incentivi alle imprese - cap. 7800) apportare le
seguenti variazioni:
2001: - 180.000;
2002: - 180.000.
2002: - 180.000.
77. 83. (ex 72. 82). Chiappori, Donner,
Martinelli, Stefani, Giancarlo Giorgetti, Colombo.
Sopprimere il comma 15.
77. 88. (ex 72. 152). Bono, Armani, Alberto
Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
Al comma 16, sostituire le parole: delle aziende di
trasporto pubblico locale con le seguenti: dei servizi
di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni a
statuto ordinario e da queste certificati entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
77. 90. Bosco, Chincarini, Caparini, Giancarlo
Giorgetti.
Al comma 16, dopo le parole: relativi all'anno 1999
aggiungere le seguenti: nonché per il risanamento
tecnico-economico di cui all'articolo 2, comma 8, della legge
18 giugno 1998, n. 194.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e
6.
77. 89. Chincarini, Bosco, Caparini, Giancarlo
Giorgetti.
Al comma 18, sostituire le parole da: Per il
finanziamento fino a: legge 23 dicembre 1996, n. 662
con le seguenti: Ai fini dell'espletamento delle
funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica
conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 60 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad incremento delle risorse
di cui all'articolo 61 del medesimo decreto legislativo.
77. 94. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi,
Giancarlo Giorgetti.
Al comma 18, sostituire le parole: di
riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2, comma 65,
lettera a) con le seguenti: regionali di cui
all'articolo 2, comma 63, lettera d).
77. 95. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi,
Giancarlo Giorgetti.
Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole da:
Per il finanziamento delle iniziative fino a: della
medesima legge con le seguenti: Ai fini
dell'espletamento delle funzioni in materia di edilizia
residenziale
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pubblica conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 60 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad incremento delle
risorse di cui all'articolo 61 del medesimo decreto
legislativo
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le
parole: Per l'attuazione delleiniziative di cui alla citata
lettera b) con le seguenti: Per le medesime finalità.
77. 97. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi,
Giancarlo Giorgetti.
Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole:
100 miliardi per il 2001 con le seguenti: 400 miliardi
per il 2001 di cui 350 miliardi limitatamente alla lettera
c) del comma 63 dell'articolo 2.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto Rifondazione
Comunista
77. 98. Bonato, Giordano, De Cesaris.
Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole da:
delle iniziative fino a: della medesima legge con le
seguenti: dei programmi regionali di recupero urbano, di
cui all'articolo 2, comma 63, lettera d), della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le
parole: lettera b) con le seguenti: lettera
d).
77. 99. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi,
Giancarlo Giorgetti.
Al comma 19, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella C, alla
voce: Ministero dei lavori pubblici, legge n. 431 del 1998,
Disciplina delle locazioni, apportare la seguente
variazione:
2002: + 80.000.
77. 201. (ex 70. 29) Parolo, Formenti,
Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 19, secondo periodo, sostituire le parole:
è altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di
lire 80 miliardi per il 2002 con le seguenti: sono
altresì autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50
miliardi per il 2001, 130 miliardi per il 2002 e 50 miliardi
per il 2003.
77. 200. (ex 70. 11.) Bonato, Giordano, De
Cesaris.
Al comma 22, sostituire le parole: 80 miliardi
con le seguenti: 100 miliardi.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce:
Ministero delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999,
articolo 70, comma 2 (Agenzia delle entrate), apportare la
seguente variazione:
2001: - 20.000.
77. 202. (ex Tab. C 18.) Cerulli Irelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2 della
legge 18 ottobre 1955 n. 908 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla
concessione di mutui per la costruzione, riattivazione,
trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti
industriali ed aziende artigiane, per costruzioni navali, per
attività turistico-alberghiere e per altre iniziative
necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione dei
lavori pubblici, nonché per una quota fino al venti per cento
della consistenza patrimoniale del Fondo, per il finanziamento
della costruzione di alloggi di tipo popolare, realizzati da
parte degli enti previsti dall'articolo 16 del testo unico 28
aprile 1938, n. 1165 e dei soggetti di cui all'articolo 18
della legge 5 agosto 1978, n. 457.
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2. Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente
articolo, i mutui sono ammortizzabili nel periodo massimo di
15 anni e non possono superare il 50 per cento della spesa
necessaria per la realizzazione dei progetti finanziari; i
finanziamenti per iniziative industriali e artigiane e per
attività turistico-alberghiera possono essere concessi al 70
per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei
progetti; le eventuali perdite sono a carico del Fondo e degli
istituti incaricati dei finanziamenti ai sensi del successivo
articolo 3 nella misura, rispettivamente dell'80 e del 20 per
cento".
77. 118. (ex 72. 20). Prestamburgo, Di
Bisceglie, Ruffino.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Per la realizzazione del programma "Genova città
europea della cultura - 2004" è autorizzata la spesa di 1
miliardo per ciascun degli anni 2001, 2002 e 2003. E' altresì
autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 3
miliardi a decorrere dal 2001 quale concorso dello Stato agli
oneri derivanti da mutui, o altre operazioni finanziarie che
il comune di Genova è autorizzato ad effettuare per interventi
di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale su
propri beni di valore storico artistico.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, alla
voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, apportare le seguenti
variazioni:
2001: - 8.000;
2002: - 6.000;
2003: - 4.000.
77. 120. (ex 72. 31). Burlando, Bolognesi,
Repetto, Marongiu, Acquarone, Di Rosa, De Benetti
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Il programma speciale di reindustrializzazione di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 1^ aprile 1989, n. 120,
convertito con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.
181, viene integrato con la previsione dello sviluppo di un
polo di attività industriali ad alta tecnologia nel territorio
del Comune di Genova. Per finanziare gli interventi previsti
da tale integrazione è autorizzata la spesa di 30 miliardi per
ciascun degli anni 2001, 2002 e 2003.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, alla
voce Ministero del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, apportare le seguenti
variazioni:
2001: - 30.000;
2002: - 30.000;
2003: - 30.000.
77. 119. (ex 72. 56). Burlando, Di Rosa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Per la realizzazione delle infrastrutture per la
mobilità al servizio del nuovo Polo esterno della Fiera di
Milano è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il 2001
e lire 100 miliardi annui per il 2002 e per il 2003.
Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce:
Ministero dei Lavori Pubblici apportare le seguenti
variazioni:
2001: - 100.000;
2002: - 133.000;
2003: - 100.000.
77. 246. (ex 72. 229). Guerra, Bartolich,
Buffo, Capitelli, Rebecchi, Fumagalli, Pezzoni, Raffaldini,
Salvati, Stelluti, Targetti, Trabattoni, Duilio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Per i produttori di vino DOCG, DOC, IGT è previsto uno
stanziamento di lire 10 miliardi per il miglioramento
varietale
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delle produzioni. In particolare, è consentito per i mosti e
per i vini ottenuti il passaggio dal livello di
classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC
a IGT). E' inoltre consentito il passaggio: da una DOCG ad
un'altra DOCG; da una DOC ad un'altra DOC; da una IGT ad
un'altra IGT; purché le denominazioni di origine e le
indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio
orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il
prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione
prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa
rispetto a quella di provenienza.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
77. 142. (ex 72. 42).Dozzo, Anghinoni, Vascon,
Giancarlo Giorgetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 10
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 è aggiunta la
seguente:
" b- bis) soggetti frequentanti scuole
materne non statali, al fine di consentirne l'educazione, lo
sviluppo della personalità, l'assistenza e la preparazione
alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera
della famiglia".
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1,
3, 11, 12 e 6.
77. 143. (ex 72. 49). Giancarlo Giorgetti,
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Nell'anno scolastico 2001-2002, al fine di garantire
la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore
degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico è autorizzata
la spesa di lire 200 miliardi da ripartire tra le regioni in
proporzione al prodotto interno lordo di ciascuna regione. Le
regioni provvedono ad individuare le categorie degli aventi
diritto albeneficio e a disciplinare le modalità di erogazione
dei contributi alle famiglie.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e
6.
77. 144. (ex 72. 54). Bianchi Clerici,
Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Nell'anno scolastico 2001-2002, al fine di garantire
la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore
degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico è autorizzata
la spesa di lire 200 miliardi da ripartire tra le regioni
sulla base della popolazione scolastica iscritta nell'anno
scolastico precedente a quello del finanziamento. Le regioni
provvedono ad individuare le categorie degli aventi diritto al
beneficio e a disciplinare le modalità di erogazione dei
contributi alle famiglie.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e
6.
77. 145. (ex 72. 55). Bianchi Clerici,
Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. A valere sulle risorse di cui alla legge 30 giugno
1998, n. 208, una quota pari a lire 50 miliardi per il 2001, a
lire 200 miliardi per il 2002 e a lire 250 miliardi per il
2003 è destinata alla realizzazione di progetti di cui agli
studi di fattibilità finanziati con delibera CIPE n. 106 del
30 giugno 1999 e n. 135 del 6 agosto 1999. I progetti sono
individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, riservando il settanta per cento delle risorse alle
regioni dell'obiettivo 1, come definite in base al Regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999.
72. 141. (ex 72. 17). Grignaffini, Bracco,
Mauro, Furio Colombo, Vigni, Dedoni, Vignali, Acciarini.
Pag. 79
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. All'articolo 6, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente:
"cento". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma si provvede nei limiti delle disponibilità del fondo di
cui all'articolo 63, comma 1, della presente legge.
77. 116. (ex 72. 155). Villetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Per la realizzazione della galleria del Tenda -
collegamento internazionale Italia-Francia (strada statale n.
20 Colle di Tenda) è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi
per l'anno 2001, lire 60 miliardi negli anni 2002 e lire 20
miliardi nell'anno 2003.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D,
voce: legge 662 del 1999: Misure per la
razionalizzazione per la finanza pubblica: articolo 2 comma
14: apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato;
settore 11; (3.2.1.22-Ferrovie dello Stato - Cap. 7350),
apportare le seguenti variazioni:
2001: - 50.000;
2002: - 60.000;
2003: - 20.000.
77. 111. (ex 72. 70) Teresio Delfino, Costa,
Guido Rossi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, 40
miliardi e 50 miliardi rispettivamente per gli anni 2001, 2002
e 2003 per l'ammodernamento della ferrovia
Torino-Fossano-Savona.
Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero del
bilancio, del tesoro e della programmazione economica,
apportare le seguenti variazioni:
2001: - 30.000;
2002: - 40.000;
2003: - 50.000.
77. 112. (ex 72. 118) Costa, Teresio
Delfino.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Per un programma di investimenti per l'ammodernamento
e la riqualificazione della strada statale 106 "ionica",
costituente l'itinerario internazionale L90, e della viabilità
di collegamento sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali decorrenti dal 2001, per lire 100 miliardi.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce:
Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica apportare le seguenti variazioni:
2001: - 200.000;
2002: - 270.000;
2003: - 300.000.
77. 121. (ex 72. 77). Soriero, Oliverio,
Olivo, Bova, Gaetani, Mauro, Brancati, Luongo, Rubino,
Brunetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Per la prosecuzione degli interventi per il sistema
autostradale previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 3
agosto 1998 n. 295, e con i medesimi criteri e modalità, sono
autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire
40 miliardi a decorrere dall'anno 2001 riservati alla
realizzazione del sistema viabilistico e autostradale lombardo
da realizzarsi anche con l'obiettivo di assicurare la massima
libera percorrenza del traffico locale e quindi la massima
compatibilità e utilità dell'opera rispetto ai territori
attraversati.
Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce:
Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica apportare le seguenti variazioni:
2001: - 80.000;
Pag. 80
2002: - 54.200;
2003: - 40.000.
77. 113. (ex 72. 232). Guerra, Duilio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per gli
anni 2001, 2002 e 2003 per i lavori della Statale Briantea 342
da Como a Varese.
Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica apportare le seguenti variazioni:
2001: - 240 miliardi;
2002: - 190 miliardi;
2003: - 120 miliardi.
77. 149. (ex 72. 96). Taborelli, Butti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Per la realizzazione del collegamento stradale,
denominato corridoio "Tirreno-adriatico" nel territorio delle
regioni Lazio, Campania e Molise, fra i porti di Gaeta e
Termoli, nei tratti Gaeta-Pedimontana di Formia, San Vittore e
San Vittore-Termoli con conseguente raddoppio della strada
statale Bifernina, il Ministero dei lavori pubblici è
autorizzato a corrispondere all'Anas l'importo di lire 200
miliardi annui a decorrere dal 2001.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 17 si
fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti
iscritti nel fondo speciale di parte corrente relativamente al
Ministero dei lavori pubblici.
77. 146. (ex 72. 258). Conte, Leone,
Armosino, Berruti, Viale, Crimi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Per la realizzazione della galleria Armo di Cantarano
collegamento interregionale tra Piemonte e Liguria (strada
statale 28) il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato il
limite di impegno quindicinale per l'ammontare di lire 30
miliardi annui con decorrenza dall'anno 2001 all'anno 2015 per
la contrazione di mutui finalizzati al finanziamento
dell'opera.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, voce:
legge 662 del 1999: Misure per la razionalizzazione per la
finanza pubblica, articolo 2, comma 14; apporto al capitale
sociale delle Ferrovie dello Stato, settore 11, (3.2.1.22 -
Ferrovie dello Stato - cap. 7350) apportare le seguenti
variazioni:
2001: - 30.000;
2002: - 30.000;
2003: - 30.000.
77. 110. (ex 72. 183). Teresio Delfino.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Per l'avvio della realizzazione del sistema
viabilistico e autostradale
pedemontano lombardo è autorizzata la spesa di lire 100
miliardi annui per il 2001, 2002 e il 2003.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica apportare le seguenti variazioni:
2001: - 200.000;
2002: - 266.000;
2003: - 200.000.
77. 140. (ex 72. 227). Guerra, Bartolich,
Buffo, Capitelli, Rebecchi, Fumagalli, Pezzoni, Raffaldini,
Salvati, Stellati, Targetti, Trabattoni, Duilio.
Subemendamenti all'emendamento 77.303
Sostituire le parole: effettuate a partire dal 1^
gennaio 2000 con le seguenti: dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Gruppo parlamentare Misto-CDU.
0. 77. 303. 1. Tassone, Teresio Delfino, Volontè,
Cutrufo, Grillo.
Pag. 81
Modificare le parole: 1^ gennaio 2000 con: 1^
luglio 2001.
Gruppo parlamentare Misto-CDU.
0. 77. 303. 2. Tassone, Teresio Delfino, Volontè,
Cutrufo, Grillo.
Subemendamento 77.303 del Governo
Al primo periodo, sopprimere le parole: nonché nella
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18
marzo 1999,.
0. 77. 303. 10. Chincarini, Bosco, Giancarlo
Giorgetti, Caparini, Molgora.
Dopo ... sono effettuate ... sopprimere le
parole da: in regime sino a: interessate; e
sostituire con nel rispetto delle norme fiscali nazionali e
regionali vigenti.
0. 77. 303. 11. Acierno.
Dopo le parole: neutralità fiscale aggiungere
nel limite del 10 per cento e sopprimere fino alla fine del
comma.
Gruppo parlamentare Misto-CDU.
0. 77. 303. 3. Tassone, Teresio Delfino, Volonté.
Dopo le parole: neutralità fiscale aggiungere le
seguenti: nel limite del 50 per cento dell'ammontare delle
operazioni, e modificare le parole seguenti come segue:
e pertanto escluse dal pagamento di ogni imposta e tassa
sempre nel limite del 50 per cento.
0. 77. 303. 4. Tassone, Teresio Delfino, Volonté.
Sopprimere l'ultimo periodo.
Gruppo parlamentare Misto-CDU.
0. 77. 303. 5. Tassone, Teresio Delfino, Volonté,
Cutrufo, Grillo.
Al secondo periodo sopprimere la parola: non.
Gruppo parlamentare Misto-CDU.
0. 77. 303. 6. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.
Al secondo periodo, in fine, aggiungere le seguenti
parole: e sono finalizzati alla soppressione di passaggi a
livello sulle linee regionali di particolare rilevanza, ai
sensi della legge 8 ottobre 1998, n. 354.
0. 77. 303. 9. Chincarini, Bosco, Giancarlo Giorgetti,
Caparini, Molgora.
Al secondo periodo, in fine, aggiungere le seguenti
parole: e sono finalizzati al miglioramento del servizio
offerto agli utenti.
0. 77. 303. 7. Chincarini, Bosco, Giancarlo Giorgetti,
Caparini, Molgora.
Al secondo periodo, infine aggiungere le seguenti
parole: e sono finalizzati al miglioramento della sicurezza
del trasporto ferroviario attraverso l'ammodernamento delle
infrastrutture, del materiale rotabile e dei sistemi
tecnologici.
0. 77. 303. 8. Chincarini, Bosco, Giancarlo Giorgetti,
Caparini, Molgora.
Aggiungere il seguente comma:
Tutte le operazioni di ristrutturazione delle Ferrovie
dello Stato effettuate a partire dal 1^ gennaio 2000 in
esecuzione delle direttive comunitarie 440/91, 18/945 e 19/95,
così come recepite nel decreto del Presidente della Repubblica
277/98 e nel decreto del Presidente della Repubblica 146/99,
nonché nella direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri del 18 marzo 1999, sono effettuate in regime di
neutralità fiscale e pertanto escluse da ogni imposta e tassa.
Gli eventuali maggiori valori realizzati o iscritti, in
conseguenza delle predette operazioni, non sono riconosciuti
ai fini delle imposte sui redditi e
Pag. 82
dell'imposta regionale sulle attività produttive nei bilanci
delle società interessate.
77. 303. Governo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. E' istituito un fondo straordinario di 1,5 miliardi
nel 2001 e 1,5 miliardi nel 2002, per la promozione di
trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di
studi e ricerche.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
Ministero del commercio con l'estero, decreto legislativo n.
303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997
(3.1.3.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri cap. 2710),
apportare le seguenti variazioni:
2001: - 1.500;
2002: - 1.500.
77. 104. (Testo così modificato nel corso della
seduta) (ex 72. 191. seconda versione) Mussi,
Biricotti, Attili, Cerchi, Susini, Ventura.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Il Ministero per i beni e le attività culturali,
d'intesa con il Ministero dell'ambiente e di concerto con il
Ministero dei trasporti e della navigazione, con il Ministero
per le politiche agricole e forestali e con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita
la Regione interessata, istituisce con proprio decreto Musei
sommersi in aree marine delimitate ove giacciono reperti
aventi valore di testimonianza storica, archeologica,
culturale ed ambientale, al fine di garantirne la massima
tutela, valorizzazione e conoscenza. Nel decreto istitutivo
dei Musei sommersi sono espressamene elencate e vietate tutte
le attività incompatibili con le finalità di cui al primo
comma, fatti salvi i temperamenti, le deroghe e le
regolamentazioni eventualmente stabiliti. La gestione dei
Musei sommersi è affidata dal decreto istitutivo alle
competenti soprintendenze locali del Ministero per i beni e le
attività culturali, con il coinvolgimento attivo di
associazioni ambientaliste riconosciute e di cooperative di
pescatori locali, costituite ai sensi della legge 13 marzo
1958, n. 250, anche al fine di promuovere progetti e programmi
innovativi per l'occupazione giovanile. Per la violazione dei
divieti e dei vincoli stabiliti dai decreti istitutivi dei
Musei sommersi vigono le sanzioni previste dall'articolo 30
della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come integrato
dall'articolo 30della legge 6 dicembre 1991, n. 394. La
sorveglianza sui Musei sommersi è esercitata dall'Arma dei
Carabinieri e dalle locali Capitanerie di porto. In fase di
prima applicazione della presente normativa vengono istituiti
Musei sommersi nelle acque di Baia, nel Golfo di Pozzuoli, e
nelle acque circostanti l'isolotto della Gaiola, nel Golfo di
Napoli. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'applicazione
del presente comma è complessivamente autorizzata la spesa
annuale di 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
Segue compensazione n. 1 del gruppo Misto-Verdi.
77. 250 (ex 72. 269). Scalia, Turroni.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Al fine di favorire gli investimenti nei parchi
nazionali e istituito un apposito Fondo dell'ammontare di lire
30 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Con
decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente
articolo con la determinazione dei criteri di ripartizione dei
finanziamenti tra i parchi nazionali.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, voce:
Ministero dell'ambiente, legge n. 448 del 1998: articolo
49, programmi di tutela ambientale (Settore 19) (u.p.b.
1.2.1.4) apportare le seguenti variazioni:
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2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000.
77. 115. (Testo così modificato nel corso della
seduta) (ex 72. 211). Turroni, Scalia, De
Benetti, Paissan.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. I diritti speciali di prelievo disciplinati
dell'articolo 8- quinquies della legge 7 febbraio 1992,
n. 150, relativi al commercio e alla detenzione di esemplari
di fauna e flora minacciati di estinzione, sono aumentati del
50 per cento.
Segue compensazione del Gruppo Misto Verdi n. 1.
77. 106. (ex 72. 255). Procacci, Scalia.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito
con modificazioni dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, è
abrogato.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
Ministero della Difesa apportare le seguenti
variazioni:
2001: - 226.000;
2002: - 482.000;
2003: - 513.000.
77. 108. (ex 72. 216). Brunetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Alle persone fisiche che provvedono all'installazione
di un impianto di alimentazione a metano o a gas di petrolio
liquefatto su un veicolo di proprietà, e che sia in regola con
le revisioni periodiche previste dal codice della strada,
viene riconosciuto un contributo statale fino a lire 600.000.
Con decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il
Ministro dell'Industria, da emanarsi entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
determinate le priorità, i criteri, le modalità, e la durata
delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di
erogazione dello sconto praticato dall'installatore, pari ad
almeno lire 200.000, sul prezzo di listino.
Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce:
Ministero del Tesoro, delbilancio e della programmazione
economica apportare le seguenti variazioni:
2001: - 200.000;
2002: - 133.000;
2003: - 100.000
77. 105. (ex 72. 210). De Benetti, Scalia,
Pistone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Al fine di potenziare la collaborazione istituzionale
fra le Amministrazioni dello Stato e gli Enti locali, e allo
scopo di sviluppare l'economia, per incrementare, negli ambiti
di rispettiva competenza, la sicurezza delle città e lo
sviluppo di protocolli di legalità, sono stanziati 55.000
milioni di lire per l'anno 2001 e 80.000 milioni di lire a
decorrere dal 10 gennaio 2002, per il finanziamento degli
interventi a carico del Ministero dell'interno previsti in
protocolli o contratti di sicurezza stipulati con gli Enti
locali interessati e per il contributo dello Stato al
finanziamento degli interventi a carico degli Enti locali
previsti dai medesimi protocolli o contratti.
Nell'ambito delle stesse risorse il Ministro dell'Interno
provvede altresì alle spese di manutenzione e gestione degli
apparati di sicurezza acquisiti nel quadro delle realizzazioni
previste dai programmi operativi "Sicurezza per il Mezzogiorno
d'Italia".
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica apportare le seguenti variazioni:
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2001: - 55.000;
2002: - 80.000.
77. 117. (ex 72. 248). Palma, Jervolino
Russo, Boato, Sabattini, Orlando, Crema, Lamacchia, Moroni,
Scoca, Lucidi, Duilio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Al fine di garantire una maggiore sicurezza delle
città utile a favorire lo sviluppo sociale, economico e
occupazionale del territorio, attraverso la collaborazione
istituzionale tra le amministrazioni dello Stato e gli Enti
locali, realizzata mediante protocolli o contratti di
sicurezza, è autorizzata la spesa di 50 miliardi per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli
interventi stabiliti dai medesimi contratti a carico dello
Stato o degli Enti locali.
2001: - 100.000;
2002: - 67.000;
2003: - 50.000.
77. 114. (ex 72. 89). Lucidi, Crucianelli,
Sabattini, Lucà, Palma, Leoni, Chiamparino, Pistone, Guerra,
Cento.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. E' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per gli
anni 2001, 2002, e 2003 per contributi per l'acquisto delle
macchine e delle strumentazioni impiegate nel settore tessile.
Il Ministro dell'industria commercio e artigianato, con
proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, definisce le tipologie
degli interventi ammessi al finanziamento, i tempi e le
modalità per l'attuazione delle disposizioni previste dal
presente comma.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A,
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica apportare le seguenti variazioni:
2001: - 400.000;
2002: - 340.000;
2003: - 200.000.
77. 148. (ex 72. 98). Taborelli, Butti.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
24. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2,
2- bis, 2- ter, 3, 3- bis, 3- ter,
3- quater, 3- quinqujes, 3- sexies,
3- septies, 4, 4- bis, 6, 7, 8, 9, 12,
12- quater, 12- sexies del decreto-legge 19 dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e
integrazioni, sono estese ai comuni delle regioni Val d'Aosta,
Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto,
danneggiati dalle alluvioni verificatesi nel mese di ottobre
2000, come individuati dai relativi decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
25. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui
al comma 24.
26. Per le aziende che hanno subito gravi danni dagli
eventi alluvionali di cui al presente articolo il termine
stabilito dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice
civile ed il termine di cui all'articolo 2486 dello stesso
codice sono differiti a dodici mesi dalla chiusura
dell'esercizio scadente nel periodo compreso fra il 1^ ottobre
2000 ed il 30 settembre 2001.
27. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile, sono disposte le
sospensioni e le proroghe dei termini, come individuate
dall'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n.
22, e successive modificazioni e integrazioni, a favore dei
soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di cui ai commi da
24 a 27.
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28. Per l'attuazione dei commi da 24 a 27 sono autorizzati
limiti d'impegno quindicennali di lire 1.000 miliardi con
decorrenza dagli anni 2001 e 2002. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare le opportune variazioni di bilancio.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
77. 240. (ex 72. 0. 12). Formenti, Giancarlo
Giorgetti, Borghezio, Santandrea.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Le disposizioni previste dal decreto-legge 24 novembre
1994 n. 646, convertito con modificazioni nella legge 21
gennaio 1995 n. 2 e le disposizioni previste dal decreto
legislativo 28 agosto 1995 n. 364 convertito con modificazioni
nella 27 ottobre 1995 n. 438 si applicano per le popolazioni
delle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, colpite dalle
alluvioni dell'ottobre 2000.
Segue compensazione del gruppo Misto-CDU.
77. 241. (ex 72. 133). Teresio Delfino, Costa,
Volontè, Tassone, Cutrufo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Per tutti i cittadini colpiti dalle alluvioni del mese
di ottobre 2000 è disposto il completamento della restituzione
dell'eurotassa.
Segue compensazione del gruppo Forza Italia n. 1.
77. 147. (ex 72. 112). Matacena.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Per il ripristino e l'ammodernamento delle opere
pubbliche danneggiate o distrutte dalle alluvioni dell'ottobre
2000 è concesso alle regioni colpite un contributo complessivo
di lire 1000 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e
2003. Tale contributo sarà ripartito tra le regioni
interessate in rapporto all'entità dei danni subiti; le
regioni provvederanno alla ripartizione dei finanziamenti alle
province ed ai comuni interessati dall'alluvione per il
ripristino delle opere pubbliche di rispettiva competenza.
Segue compensazione del gruppo Forza Italia n. 2.
77. 150. (ex 72. 92). Stradella, Armosino,
Alessandro Rubino, Mammola.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Per le esigenze di ricostruzione delle zone
alluvionate dell'autunno 2000 è autorizzata la spesa di lire
600 miliardi rispettivamente per gli anni 2001, 2002 e
2003.
Conseguentemente all'articolo 80, tabella C, voce:
legge n. 7 del 1981, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto
pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge
n. 155 del 1993 convertito con modificazioni dalla legge 243
del 1993 apportare le seguenti variazioni:
2001: - 600.000;
2002: - 600.000;
2003: - 600.000.
Seguono compensazioni del gruppo Forza Italia
77. 127. (ex 72. 111). Matacena.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Per l'anno 2001, al fine di fronteggiare i maggiori
costi derivanti dall'aumento del prezzo del carburante avio, è
riconosciuto ai vettori aerei operanti collegamenti nazionali,
a titolo di credito d'imposta, un importo pari ai proventi
derivanti allo Stato dal gettito dell'IVA afferente al
trasporto aereo nazionale di persone e cose, comunque nella
misura massima di 250 miliardi.
Pag. 86
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare
le seguenti variazioni:
2001: - 250.000.
*77. 109. (ex 72. 14). Boghetta, Eduardo
Bruno, Panettoni, Chincarini, Mammola, Baccini, Savarese,
Attili, Martini, Merlo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Per l'anno 2001, al fine di fronteggiare i maggiori
costi derivanti dall'aumento del prezzo del carburante avio, è
riconosciuto ai vettori aerei operanti collegamenti nazionali,
a titolo di credito d'imposta, un importo pari ai proventi
derivanti allo Stato dal gettito dell'IVA afferente al
trasporto aereo nazionale di persone e cose, comunque nella
misura massima di 250 miliardi.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A apportare
le seguenti variazioni:
2001: - 250 miliardi.
*77. 129. (ex 72. 149). Martini, Bono,
Savarese.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Per l'anno 2001, al fine di fronteggiare i maggiori
costi derivanti dall'aumento del prezzo del carburante avio, è
riconosciuto ai vettori aerei nazionali ed esteri operanti
collegamenti nazionali, a titolo di credito d'imposta, un
importo pari ai proventi derivanti allo Stato dal gettito
dell'IVA afferente al trasporto ae-reo nazionale di persone e
cose, comunque nella misura massima di 300 miliardi.
Seguono compensazioni del gruppo Misto- CCD
77. 128. (ex 72. 207). Liotta, Follini, Casini,
Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati,
Lucchese, Savelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Le disponibilità e le autorizzazioni di spesa relative
alla legge n. 317 del 1999, articolo 14 (capitolo 7657) dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e
programmazione economica possono essere utilizzate anche per
la concessione di contributi agli interessi ai sensi
dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e
successive modificazioni.
Seguono compensazioni Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2 e
6.
*77. 122. (ex *72. 58). Giancarlo Giorgetti,
Faustinelli, Galli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Le disponibilità e le autorizzazioni di spesa relative
alla legge n. 317 del 1992, articolo 14 (capitolo 7657) dello
stato di previsione del Ministero del Tesoro, Bilancia e
Programmazione economica possono essere utilizzate anche per
la concessione di contributi agli interessi ai sensi
dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e
successive modificazioni.
*77. 123 (ex *72. 150. e 72. 140).
Contento, Bono, Armani, Messa, Ozza, Proietti, Paolone,
Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto
Giorgetti.
Aggiungere il seguente comma:
Le autorizzazioni di spesa relative agli interventi di cui
all'articolo 14, comma 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317
possono essere utilizzate anche per la concessione di
contributi agli interessi ai sensi dell'articolo 43 comma 1,
della legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive
modificazioni.
77. 302. Governo.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 266 del 1997 è
aggiunto il seguente capoverso:
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"Al fine di garantire la rivitalizzazione dei centri
storici, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede altresì al finanziamento, nei limiti
di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, dei
programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la
qualificazione della rete commerciale ai sensi dell'articolo
10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998 n. 114."
Segue compensazione del gruppo Forza Italia n. 4.
77. 124. (ex 72. 120). Alessandro Rubino,
Possa, Conte, Scaltritti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Per l'anno finanziario 2001 i ricavi delle operazioni
di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo
143/98, concluse dall'Istituto per i servizi assicurativi del
commercio estero (SACE), detratta la quota spettante agli
operatori economici indennizzati dall'Istituto, affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
contestualmente riassegnati ad apposito capitolo di spesa del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 2,
dello stesso decreto legislativo 143/98.
77. 125. (ex 72. 128). Governo.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. A valere sulle risorse di cui alla legge n. 208 del 30
giugno 1998, il CIPE destina a favore della Regione autonoma
della Sardegna, per il triennio 2001-2003, la somma di lire 30
miliardi per ciascun anno, per la ristrutturazione e il
rilancio dell'industria sarda di trasformazione e
conservazione dei prodotti agricoli, nel rispetto della
normativa dell'Unione Europea.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 60.000;
2002: - 45.000;
2003: - 30.000;
77. 126. (ex 72. 122). Marras.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 e successive modificazioni sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al primo periodo del comma 1, dopo le parole ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche aggiungere
le parole "e dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche", e dopo le parole "si detrae dall'imposta lorda"
aggiungere le parole "per la parte non deducibile nella
determinazione del reddito d'impresa";
b) alla fine del primo periodo del comma 1, dopo le
parole "per gli impianti a metano" sono inserite le seguenti
parole "nonché le spese sostenute per l'installazione di
misuratori per i consumi idrici in ogni singola unità
abitativa, e di misuratori differenziati per le attività
produttive e per il settore terziario, ai sensi dell'articolo
5, comma 1, lettera c), della legge 5 gennaio 1994, n.
36";
c) nel terzo periodo del comma 1, le parole "nonché
all'adozione di misure antisismiche" sono sostituite dalle
parole "all'adozione di misure antisismiche" e, dopo le parole
"in particolare sulle parti strutturali", aggiungere le parole
"nonché agli interventi di adeguamento degli impianti di
distribuzione domestici delle acque destinate al consumo umano
al fine di garantire il rispetto degli standard di qualità in
base alla normativa vigente.
Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.
77. 130. (ex 72. 151). Bono, Armani, Alberto
Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
Pag. 88
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per i
soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative
della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1 per
cento".
Seguono Compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e
6.
77. 131. (ex 72. 48). Dozzo, Anghinoni,
Vascon, Giancarlo Giorgetti.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
24. Ai lavoratori dipendenti delle aziende agricole,
delle imprese commerciali all'ingrosso, delle cooperative, del
comparto agrumicolo sono riconosciuti fino al 31 dicembre
2000:
a) per i lavoratori a tempo indeterminato, il
trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 8
agosto 1972, n. 457 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) per i lavoratori a tempo determinato e per gli
avventizi, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta
alle giornate di lavoro prestate nell'anno 2000, il numero di
giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate
riconosciute nell'anno precedente.
25. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, al comma 1, le parole: nonché nei commi 1 e 2
dell'articolo 45, sono sostituite dalle seguenti: e nel comma
1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i
soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese
manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo
superiore a 1.000 miliardi. Il comma 2 dell'articolo 45 del
decreto legislativo medesimo è abrogato. All'articolo 3, comma
144, lettera e) della legge del 23 dicembre 1996, n.
662, le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 sono sostituite dalle
seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.
77. 220 già 50. 83. (ex 49. 122). Cangemi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Ai fini di fronteggiare la straordinaria crisi delle
aziende avicole e dell'occupazione avicola verificatasi a
seguito dell'eccezionale diffusione del virus di influenza
aviaria, manifestatasi a partire dal mese di dicembre 1999,
per la ripresa dell'attività produttiva delle aziende colpite
dalla crisi del settore avicolo operanti nei comuni e nelle
aree individuati, sono concessi indennizzi fino alla misura
massima determinata con il decreto di cui al punto b.
b. Per le finalità di cui al punto a è assegnata
alle Regioni individuate la somma complessiva di 360.000
milioni di lire per l'anno 2001.
La ripartizione delle somme tra le varie regioni è
disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministero delle Politiche Agricole e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica apportare le seguenti variazioni:
2001: - 200.000
Conseguentemente, al medesimo articolo, voce:
Ministero delle politiche agricole e forestali apportare le
seguenti variazioni:
2001: - 160.000.
77. 132. (ex 72. 148). Alberto
Giorgetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Agli allevatori avicoli che hanno subito i danni della
recente epidemia di
Pag. 89
influenza aviaria, viene concesso un indennizzo di lire
150.000 milioni di lire.
25. Le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano interessate dall'epidemia, compilano, in
collaborazione con i comuni interessati, degli elenchi delle
aziende agricole colpite dall'epidemia e stendono le stime dei
danni.
26. Gli elenchi e le stime, di cui al comma 25, vengono
mandati al Ministero delle Politiche agricole entro e non
oltre 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
27. Il Ministro delle Politiche agricole stabilisce con
proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro del
Tesoro, le modalità e le procedure per l'attribuzione delle
risorse di cui al comma 1.
28. L'onore derivante dai commi da 24 a 27 è valutato in
lire 150.000 milioni.
Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.
77. 242. (ex 72. 041). Losurdo, Aloi, Carrara,
Colosimo, Franz, Ascierto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Agli allevatori che hanno subito i danni della recente
"epidemia della lingua blu", viene concesso un indennizzo di
lire 25.000 milioni di lire.
25. Le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano interessate dall'epidemia, compilano, in
collaborazione; con i comuni interessati, degli elenchi delle
aziende agricole colpite dall'epidemia e stendono le stime dei
danni.
26. Gli elenchi e le stime, di cui al comma 25, vengono
mandati al Ministero delle politiche agricole entro e non
oltre 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
27. Il Ministro delle politiche agricole stabilisce con
proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro del
Tesoro, le modalità e le procedure per l'attribuzione delle
risorse di cui al comma 1.
28. L'onere derivante dai commi dal 24 al 27 è valutato in
lire 25.000 milioni.
Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.
77. 243. (ex 72. 042). Losurdo, Aloi, Carrara,
Colosimo, Franz.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Per il rifinanziamento della legge 2 giugno 1988, n.
218, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno
2001. Il 50 per cento della somma di cui al periodo precedente
è impiegata per far fronte all'emergenza sanitaria che ha
colpito il patrimonio ovino della regione Sardegna a seguito
della cosiddetta malattia della "lingua blu".
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
apportare la seguente variazione:
2001: - 100 miliardi.
77. 244. (ex 72. 043). Cuccu, Massidda,
Marras, Porcu.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Per il rifinanziamento di cui alla legge 2 giugno
1988, n. 218, al fine di fronteggiare il morbo della lingua
blu è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno
2001.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
Ministero della sanità, apportare la seguente
variazione:
2001: - 200.000.
77. 245. (ex 72. 044). Dedoni, Attili,
Carboni, Altea, Loddo, Meloni.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. In deroga alla normativa vigente, ai Patti
territoriali ubicati nelle zone terremotate dell'Umbria e
delle Marche, la cui istruttoria bancaria sia pervenuta al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica entro il 30 settembre
Pag. 90
2000, si applica il regime di aiuti previsto per gli
interventi degli aiuti a finalità regionale (30 per cento ESN
per le piccole e medie imprese) relativo alperiodo di
programmazione dell'utilizzazione dei fondi strutturali
1995-1998 e con una retroattività delle spese al 28 ottobre
1997.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
77. 133. (ex 72. 13). Bertucci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Al fine di finanziare ulteriormente i "Programmi
Straordinari di edilizia residenziale" di cui alla legge
203/91, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi in conto
capitale per l'anno 2001.
16- ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, del
decreto legge n. 32/2000 convertito nella legge n. 97/2000 è
prorogato al 31 aprile 2001".
Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce
Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione
economica apportare le seguenti variazioni
2001: - 100 miliardi.
77. 134. (ex 72. 101). Sestini,
Frattini.
Subemendamenti all'emendamento 77. 310 della Commissione
Sopprimere la lettera a).
0. 77. 310. 1. Teresio Delfino, Turrone, Volontè,
Cutrufo, Grillo.
Alla lettera a) ridurre gli importi come
segue:
2001: - 1.500 milioni;
2002: - 500 milioni.
0. 77. 310. 2. Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo,
Teresio Delfino.
Sopprimere la lettera b).
0. 77. 310. 3. Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo,
Teresio Delfino.
Modificare gli importi come segue:
alla lettera a):
2001: 1 miliardo;
2002: 1 miliardo;
alla lettera b):
2001: 1 miliardo;
2002: 1 miliardo.
0. 77. 310. 4. Volontè, Tassone, Teresio Delfino,
Cutrufo, Grillo.
Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
23- bis. Per potenziare l'attività di aiuto
alimentare esercitata dalla FAO attraverso il Fondo alimentare
è riconosciuto un contributo straordinario.
Conseguentemente alla tabella A, Ministero affari
esteri, modificare gli importi come segue:
2001: - 10.000;
2002 - 5.000.
0. 77. 310. 5. Carazzi.
Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
23- bis. Per promuovere la presenza delle imprese
italiane nell'ambito dell'iniziativa "Italia in Giappone
2001", di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 252, è
riconosciuto un contributo straordinario:
a) in favore del Ministero dei beni e delle
attività culturali nella misura di lire 5.500 milioni per
l'anno 2001 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2002;
b) in favore del Ministero del commercio con
l'estero al fine di finanziare le
Pag. 91
iniziative promozionali realizzate dai consorzi alle
esportazioni, nella misura di lire 4.500 milioni per l'anno
2001 e di lire 4.000 milioni per l'anno 2002.
Conseguentemente, alla Tabella 4, voce Ministero
degli affari esteri, modificare gli importi come
segue:
2001: - 10.000;
2002: - 5.000.
77. 310. La Commissione.
(Approvato)
Aggiungere il seguente comma:
24. Il contributo annuo previsto dall'articolo 8, comma 3,
della legge 21 maggio 1999, n. 140, è concesso nel limite
dell'intensità di aiuto autorizzata dalla Commissione delle
Comunità europee. Per i progetti ammissibili alle
agevolazioni, sulla base dei criteri e delle risorse già
assegnate a ciascuna regione ai sensi del comma 3 della legge
21 maggio 1999, n. 140, il contributo, su richiesta
dell'impresa, può essere erogato a titolo di anticipazione,
purché i relativi investimenti siano stati avviati a
realizzazione, con le modalità e i criteri degli aiuti de
minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di
Stato.
77. 311. La Commissione.
(Approvato)
All'articolo 77, dopo il comma 23, aggiungere il
seguente:
23- bis. Allo scopo di potenziare l'informatica di
servizio, con specifico riferimento alle esigenze connesse
alle funzioni del giudice di pace, è disposto un finanziamento
di trenta miliardi di lire per l'anno 2001.
Conseguentemente in Tabella D, voce Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
apportare le seguenti modificazioni: Legge n. 448 del 1998,
articolo 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia
di edilizia sanitaria pubblica:
2001: - 30.000.
77. 312. La Commissione.
(Approvato)
Aggiungere il seguente comma:
24. Per promuovere l'attività di aiuti alimentari
esercitato dalla FAO il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, è autorizzato a concedere un
contributo straordinario pari a 15 miliardi di cui 10 miliardi
nell'anno 2001 e 5 miliardi nel 2002.
Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero
degli affari esteri gli stanziamenti sono così
redatti:
2001: - 10.000;
2002: - 5.000.
77. 314. Governo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Nella lettera h), comma 1, dell'articolo 3 della
legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dall'articolo
4, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 sono soppresse
le parole: "nonché nei pubblici esercizi".
77. 135. (ex 72. 144). Mazzocchi,
Pezzoli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
"2- bis. Per l'avvio di interventi di tipo
infrastrutturale inerenti il canale navigabile
Pag. 92
dei Navicelli è autorizzata una spesa di 5 miliardi per
ciascuno degli anni 2002 e 2003.
Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella B, alla
voce Ministero dei trasporti e della navigazione
apportare le seguenti variazioni:
2002: - 7.000;
2003: - 5.000.
77. 350 (ex 76. 15. e 71. 1. IX Commissione)
Biricotti, Mammola, Paissan.
(Approvato)
Subemendamento all'emendamento
75.304 del Governo
Sostituire le parole: per l'anno 2001, con le
seguenti: a partire dall'anno 2001.
Aggiungere inoltre il seguente periodo: All'articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 11 è
inserito il seguente:
11- bis. Alle imprese di cui al comma 10, con testata
regolarmente registrata, editrici di quotidiani e periodici,
diffusi per rete telematica di cui siano documentare, per data
e contenuto, le edizioni quotidiane o di diversa periodicità,
è corrisposto il solo contributo fisso di cui alla lettera
a) del comma 11, nella misura del 70 per cento della
media dei costi indicati. Inserire nei commi 12, 13 e 14 del
medesimo articolo 3 il riferimento al nuovo comma
11- bis.
Conseguentemente all'articolo 80, comma 1, nella tabella A
richiamata, alla rubrica: Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, diminuire
come segue gli importi previsti:
2002: - 30.000;
2003: - 30.000.
0. 77. 304. 2. Testa, Monaco.
Sostituire: 30 miliardi, ove ricorre con: 40
miliardi.
0. 77. 304. 1. Giancarlo Giorgetti.
Aggiungere il comma seguente:
Per la gestione transitoria delle spese già attribuite
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio per la
gestione delle spese residuali - imprese radiofoniche ed
editoriali, è autorizzata, nello Stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro, per l'anno 2001, una spesa
ulteriore pari a 30 miliardi di lire.
Conseguentemente ridurre di 30 miliardi di lire per
l'anno 2001, l'accantonamento della Tabella A del Ministero
degli esteri.
77. 304. Governo.
Subemendamento all'emendamento 77. 305.
Per le attività previste nel programma di azione nazionale
per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di cui alla
delibera CIPE del 21 dicembre 1999, n. 2991, il CIPE, con
propria delibera, su proposta del Ministero dell'ambiente,
assegna alle regioni e alle autorità di bacino, per la parte
di propria competenza, il contributo di lire 1.000 milioni per
l'anno 2001 e 2002, di lire 2.000 milioni per l'anno 2003 e,
per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla
siccità e alla desertificazione, di lire 1.000 milioni per
l'anno 2001.
Conseguentemente ridurre di pari importo l'accantonamento
di Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, parzialmente utilizzando lo
stanziamento assegnato AS. 3833, AC 7280.
0. 77. 305. 1. Guerra, Vigni.
Aggiungere il comma seguente:
Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica è autorizzato ad utilizzare nel 2001 una somma
pari a 7 miliardi di lire per sostenere i programmi
Pag. 93
dell'IDIS - Città della Scienza - volti, in collaborazione
con le istituzioni europee, ad incentivare le sinergie fra il
Mezzogiorno d'Italia e le aree del Mediterraneo, lo sviluppo
di un polo di eccellenza sulle nuove tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, il trasferimento
tecnologico e la creazione di imprese.
Conseguentemente è ridotto di 7 miliardi di lire per
l'anno 2001 l'accantonamento di Tabella A del Ministero degli
esteri.
77. 305. Governo.
(Approvato)
Aggiungere il seguente comma:
All'articolo 70- bis, primo comma, del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: "capoluogo del
distretto" sono aggiunte le seguenti: "ovvero presso il
tribunale del comune ove ha sede la sezione distaccata della
Corte d'appello". Per la costituzione ed il funzionamento
delle nuove direzioni distrettuali antimafia, di cui al comma
1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 2.000
milioni annue.
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero della
giustizia, modificare gli importi come segue:
2001: - 2.000;
2002: - 2.000;
2003: - 2.000.
77. 306. Governo.
(Approvato)
Subemendamento all'emendamento 77.307
Al comma 23- ter, dopo le parole: dagli
intermediari finanziari iscritti, inserire le seguenti:
nell'elenco generale di cui all'articolo 106 e.
0. 77. 307. 1. Formenti, Parolo, Giancarlo Giorgetti,
Molgora.
Aggiungere i seguenti commi:
23- bis. L'articolo 12 della legge 12 agosto 1982, n.
531, è abrogato.
23- ter. All'articolo 30, comma 1, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le
parole: "da prestare anche mediante fidejussione bancaria o
assicurativa" aggiungere le seguenti parole: "o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".
77. 307. Governo.
(Approvato)
Subemendamento allemendamento 77. 308.
Sopprimere i commi 23- bis e 23- ter.
0. 77. 308. 2. Giancarlo Giorgetti, Molgora.
Sopprimere il comma 23- ter.
0. 77. 308. 1. Giancarlo Giorgetti.
Nel comma 23- ter, sopprimere le parole comprese
tra, su richiesta e tutti i paesi partecipanti.
0. 77. 308. 3. Giancarlo Giorgetti, Molgora.
Aggiungere i seguenti commi:
23- bis. La partecipazione italiana al capitale della
Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, pari ad euro
237.083.435, è elevata ad euro 549.691.654, conformemente alla
risoluzione n. 321 del 9 novembre 1999 adottata dal consiglio
di direzione della Banca, ai sensi dell'articolo IX, sezione 3
e 2 del nuovo statuto della Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa, approvato con risoluzione del Comitato dei Ministri
del Consiglio d'Europa del 16 giugno
Pag. 94
1993 e relativa al quinto aumento di capitale della predetta
Banca. La partecipazione all'aumento di capitale viene
attuata:
a) mediante sottoscrizione, senza obbligo di
versamento immediato, di nuovi titoli di partecipazione
dell'ammontare di euro 278.096.271;
b) con l'attribuzione supplementare di titoli di
partecipazione dell'ammontare di euro 34.511.947, pari alla
quota italiana di riserve da incorporarsi nel capitale.
23- ter. La quota di capitale corrispondente ai nuovi
titoli di partecipazione sottoscritti dall'Italia sarà
versata, su richiesta della Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa, avanzata in maniera uguale per tutti i paesi
partecipanti, solo se necessaria per far fronte ad
obbligazioni di restituzione di prestiti contratti
conformemente agli articoli V e VI dello statuto della Banca
di sviluppo del Consiglio d'Europa.
77. 308. Governo.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77- bis. (Variazioni all'articolo 16
della legge 7 agosto 1997 n. 266 "Interventi per il settore
del commercio e del turismo"). - 1. Al comma 1
dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997 n. 266, è aggiunto
in fine il seguente periodo: "Nella determinazione dei
suddetti criteri il Cipe prevede una percentuale di intervento
a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di
cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica
complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento
regionale per le regioni operanti nei territori dell'Obiettivo
1".
Segue compensazione del gruppo Forza Italia n. 4.
77. 01. (ex 72. 95). Alessandro Rubino, Possa,
Conte, Scaltritti.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77- bis. (Agevolazioni per
l'installazione sugli autoveicoli di impianti di alimentazione
a metano o a GPL). - 1. Alle persone fisiche che provvedono
all'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a
GPL su un veicolo di proprietà, di cui risulti l'intestazione
alla persona fisica medesima od ai suoi familiari conviventi,
che sia stato immatricolato in un anno compreso tra il 1988 e
il 1992 e che sia in regola con le revisioni periodiche
previste dal codice della strada, è riconosciuto, entro il
limite di spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001 e di lire
50 miliardi per l'anno 2002 un con tributo statale fino a lire
600.000.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono determinati i criteri, comprese le
priorità, le modalità e la durata delle agevolazioni di cui al
comma 1, nonché le modalità di erogazione della somma
corrispondente allo sconto, pari ad almeno lire 200.000,
praticato dall'installatore sul prezzo di listino.
3. Le somme non impegnate entro gli esercizi di
competenza, possono essere impegnate nell'esercizio
successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, ridurre la tabella A per tutte le
rubriche in misura proporzionale dei seguenti importi:
2001: 100 per cento;
2002: 133 per cento;
2003: 0 per cento.
77. 02. (ex 72. 0. 34). Manzione, Apolloni,
De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.
Pag. 95
Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:
Art. 77- bis. - (Agevolazioni per l'installazione
sugli autoveicoli di impianti di alimentazione a metano o a
GPL). - 1. Alle persone fisiche che provvedono
all'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a
GPL su un veicolo di proprietà, di cui risulti l'intestazione
alla persona fisica medesima od ai suoi familiari conviventi,
che sia stato immatricolato in un anno compreso tra il 1988 e
il 1992 e che sia in regola con le revisioni periodiche
previste dal codice della strada, è riconosciuto, entro il
limite di spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001, un
contributo statale fino a lire 600.000.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono determinati i criteri, comprese le
priorità, le modalità e la durata delle agevolazioni di cui al
comma 1, nonché le modalità di erogazione della somma
corrispondente allo sconto, pari ad almeno lire 200.000,
praticato dall'installatore sul prezzo di listino.
3. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2001
possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, apportare la seguente variazione:
2001: - 500.000.
*77. 027. (ex 72. 0. 2). Edo Rossi.
Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:
Art. 77- bis. - (Agevolazioni per l'installazione
sugli autoveicoli di impianti di alimentazione a metano o a
GPL). - 1. Alle persone fisiche che provvedono
all'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a
GPL su un veicolo di proprietà, di cui risulti l'intestazione
alla persona fisica medesima od ai suoi familiari conviventi,
che sia stato immatricolato in un anno compreso tra il 1988 e
il 1992 e che sia in regola con le revisioni periodiche
previste dal codice della strada, è riconosciuto, entro il
limite di spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001, un
contributo statale fino a lire 600.000.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono determinati i criteri, comprese le
priorità, le modalità e la durata delle agevolazioni di cui al
comma 1, nonché le modalità di erogazione della somma
corrispondente allo sconto, pari ad almeno lire 200.000,
praticato dall'installatore sul prezzo di listino.
3. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2001
possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, apportare la seguente variazione:
2001: - 500.000.
*77. 028. (ex 72. 0. 2). Manzini,
Migliavacca, Marco Fumagalli, Ruggeri, Ortolano, Manzione,
Gardiol.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77- bis. (Agevolazioni per
l'installazione sugli autoveicoli di impianti di alimentazione
a metano o a GPL).- 1. Alle persone fisiche che provvedono
alla installazione di un impianto di alimentazione a metano o
a GPL, su un veicolo di proprietà, di cui risulti
l'intestazione alla persona
Pag. 96
fisica medesima od ai suoi familiari conviventi, che sia
stato immatricolato in un anno compreso tra il 1988 e il 1992
e che sia in regola con le revisioni periodiche previste dal
codice della strada, è riconosciuto, entro il limite di spesa
di lire 50 miliardi per l'anno 2001, un contributo statale
fino a lire 600.000.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con
il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono determinati i criteri, comprese le
priorità, le modalità e la durata delle agevolazioni di cui al
comma 1, nonché le modalità di erogazione della somma
corrispondente allo sconto, pari ad almeno lire 200.000,
praticato dall'installatore sul prezzo di listino.
3. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2001
possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
apportare la seguente variazione:
2001: - 100.000.
77. 03. (ex 72. 0. 27). Berselli.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77- bis. (Valorizzazione delle
produzioni tipiche e di qualità). 1. Al fine di promuovere
lo svolgimento di campagne informative e promozionali, volte
ad accrescere la conoscenza, presso i consumatori, dei
prodotti vitivinicoli classificati ai sensi dell'articolo 3
della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e delle produzioni
nazionali che abbiano ottenuto il riconoscimento di una
denominazione di origine protetta, o di una indicazione
geografica tipica, o di una attestazione di specificità, è
istituito un "Fondo per la valorizzazione delle produzioni
tipiche e di qualità", costituente specifica unità
previsionale di base del Ministero delle politiche agricole e
forestali, la cui dotazione finanziaria è fissata in lire 5
miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 e, a
decorrere dal 2004, è annualmente, determinata su base
triennale attraverso la legge finanziaria.
2. Le dotazioni finanziarie afferenti al Fondo di cui al
comma 1 sono impiegate come quota di cofinanziamento nazionale
per l'attuazione di programmi regionali per la valorizzazione
delle produzioni tipiche e di qualità, di seguito denominati
programmi. Detti programmi devono essere finalizzati a
finanziare l'attuazione di campagne informative e promozionali
volte ad accrescere la conoscenza e la diffusione sul mercato
interno ed estero dei prodotti di cui al comma 1 e devono
essere realizzati da consorzi di tutela di medie e piccole
dimensioni, i quali sono, a loro volta, tenuti a partecipare
all'elaborazione ed al finanziamento dei programmi
medesimi.
3. Entro il 31 maggio di ogni anno, le Regioni e le
province autonome interessate ad accedere ai fondi di cui al
comma 1 elaborano uno o più programmi, nei quali sono
chiaramente indicati gli interventi che si intendono
realizzare e le risorse finanziarie di fonte pubblica e
privata che si intendono destinare alla loro attuazione. I
programmi devono, inoltre, contenere una valutazione ex
ante degli interventi di cui è prevista l'attuazione.
4. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con
proprio decreto, visti i programmi di cui al comma 3, e
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
procede al riparto degli stanziamenti di cui al comma 1, in
funzione dei contenuti dei programmi elaborati dalle Regioni e
dalle Province autonome di Trento e Bolzano. In ogni caso, la
quota di finanziamento nazionale, derivante dal riparto di cui
al presente comma, non può essere superiore al 50 per
Pag. 97
cento dell'importo complessivo previsto per l'attuazione dei
programmi.
Seguono Compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e
6.
77. 04. (ex 72. 0. 5). Dozzo, Anghinoni,
Vascon, Giancarlo Giorgetti.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77- bis. - (Ammortizzatori sociali). -
1. Ai lavoratori titolari di indennità di mobilità con
scadenza entro il febbraio 2000 e nel limite massimo di 158
unità già dipendenti da aziende interessate da accordi di
programma stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 64/86
ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso il
trattamento di mobilità di cui all'articolo 7 della legge
223/91 è prorogato sino al 31 dicembre 2000. Nonché è
prorogata l'indennità di mobilità in favore di quei lavoratori
licenziati da aziende ubicate nelle aree interessate agli
interventi della legge 219/81 per cui sono stati avviati
contratti d'area la cui scadenza era prevista al 28 febbraio
2000 il cui onere è da rinvenire nella disposizione
dell'articolo 81 comma 7 della legge 448/98.
2. Sono inoltre prorogati i trattamenti di mobilità di cui
all'articolo 45 comma 17 lettera c) della legge 17
maggio 1999 n. 144 con scadenza al 31 dicembre 2000.
Conseguentemente all'articolo 80, comma 1, tabella A,
voce: Ministero del tesoro del bilancio e della
programmazione economica, apportare le seguenti
modifiche:
2001: - 40.000;
2002: - 26.600;
2003: - 20.000.
77. 06. (ex 72. 0. 11). Molinari, Domenico
Izzo, Luongo.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77- bis. - 1. Il comma 1 dell'articolo 3 della
legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:
1. Ai fini della promozione e dello sviluppo
dell'attività finanziaria dei Paesi di cui all'articolo 1,
comma 1, e della loro progressiva integrazione con i mercati
finanziari internazionali, nell'ambito dei punti franchi
esistenti a Trieste e nelle altre zone in cui si applica il
regime previsto per i punti franchi esistenti a Trieste, è
istituito un Centro di servizi finanziari ed assicurativi ove
operano filiali, sussidiarie o affiliate di istituzioni
creditizie, di società di intermediazione mobiliare, di
società fiduciarie, di enti e società di assicurazione, di
società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati
internazionali presso non residenti da utilizzare unicamente
fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti.
Nello stesso Centro operano anche società estere di
intermediazione ed assistenza al commercio internazionale. In
esso sono inoltre attivati un mercato di emissione e
compensazione di lettere di credito, una borsa per la
negoziazione a termine di merci ed una borsa per valutare,
tariffare e negoziare i rischi assicurativi localizzati nei
Paesi dell'Est europeo e nell'ex URSS. I soggetti operanti nel
Centro per le attività che ivi svolgono non sono considerati
residenti in Italia ai fini valutari, bancari e fiscali,
relativamente ai redditi prodotti all'estero, che non
concorrono alla formazione del reddito complessivo e per i
quali non si applicano, conseguentemente, i benefici di cui
agli articoli 15 e 105 del decreto del Presidente della
repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; sono esclusi da obblighi
di sostituzione relativamente ad imposte italiane, fermi
rimanendo gli obblighi previsti dall'articolo 13 del decreto
legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito
dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nonché
quelli imposti dalle disposizioni legislative in materia di
prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità
organizzata e di riciclaggio del denaro di provenienza
illecita.
Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.
77. 07. (ex 72. 0. 26).Contento, Menia.
Pag. 98
Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:
Art. 77- bis. - 1. L'articolo 16 della legge 488 del
23 dicembre 1999, è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal 1^ gennaio 2000, per i soggetti
sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al
servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi
dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle
seguenti misure:
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un
numero di camere pari o superiore a cento: lire 10.000.000;
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un
numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque;
residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di
appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso:
lire 3.000.000,
c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un
numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con
4 e 3 selle con un numero di televisori superiore a dieci;
residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di
appartamenti inferiore a venticinque; residente
turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di
appartamenti pari o superiore a venticinque, esercizi pubblici
di lusso; sportelli bancari: lire 1.500.000;
d) alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di
televisori pari o inferiore a dieci; alberghi con 2 e 1
stella; residenze turistico-alberghiere con 3 stelle con un
numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze
turistico-alberghiere con 2 stelle; affittacamere, esercizi
pubblici non di lusso, navi non di lusso, aerei in servizio
pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; lire 600.000;
e) campeggi e villaggi turistici con ricettività
superiore a 1500 ospiti: lire 3.000.000; con ricettività fino
a 1500 osptiti: lire 1.500.000;
f) tutte le categorie di cui alle lettere a),
b), c), d) ed e) del presente comma
conun numero di televisori non superiore ad uno; circoli;
associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi;
studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense
aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone
ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificati
dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000.
2. Nel canone di cui al comma 1 è ricompreso anche
quello per gli apparecchi radiofonici.
3. Per le attività ricettive ed i pubblici
esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al
comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei
mesi di effettiva apertura.
4. Gli importi di cui al comma 1 saranno
percentualmente commisurati alla annuale determinazione del
canone di abbonamento dovuto alla RAI - Radiotelevisione
italiana Spa".
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, legge n. 20 del 1994 sulla Corte dei conti
apportare le seguenti variazioni:
2004: - 10.000;
2005: - 10.000;
2006: - 10.000.
77. 08. (ex 72. 143). Pezzoli, Marras,
Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti, Bono.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77- bis. - 1. L'articolo 16 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal 10 gennaio 2000, per i soggetti
sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al
servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli im-porti
dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle
seguenti misure:
Pag. 99
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un
numero di camere pari o superiore a cento: lire 10.000.000;
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un
numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque;
residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di
appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso:
lire 3.000.000;
c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un
numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con
4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci;
residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di
appartamenti inferiore a venticinque; residenze
turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di
appartamenti pari o superiore a venticinque; esercizi pubblici
di lusso; sportelli bancari: lire 1.500.000;
d) alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di
televisori pari o inferiore a dieci alberghi con 2 e i stella;
residenze turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di
appartamenti inferiore a venticinque; residenze
turistico-alberghiere con 2 stelle; affittacamere, esercizi
pubblici non di lusso, navi non di lusso, aerei in servizio
pubblico; ospedali; cliniche e case di cura uffici: lire
600.000;
e) campeggi villaggi turistici e con ricettività
superiore a 1500 ospiti: lire 3.000.000; con ricettività fino
a 1500 ospiti: lire 1.500.000;
f) tutte le categorie di cui alle lettere a),
b), c), d) ed e) del presente comma
con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli;
associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi;
studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense
aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone
ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata
dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000.
2. Per la detenzione degli apparecchi radiofonici
non è dovuto alcun canone.
3. Per le attività ricettive ed i pubblici
esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al
comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei
mesi di effettiva apertura.
4. Gli importi di cui al comma 1 saranno
percentualmente commisurati alla annuale determinazione del
canone di abbonamento dovuto alla RAI - Radiotelevisione
italiana Spa.
Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.
77. 09. (ex 72. 0. 25). Mazzocchi,
Pezzoli.
Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:
Art. 77- bis. - 1. L'articolo 11 della legge 28
aprile 1971, n. 287, è abrogato.
2. L'articolo 18- bis del decreto-legge 13 agosto
1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
ottobre 1975, n. 492, è abrogato.
3. E' autorizzata la costruzione di nuove autostrade o
tratte autostradali a condizione che siano inserite nel
Programma triennale di cui al decreto legislativo 26 febbraio
1994, n. 143, articolo 3, comma. 2, in coerenza con le
indicazioni del Piano generale dei trasporti.
4. I contratti di concessione per la costruzione e
l'esercizio di autostrade sono predisposti dall'Ente nazionale
per le strade (Anas) e sono stipulati dal Ministro dei lavori
pubblici. Tali contratti devono prevedere la devoluzione del 2
per cento dell'importo dei lavori ad opere di valorizzazione
ambientale o culturale.
5. Le regioni, nell'ambito delle funzioni e dei compiti
loro trasferiti o delegati, possono stipulare contratti di
concessione per la costituzione e l'esercizio di strade, ponti
e gallerie a pedaggio, purché interamente ricadenti nei
rispettivi territori e non rientranti nella rete autostradale
e stradale nazionale.
6. Al fine di cui al comma 5 le regioni, le province e i
comuni provvedono a:
a) predisporre lo schema di convenzione,
unitamente allo schema di piano finanziario e di progetto
preliminare;
Pag. 100
b) individuare, ai sensi delle norme vigenti, i
soggetti con cui stipulare i contratti di concessione;
c) controllare il rispetto degli atti convenzionali
da parte dei concessionari.
7. La conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, si
esprime a maggioranza dei componenti sul progetto definitivo,
successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione
competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale,
ove prevista dalla normativa vigente, da rendersi nel termine
di novanta giorni dalla richiesta.
8. Trascorso il termine di cui al comma 1,
l'amministrazione competente è tenuta ad esprimersi in sede di
conferenza dei servizi. La conferenza di servizi può
esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di
concordare quali siano le condizioni per l'ottenimento, in
sede di presentazione del progetto definitivo, delle intese,
dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle
licenze, dei nulla osta e degli assensi di cui alle vigenti
norme.
9. La conferenza di servizi può richiedere, se necessario,
chiarimenti e documentazione direttamente ai progettisti.
10. Le amministrazioni interessate si esprimono, nella
conferenza, nel rispetto delle norme ordinamentali sulla
formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti
che dispongono, per delega ricevuta dall'organo
istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera
dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto
del procedimento.
11. Qualora, alla conferenza, il rappresentante di
un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque
non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza
è riconvocata una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo
giorno dalla prima convocazione e decide prescindendo dalla
presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla
adeguatezza dei poteri.
12. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di
servizi deve essere motivato e recare, a pena
d'inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
13. Ove non sia acquisito l'assenso delle amministrazioni
statali proposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, il
Ministro dei lavori pubblici promuove le procedure di cui
all'articolo 14, comma 2- bis, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni.
14. Nel caso in cui le proposte di cui alla legge 109/94,
articoli 37- bis, ter, quater,
quinquies, sexies, octies e nonies
siano accolte il promotore ha diritto, in via prioritaria,
all'aggiudicazione alle condizioni migliori per
l'amministrazione aggiudicatrice dopo l'espletamento delle
gare di cui all'articolo 37- quater.
15. L'articolo 19 della legge 135/97 è abrogato e
sostituito dal seguente:
"1. Nei giudizi aventi per oggetto impugnative verso
atti di programmazione che prevedano la realizzazione di
lavori pubblici come definiti dall'articolo 2 della legge n.
109 e successive modificazioni, nonché nei giudizi aventi per
oggetto procedure di affidamento di incarichi di progettazione
e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e
provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di
lavori pubblici definiti come sopra, ivi comprese le procedure
di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate,
si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Per i giudizi di cui al comma 1 non si applicano le
disposizioni in materia di sospensiva. Il giudice,
contestualmente alla definizione del giudizio nel merito, su
istanza motivata, può disporre la sospensione dell'atto
impugnato con effetti anticipatori sul deposito della
sentenza.
3. Tutti i termini processuali relativi ai giudizi di
cui al comma 1 sono ridotti della metà e il dispositivo della
sentenza è pubblicato entro 15 giorni dall'udienza".
77. 010. (ex 72. 0. 22). Radice.
Pag. 101
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77- bis. 1. Alle imprese commerciali che, a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 1^ gennaio 2000 e
fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data
del 31 dicembre 2002, effettuano nuovi investimenti per
l'acquisto di apparecchi misuratori fiscali in grado di
garantire il collegamento ad Internet e di gestire sia
in locale che in remoto, i dati dell'impresa fungendo da
interfaccia con le altre attrezzature presenti presso il punto
di vendita quali bilance elettroniche e personal
computer, è attribuito un credito di imposta entro la
misura massima consentita nel rispetto dei limiti della regola
de minimis prevista dalla comunicazione della
Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del
6 marzo 1996. Le agevolazioni previste nel presente comma sono
cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi
della predetta comunicazione e sono erogate anche per
l'accesso a servizi di tipo tecnico-progettuale e formativo
connessi all'impiego delle nuove attrezzature.
2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al
40 per cento del costo unitario di acquisto dei beni, al netto
dell'IVA, e comunque non superiore a 5 milioni di lire per
ciascun apparecchio acquistato. Il credito di imposta non
concorre alla formazione del reddito né della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva
ai fini del rapporto di cui all'articolo 63, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla
data di sostenimento dei costi.
3. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con quello delle finanze e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
determinate le caratteristiche tecniche delle attrezzature e
le modalità per l'effettuazione delle verifiche necessarie a
garantire la corretta applicazione delle presenti
disposizioni.
4. All'onere derivante dal presente articolo, determinato
nella misura di lire 150 miliardi rispettivamente per gli anni
2001 e 2002, si provvede mediante utilizzo delle risorse
assegnate al Fondo istituito nello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica cui affluiscono i proventi derivanti dal rilascio
delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni
mobili di terza generazione.
*77. 011. (ex 72. 0. 24).Mazzocchi,
Pezzoli.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77- bis. (Interventi per l'innovazione
tecnologica nelle imprese commerciali). - 1. Alle imprese
commerciali che, a decorrere dal periodo di imposta in corso
al 1^ gennaio 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2002, effettuano nuovi
investimenti per l'acquisto di apparecchi misuratori fiscali
in grado di garantire il collegamento ad Internet e di
gestire, sia in locale che in remoto, i dati dell'impresa
fungendo da interfaccia con le altre attrezzature presenti
presso il punto di vendita, quali bilance elettroniche e
personal computer, è attribuito un credito di imposta entro la
misura massima consentita nel rispetto dei limiti della regola
de minimis prevista dalla comunicazione della Commissione
delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996. Le
agevolazioni previste nel presente comma sono cumulabili con
altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta
comunicazione e sono erogate anche per l'accesso a servizi di
tipo tecnico-progettuale e formativo connessi all'impiego
delle nuove attrezzature.
2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al
40 per cento del costo unitario di acquisto dei beni, al netto
nell'IVA,
Pag. 102
e comunque non superiore a 5 milioni di lire per ciascun
apparecchio acquistato. Il credito di imposta non concorre
alla formazione del reddito né della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva
ai fini del rapporto di cui all'articolo 63, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla
data di sostenimento dei costi.
3. Con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato, di concerto con quello delle Finanze e del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sono
determinate le caratteristiche tecniche delle attrezzature e
le modalità per l'effettuazione delle verifiche necessarie a
garantire la corretta applicazione delle presenti
disposizioni.
4. All'onere derivante dal presente articolo, determinato
nella misura di lire 150 miliardi rispettivamente per gli anni
2001 e 2002, si provvede mediante utilizzo delle risorse
assegnate al Fondo istituito nello stato di previsione del
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica cui affluiscono i proventi derivanti dal rilascio
delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni
mobili di terza generazione.
*77. 012. (ex 72. 0. 36). Ruggeri,
Duilio.
All'articolo 77 aggiungere il seguente:
Art. 77- bis. - 1. Il comma 3 dell'articolo 5 del
Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è sostituito dal
seguente:
3. I mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati
alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo a favore di imprese agricole singole o associate,
cooperative, consorzi ed associazioni di produttori costituite
nelle forme giuridiche societarie, e per i quali siano
trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continueranno a
beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli
interessi non maturati, anche in caso di estinzione anticipata
dell'operazione. E' facoltà del mutuatario richiedere la
rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi, con la
riduzione dell'ipoteca originaria, ovvero l'estinzione
anticipata all'istituto mutuante. Quest'ultimo,
all'accoglimento dell'istanza, assicura al mutuatario, la
ricontrattazione con il beneficio della attualizzazione delle
rate di concorso non ancora scadute. Il contributo in conto
interessi già accreditato agli istituti mutuanti in forma
attualizzata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, sarà comunque
riconosciuto al mutuatario nella misura residuata a suo
credito. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo
della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del
finanziamento è stabilito in cinque anni. Il valore massimo
del tasso da prendere in considerazione, nella procedura di
attualizzazione o di ricontrattazione, è quello di
riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al
momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione
del mutuo.
2. Per le operazioni di finanziamento in essere della
Cassa per la formazione della proprietà contadina e per i
finanziamenti concessi ai sensi della legge 19 dicembre 1983,
n. 700, e successive modificazioni, per i quali sia iniziato
il periodo di ammortamento, il tasso e le condizioni
applicati, a valere sulle rate di ammortamento in scadenza
successivamente al 1^ gennaio 1999, sono quelli stabiliti per
le nuove operazioni.
3. A favore delle imprese di cui al comma 3 dell'articolo
5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di quelle
agroalimentari danneggiate da avversità atmosferiche
dichiarate eccezionali a partire dal 1990, ai sensi delle
Leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, è
prorogato di ventiquattro mesi il pagamento delle rate in
scadenza dovute per il rimborso delle esposizioni debitorie
relative all'esercizio dell'attività
Pag. 103
aziendale e sono sospese per il medesimo periodo le procedure
di riscossione delle rate già scadute e non pagate alle data
di entrata in vigore della presente legge. Il tasso di
interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate.
4. Le rate già assistite dal concorso pubblico nel
pagamento degli interessi conservano l'agevolazione anche nel
periodo di proroga e di sospensione. L'onere finanziario è
coperto dalle economie accertate nella rinegoziazione dei
tassi e comunque nel limite di queste, senza ulteriore onore
per il bilancio dello Stato.
5. Le Regioni possono deliberare il consolidamento delle
posizioni debitorie delle Aziende di cui al comma 3 scadute e
non pagate, già assistite dal concorso pubblico nel pagamento
degli interessi, nel limite delle economie derivanti dalla
rinegoziazione dei tassi, senza oneri ulteriori a carico dei
bilanci regionali. La durata delle operazioni di
consolidamento è variabile in relazione alle disponibilità
finanziarie.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del Tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole e forestali, emana con proprio
decreto le norme di attuazione del presente articolo.
77. 013. (ex 72. 0. 33. seconda versione)
Soro, Ferrari, Giacalone.
(Approvato)
Dopo l'articolo 77 inserire il seguente:
Art. 77- bis. - (Emergenze nel settore agricolo e
zootecnico). - 1. Per fare fronte alle emergenze
determinatesi nel settore agricolo e zootecnico a seguito
delle malattie e della crisi di mercato da essa determinato,
con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le modalità per
l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di
spesa;
a) interventi strutturali e di prevenzione negli
allevamenti degli ovini colpiti dalla malattia della lingua
blu: 15 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli
anni 2002 e 2003;
b) interventi strutturali e di prevenzione dalla
encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti 10 miliardi
per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e
2003;
c) interventi strutturali e di prevenzione negli
impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza
aviaria: 20 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per ciascuno
degli anni 2002 e 2003;
d) interventi strutturali negli impianti viticoli
colpiti da flavescenza dorata: 20 miliardi per il 2001 e 25
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
e) interventi per fronteggiare gli eventi
eccezionali conseguenti alla grave crisi di mercato degli
agrumi: 6 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno
degli anni 2002 e 2003;
f) interventi strutturali negli impianti
frutticoli colpiti dalla malattia della sharka: 5
miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
Conseguentemente:
alla tabella A, voce: Ministero delle politiche
agricole e forestali, apportare le seguenti
variazioni:
2001: -26.000;
2002: -28.000;
2003: -25.000;
alla tabella B, voce: Ministero delle politiche
agricole e forestali, apportare le seguenti
variazioni:
2001: -50.000;
2002: -97.000;
2003: -95.000.
77. 015. (Nuova formulazione) (ex 72. 049).
Rava, Tattarini, Ferrari, Caruano, Cappella, Borrometi,
Finocchiaro Fidelbo, Rabbito, Piscitello,
Pag. 104
Lento, Rizza, Cangemi, Lumia, Scozzari, Giacalone, Capitelli,
Penna, Voglino.
(Approvato)
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77- bis. - 1. Per il finanziamento della legge 2
giugno 1988, n. 218, è autorizzata la spesa di lire 50
miliardi per l'anno 2001.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, apportare la seguente variazione:
2001: - 50.000.
*77. 020 (ex *72. 046). Dedoni, Attili,
Carboni, Altea.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77- bis. - 1. Per il finanziamento della legge 2
giugno 1988, n. 218, è autorizzata la spesa di lire 50
miliardi per l'anno 2001.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, apportare la seguente variazione:
2001: - 50.000.
*77. 021. (ex *72. 047, già 61. 51)
Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi,
Stagno d'Alcontres.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77- bis. - 1. Per il finanziamento della legge 2
giugno 1988, n. 218, è autorizzata la spesa di lire 50
miliardi per l'anno 2001.
Conseguentemente, all'articolo 80, aggiungere la
tabella E, con la seguente voce: legge n. 218 del 1990
(Disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione
patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico)
apportare la seguente variazione:
2001: - 50.000.
77. 022. (ex 72. 048). Dedoni, Attili,
Carboni, Altea.
Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:
Art. 77- bis (Variazioni alla legge 28 ottobre 1999, n.
410) -1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa
semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali
sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui
all'articolo 11";
b) all'articolo 8, al comma 1, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Gli interessi di cui al presente comma
vengono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del
tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40 percento, con
capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base
dei soli interessi legali";1999, n. 144, per ciascuno degli
anni 2001 e 2002.
*77. 023. (Testo così modificato nel corso della
seduta) (ex * 72. 019 seconda versione)
Ferrari.
(Approvato)
Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:
Art. 77- bis (Variazioni alla legge 28 ottobre 1999, n.
410) -1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa
semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali
sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui
all'articolo 11";
Pag. 105
b) all'articolo 8, al comma 1, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Gli interessi di cui al presente comma
vengono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del
tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40 percento, con
capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base
dei soli interessi legali";
*77. 024. (Testo così modificato nel corso della
seduta) (ex *72. 021 seconda versione) Scarpa
Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini,
Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini,
Piva, Marras, Pezzoli, Cosentino.
(Approvato)
Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:
Art. 77- bis (Variazioni alla legge 28 ottobre 1999, n.
410) - 1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa
semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali
sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui
all'articolo 11";
b) all'articolo 8, al comma 1, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Gli interessi di cui al presente comma
vengono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del
tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40 percento, con
capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base
dei soli interessi legali";
*77. 025. (Testo così modificato nel corso della
seduta) (ex * 72. 029 seconda versione)
Peretti, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, D'Alia,
Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.
(Approvato)
Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:
Art. 77- bis (Variazioni alla legge 28 ottobre 1999, n.
410) -1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa
semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali
sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui
all'articolo 11";
b) all'articolo 8, al comma 1, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Gli interessi di cui al presente comma
vengono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del
tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40 percento, con
capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base
dei soli interessi legali";
*77. 031. (Testo così modificato nel corso della
seduta) (ex * 72. 030 seconda versione) Teresio
Delfino, Volonté, Tassone, Cutrufo, Grillo.
(Approvato)
Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:
Art. 77- bis. - (Variazioni alla legge 28 ottobre
1999, n. 410). - 1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa
semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali
sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui
all'articolo 11";
b) all'articolo 8, al comma 1, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Gli interessi di cui al presente comma
vengono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del
tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40 percento, con
capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base
dei soli interessi legali";
*77. 026. (Testo così modificato nel corso della
seduta) Paolo Rubino, Malagnino, Abbaterusso, Caruano.
(Approvato)
Pag. 106
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77- bis. - (Informatizzazione della normativa
vigente) - 1. E' costituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri un fondo destinato al finanziamento di
iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la
classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne
la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini,
nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino
normativo. A favore del fondo è autorizzata la spesa di lire
25 miliardi per il quinquennio 2001-2005 e cinque miliardi per
ciascuno degli anni dal 2001 al 2005. Il programma, le forme
organizzative e le modalità di funzionamento del fondo sono
determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della
Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati.
Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da
soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo
stesso decreto.
Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero
per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti
variazioni:
2001: - 5.000;
2002: - 5.000;
2003: - 5.000.
77. 029. (ex 27. 43.) Cerulli Irelli.
(Approvato)
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77- bis. - (Fondo per il finanziamento dei
piani stralcio di assetto idrogeologico) - 1. Per gli
interventi relativi al finanziamento dei piani stralcio di
assetto idrogeologico, per l'individuazione delle aree a
rischio e per le relative misure di salvaguardia è istituito
un fondo.
2. All'onere derivante dall'attuazione del fondo per
l'anno 2001 è destinato almeno il 4 per cento dei proventi
derivanti dal rilascio delle licenze individuali per il
sistema di comunicazione mobili di terza generazione. Per gli
anni 2002 e 2003 è autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi
annui.
Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella B, voce
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, apportare le seguenti variazioni:
2002: -1.000.000;
2003: -1.000.000.
77. 040 già 68. 02. (ex 63. 06) Zagatti, Bandoli,
Vigni, Debiasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini,
Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vozza.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77- bis. 1. Per il triennio 2001-2003 viene
impegnata la somma annuale di lire 5.000 milioni per la
realizzazione e l'avviamento di linee di collegamento
marittimo dedicate alla mobilità delle persone e delle merci,
in alternativa ai percorsi terrestri, tra i porti della
regione Friuli-Venezia Giulia (della provincia di Trieste) e
le repubbliche di Slovenia e Croazia, limitatamente all'ambito
territoriale della penisola istriana, in attuazione degli
obiettivi di sviluppo economico e sociale di cui alla legge 14
marzo 1977, n. 73 e relativi strumenti allegati, con le
procedure previste all'articolo 8, penultimo comma della
stessa legge. Alla copertura dell'impegno si provvede mediante
riduzione di pari importo della somma prevista al capitolo
7265 4.2.1.4 Ministero dei trasporti e navigazione (punto 15
della Tabella 3 - legge finanziaria 2000).
77. 041 già 72.03. (ex 67. 0. 5). Menia.
Pag. 107
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77- bis. - 1. Per la realizzazione del
quadruplicamento veloce del tratto da Padova a Mestre le gare
europee per l'affidamento dei relativi lavori sono indette
entro il 31 gennaio 2001, facendo salvo il progetto di
tracciato approvato dalla Conferenza dei servizi il 21
dicembre 1998.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1,
2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 e 6.
77. 043. già 72. 15. (ex 67. 15) Rodeghiero,
Chincarini, Bosco, Caparini, Giancarlo Giorgetti.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
1- bis. Al fine di garantire l'ammodernamento della
rete ferroviaria nel Friuli-Venezia Giulia, è concesso nel
triennio 2001-2003 alle Ferrovie dello Stato Spa un
finanziamento straordinario di 10 miliardi di lire per
l'elettrificazione della ferrovia Casarsa-Portogruaro, pari a
3 miliardi per il 2001, 3 miliardi per il 2002 e 4 miliardi
per il 2003.
Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella A, voce
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 6.000;
2002: - 4.000;
2003: - 4.000.
77. 044. già 72. 35. (ex 67. 1) Di Bisceglie,
Ruffino, Prestamburgo.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77- bis. - 1. Nell'ambito del progetto
ferroviario dell'alta capacità, viene previsto il
finanziamento di uno studio per la realizzazione del tratto
Salerno-Reggio Calabria, per un importo pari a 5 miliardi di
lire per ciascuna annualità del triennio 2001-2003, mediante
apposita riduzione degli importi previsti in Tabella D, della
presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella D, legge
n. 662 del 1996, apportare le seguenti modifiche:
2001: - 5.000;
2002: - 5.000;
2003: - 5.000.
77. 042. già 72. 16. (ex 67. 16) Soriero,
Giardiello, Sales, Vozza, Oliverio, Bova, Gaetani, Olivo,
Mauro, Brancati.
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