Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


161714
ALA0812-0027
Allegato A n. 812 del 16 novembre 2000 (ALA13-812)
(suddiviso in 58 Unità Documento)
Unità Documento n.27 (che inizia a pag.58 dello stampato)
...(A.C. 7328-bis - sezione 6) EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 77 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 77.
ZZALA ZZRES ZZALA161100 ZZALA001116 ZZALA001100 ZZALA000000 ZZALA812 ZZ13 ZZTX
                    (Altri interventi). 
     Sopprimere il comma 1.
  77. 1.   (ex  72. 250).  Malavenda.
     Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
       1- bis.  A decorrere dal 10 gennaio 2001 sono
  esonerati dal pagamento del "diritto annuale" in favore delle
  Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di
  cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
  786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e
  successive modifiche ed integrazioni, le aziende e attività
  agricole, gli imprenditori delle restanti attività produttive
  e tutti i professionisti operanti nel settore dei servizi,
  aventi un reddito lordo ai fini IRPEF sino a lire 30 milioni
  risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno
  precedente a quello di riferimento.
  Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1,
  3, 11, 12 e 6.
  77. 2.     (ex  72. 43).  Michielon, Giancarlo
  Giorgetti.
     Sopprimere il comma 2.
  *77. 3.   (ex  *72. 64).  Giancarlo Giorgetti,
  Bosco, Caparini.
     Sopprimere il comma 2.
  *77. 4.   (ex  *72. 15).  Frattini.
  Sopprimere il comma 2.
  *77. 5.    (ex  72. 246).  Malavenda.
     Al comma 2, sostituire le parole:  alla data di
  entrata in vigore della presente legge, siano stati  con le
  seguenti:  per le quali siano.
  77. 6.    (ex  72. 209).  Baccini, Liotta, Follini,
  Casini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati,
  Lucchese, Savelli.
     Al comma 2, dopo le parole:  n. 400  aggiungere le
  seguenti:  sentite la Conferenza Stato città ed autonomie
  locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
  le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  77. 7.    (ex  72. 125).  Giancarlo Giorgetti,
  Faustinelli, Galli.
 
                              Pag. 59
 
     Al comma 2, sostituire le parole:  sono trasferite,
  con le seguenti:  possono essere trasferite dalle
  regioni, previa intesa con il Ministero del tesoro, del
  bilancio e della programmazione economica e,.
  77. 8.    (ex  72. 67).  Giancarlo Giorgetti, Bosco,
  Caparini.
     Al comma 2, sostituire le parole:  a titolo
  gratuito,   in proprietà alla Ferrovie dello Stato Spa
  con le seguenti:  ai sensi del comma 4- ter
  dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 422.
  77. 9.    (ex  72. 65).  Giancarlo Giorgetti, Bosco,
  Caparini.
     Al comma 2, sostituire le parole:  alla Ferrovie
  dello Stato Spa,  con le seguenti:  alle regioni.
  77. 10.    (ex  72. 66).Giancarlo Giorgetti, Bosco,
  Caparini.
     Sopprimere il comma 4.
  *77. 11.    (ex  *72. 243).  Malavenda.
     Sopprimere il comma 4.
  *77. 12.    (ex  *72. 21).  Bonato, Giordani, De
  Cesaris, Edo Rossi, Nardini.
     Sopprimere il comma 4.
  *77. 16.   Paissan, Scalia.
     Sostituire il comma 4 con il seguente:
     4.  Al fine di garantire un più elevato livello di
  sicurezza nelle città è autorizzata la spesa di lire 200
  miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 da
  impegnare per l'installazione di impianti tecnologici di
  videosorveglianza, o comunque destinati alla prevenzione di
  ogni forma di azione illegale.  Le somme relative sono
  assegnate agli enti locali che presentano entro 120 giorni
  dall'entrata in vigore della presente legge un progetto di
  intervento alla segreteria della conferenza Stato-Autonomie
  locali.  I progetti sono esaminati e valutati da un apposito
  nucleo tecnico costituito con decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri nell'ambito delle segreteria della
  conferenza.  La conferenza unificata, con propria
  deliberazione, ripartisce le risorse tra gli enti locali
  aventi diritto.
       Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
  Ministero dell'interno  apportare le seguenti
  variazioni:
       2001: - 200 miliardi;
       2002: - 200 miliardi;
       2003: - 200 miliardi.
  77. 17.   Frattini.
     Al comma 4, sostituire le parole:  200 miliardi
  con le seguenti:  200 milioni.
  77. 13.    (ex  72. 242).  Malavenda.
     Al comma 4, sostituire le parole:  200 miliardi
  con le seguenti:  500 miliardi.
  Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
  77. 247.    (ex  0.72.271.1).  Bono, Armani.
     Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente
  periodo:  Tali somme sono altresì utilizzate, per la parte
  occorrente, per il finanziamento di uno specifico programma
  urgente del ministero della difesa volto a realizzare un
  sistema coordinato di sorveglianza delle coste e delle acque
  territoriali, finalizzato a contrastare i fenomeni di
  immigrazione clandestina verso le regioni centro-meridionali.
  Il programma deve consentire l'utilizzo in forma unitaria, con
  il coordinamento delle forze armate,
 
                              Pag. 60
 
  dei dati rilevati in base alle tecnologie ed ai sistemi in
  uso da parte di tutti i soggetti che effettuano attività di
  controllo in mare e sulle aree costiere interessate.
  77. 14.    (ex  72. 174).  Manzione.
     Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
     4- bis.  Al fine di garantire un maggiore livello di
  sicurezza delle città si prevede lo stanziamento di 210
  miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 da destinare alle
  tecnologie applicate alla sicurezza per le esigenze degli enti
  Locali.
  Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
  77. 20.    (ex  72. 167).  Ascierto, Gasparri, Bono,
  Armani.
     Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
       4- bis.  Al fine di una maggiore qualificazione
  nell'azione di contrasto della criminalità comune ed
  organizzata, sono stanziate lire 20 miliardi per ciascuno
  degli anni 2001 e 2002 per la predisposizione di corsi comuni
  di formazione ed informazione destinati alle Forze di polizia,
  particolarmente mirati all'analisi della situazione e dei
  mutamenti in corso nell'ordine pubblico della regione di
  stanza, nonché allo studio delle possibili azioni di
  contrasto.  Ai corsi, tenuti da personale interno specializzato
  o da docenti esterni di elevata esperienza, accedono non meno
  di 15mila uomini.  Con decreto del Ministro dell'interno, di
  concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro delle
  finanze sono emanate stabilite le modalità di attuazione del
  presente comma.
       Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica,  apportare le seguenti variazioni:
       2001: - 40.000;
       2002: - 27.000.
  77. 151.    (ex  72. 197).  Dalla Chiesa,
  Borrometi.
     Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
     4- bis.  Per le finalità di sviluppo da parte
  dell'industria a tecnologia avanzata - ai sensi e per gli
  effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n.
  321, convertito, con modifiche, dalla legge 8 agosto 1996, n.
  421 - di sistemi ad architettura complessa, ritenuti
  tecnologicamente prioritari dal Comitato di cui all'articolo 2
  della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e l'acquisizione degli
  stessi da parte del Ministero della Difesa secondo le
  procedure di cui all'articolo 2- ter  del decreto-legge 23
  settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 22 novembre 1994, n. 644, sono autorizzati il limite
  d'impegno quindicennale di lire 100 miliardi a decorrere
  dall'anno 2002 e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno
  2003.
  Segue compensazione Forza Italia n. 1.
  77. 15.    (ex  72. 93).  Alessandro Rubino.
     Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
       4- bis.  I progetti nel settore spaziale con
  particolari ricadute commerciali sono individuati dal
  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
  d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica e della difesa.  Per tali progetti il
  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
  concede finanziamenti nelle modalità e con le misure di cui
  alla legge 24 dicembre 1985, n. 808 e successive modifiche -
  all'uopo utilizzando la quota degli stanziamenti definita dal
  Comitato interministeriale per la programmazione economica nel
  quadro delle disponibilità di cui alla citata legge 24
  dicembre 1985, n. 808.
  *77. 18.   (Testo così modificato nel corso della
  seduta)    (ex  72. 5).  Manzini, Migliavacca, Marco
  Fumagalli, Ruggeri, Ortolano, Manzione, Gardiol.
                                                  (Approvato)
 
                              Pag. 61
 
     Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
     4- bis.  I progetti nel settore spaziale con
  particolari ricadute commerciali sono individuati dal
  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
  d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica e della difesa.  Per tali progetti il
  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
  concede finanziamenti nelle modalità e con le misure di cui
  alla legge 24 dicembre 1985, n. 808 e successive modifiche -
  all'uopo utilizzando la quota degli stanziamenti definita dal
  Comitato interministeriale per la programmazione economica nel
  quadro delle disponibilità di cui alla citata legge 24
  dicembre 1985, n. 808.
  *77. 19.   (Testo così modificato nel corso della
  seduta)    (ex  72. 93).  Alessandro Rubino.
     Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
     4- bis.  I progetti nel settore spaziale con
  particolari ricadute commerciali sono individuati dal
  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
  d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica e della difesa.  Per tali progetti il
  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
  concede finanziamenti - nelle modalità e con le misure di cui
  alla legge 24 dicembre 1985, n.  808, e successive modifiche -
  all'uopo utilizzando la quota degli stanziamenti definita dal
  Comitato interministeriale per la programmazione economica nel
  quadro delle disponibililà di cui alla citata legge 24
  dicembre 1985, n. 808.
  * 77. 300.   (Testo così modificato nel corso della
  seduta)   Governo.
     Sopprimere il comma 5.
  **77. 21.    (ex  *72. 81).  Chiappori, Donner,
  Martinelli, Stefani, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.
  Sopprimere il comma 5.
  **77. 22.    (ex  *72. 165. e *72. 166) Pace,
  Antonio Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza,
  Paolone, Proietti.
     Sopprimere il comma 5.
  **77. 23.    (ex 72. 241).  Malavenda.
     Al comma 5, sostituire le parole:  15 miliardi per
  ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003  con le seguenti:
  25 miliardi per l'anno 2001 e di lire 15 miliardi per ciascuno
  degli anni 2002 e 2003.
       Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce:
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica,  apportare la seguente variazione:
       2001: - 10.000.
  77. 24.    (ex  72. 194).  Cambursano, Testa.
     Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:  da
  impiegarsi per la sostituzione di mezzi di trasporto in
  attività da oltre 10 anni da parte delle imprese esercenti
  servizi pubblici di trasporto.
  77. 25.    (ex  72. 164).  Contento, Bono, Armani,
  Antonio Pepe.
     Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
  , finalizzati all'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano
  ed a GPL, come definiti con decreto del Ministro dell'ambiente
  di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed
  artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
  in vigore della presente legge.
  77. 152.    (ex  72. 202).  Testa.
                                                  (Approvato)
     Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
  , vincolati all'acquisto di
 
                              Pag. 62
 
  autoveicoli a minimo impatto ambientale ed a basso consumo
  energetico, come definiti con decreto del Ministro
  dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria,
  commercio ed artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data
  di entrata in vigore della presente legge.
  77. 153.    (ex  72. 205).  Cambursano.
     Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente
  periodo:  Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto
  con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, da
  emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, sono definite le tipologie di
  autoveicoli a minimo impatto ambientale ed a basso consumo
  energetico ammissibili alle agevolazioni di cui al presente
  comma.
  77. 155.    (ex  72. 136).  Casinelli.
     Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo:
  Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il
  Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, sono
  definite le tipologie di autoveicoli a minimo impatto
  ambientale ed a basso consumo energetico ammissibili alle
  agevolazioni di cui al presente comma.
  *77. 26.    (ex  *72. 186).  Zagatti, Bandoli, Vigni,
  De Biasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca
  Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vigni, Vozza.
     Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo:
  Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il
  Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, sono
  definite le tipologie di autoveicoli a minimo impatto
  ambientale ed a basso consumo energetico ammissibili alle
  agevolazioni di cui al presente comma.
  *77. 27.    (ex  *72. 190).  Turroni, Scalia,
  Paissan.
     Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
     5- bis.  A decorrere dal 1^ gennaio 2001 è
  riconosciuto un contributo statale secondo le misure di cui al
  comma 5- ter  per l'acquisto di ciclomotori o motoveicoli
  a due, tre o quattro ruote a trazione elettrica e di
  biciclette a pedalata assistita elettricamente di cui
  all'articolo 6, comma 4, della legge 11 maggio 1999, n. 140.
  Tale contributo viene corrisposto a fronte di uno sconto in
  misura almeno equivalente praticato dal venditore;
     5- ter.  Il contributo di cui al comma 5- bis,  è
  riconosciuto nelle seguenti misure:
       1) ciclomotori e motoveicoli a due ruote a trazione
  elettrica, fino a lire 800.000;
       2) ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote a
  trazione elettrica, fino a lire 4.000.000;
       3) biciclette a pedalata assistita elettricamente, fino
  a lire 400.000.
     5- quater.  Il contributo di cui al comma 5- bis
  è riconosciuto per gli acquisti effettuati da persone fisiche,
  giuridiche, enti pubblici e privati;
     5- quinquies. Il contributo è corrisposto dal
  venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
  Per il rimborso resta fermo quanto disposto dall'articolo 22,
  comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
  Segue compensazione del gruppo Misto-Verdi n. 2.
  77. 28.    (ex  72. 219).  Scalia, De Benetti, Turroni,
  Cento.
     Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
     5- bis.  All'articolo 4, comma 19, della legge 9
  dicembre 1998, n. 426, sostituire le parole "tipologie di
  autoveicoli a minimo impatto ambientale" con le parole
  "tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale"; dopo le
  parole "nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai
  25 mila abitanti" aggiungere le parole "dei comuni che fanno
  parte delle isole minori ove sono aree marine protette, nonché
  dei
 
                              Pag. 63
 
  comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte
  nell'Elenco Ufficiale  Gazzetta Ufficiale  141 del 19
  giugno 1997.
  77. 29.    (ex  72. 220).  Scalia, Turroni, Conte,
  Leone.
                                                  (Approvato)
     Sopprimere il comma 6.
     Conseguentemente, dopo l'articolo 77 aggiungere il
  seguente:
     Art. 77- bis.  -  (Contributo alle imprese
  compensativo dei maggiori costi di produzione sostenuti nelle
  more di realizzazione del programma di metanizzazione della
  Sardegna).  - 1.  Sino all'attuazione del programma di
  metanizzazione della Sardegna previsto dalla legge 31 marzo
  1998, n. 73 ed avviato con la stipula dell'Intesa
  Istituzionale di Programma Stato-Regione Sardegna e relativo
  Accordo di Programma Quadro siglati in data 21 aprile 2000, e,
  comunque, non oltre l'anno 2006, a favore delle imprese che
  svolgono, con impianti situati nella regione Sardegna,
  attività produttive appartenenti alle categorie individuate
  con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e
  dell'Artigianato, d'intesa con il Presidente della Regione,
  che sostengono maggiori costi di produzione come diretta
  conseguenza della mancata attuazione dei programmi di
  metanizzazione, è concesso un credito d'imposta nei limiti
  dell'importo globale dello stanziamento annuo di 25
  miliardi.
     2.  Il credito d'imposta è commisurato alla differenza tra
  il costo sostenuto dalle imprese per l'utilizzo di altri
  combustibili ed il costo che sarebbe stato sostenuto con
  l'utilizzo del gas metano.
     3.  Nei territori della Sardegna in cui sia disponibile,
  nel corso del processo di infrastrutturazione della Sardegna
  finalizzata alla sua metanizzazione, un combustibile gassoso
  in rete il cui costo sia inferiore a quello dei combustibili
  liquidi, il credito d'imposta è concesso solo alle imprese che
  utilizzino il combustibile in rete ed è commisurato alla
  differenza tra il costo sostenuto dalle imprese per l'utilizzo
  di detto combustibile ed il costo che sarebbe stato sostenuto
  con l'utilizzo del gas metano.
     4.  Con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio
  e dell'Artigianato, di concerto con i Ministri delle Finanze e
  del Tesoro, d'intesa con il Presidente della Regione Sardegna,
  sono fissati le modalità e i termini per la fruizione del
  credito d'imposta di cui al primo comma, da utilizzare per il
  versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche
  operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da
  lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo,
  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta
  sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta sul valore
  aggiunto, dovute anche in acconto.
       Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce:
  Ministero del Tesoro, del Bilancio della Programmazione
  economica  apportare le seguenti variazioni:
       2001: - 25.000;
       2002: - 25.000;
       2003: - 25.000.
  77. 30.    (ex  72. 265. e *72. 266).  Cicu, Cuccu,
  Anedda, Aleffi.
     Sopprimere il comma 6.
       Conseguentemente, dopo l'articolo 77 aggiungere il
  seguente:
     Art. 77- bis.  -  (Contributo alle imprese
  compensativo dei maggiori costi di produzione sostenuti nelle
  more di realizzazione  del programma di metanizzazione della
  Sardegna).  - 1.  Sino all'attuazione del programma di
  metanizzazione della Sardegna previsto dalla legge 31 marzo
  1998, n. 73 ed avviato con la stipula dell'Intesa
  Istituzionale di Programma Stato-Regione Sardegna e relativo
  Accordo di Programma Quadro siglati in data 21 aprile 2000, e,
  comunque, non oltre l'anno 2006, a favore delle imprese che
  svolgono, con impianti situati nella regione Sardegna,
  attività produttive
 
                              Pag. 64
 
  appartenenti alle categorie individuate con decreto del
  Ministro dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato,
  d'intesa con il Presidente della Regione, che sostengono
  maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della
  mancata attuazione dei programmi di metanizzazione, è concesso
  un credito d'imposta nei limiti dell'importo globale dello
  stanziamento annuo di 25 miliardi.
     2.  Il credito d'imposta è commisurato alla differenza tra
  il costo sostenuto dalle imprese per l'utilizzo di altri
  combustibili ed il costo che sarebbe stato sostenuto con
  l'utilizzo del gas metano.
     3.  Nei territori della Sardegna in cui sia disponibile,
  nel corso del processo di infrastrutturazione della Sardegna
  finalizzata alla sua metanizzazione, un combustibile gassoso
  in rete il cui costo sia inferiore a quello dei combustibili
  liquidi, il credito d'imposta è concesso solo alle imprese che
  utilizzino il combustibile in rete ed è commisurato alla
  differenza tra il costo sostenuto dalle imprese per l'utilizzo
  di detto combustibile ed il costo che sarebbe stato sostenuto
  con l'utilizzo del gas metano.
     4.  Con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio
  e dell'Artigianato, di concerto con i Ministri delle Finanze e
  del Tesoro, d'intesa con il Presidente della Regione Sardegna,
  sono fissati le modalità e i termini per la fruizione del
  credito d'imposta di cui al primo comma, da utilizzare per il
  versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche
  operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da
  lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo,
  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta
  sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui
  redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in
  acconto.
       Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce:
  Ministero del Tesoro, del Bilancio della Programmazione
  economica  apportare le seguenti variazioni:
       2001: - 25.000;
       2002: - 25.000;
       2003: - 25.000.
  77. 31.    (ex  **72. 267.e **72. 268).Marras,
  Cuccu, Massidda.
     Al comma 6, sostituire le parole:  lire 20 miliardi
  con le seguenti:  lire 30 miliardi.
       Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce:
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica  apportare le seguenti variazioni:
       2001: - 1.336.362;
       2002: - 1.143.862;
       2003: - 864.862.
  77. 32.    (ex  72. 7).  Cuccu, Massidda, Marras,
  Aleffi.
     Al comma 6, aggiungere in fine, le parole:
     Al fine di evitare che le imprese interessate, a causa dei
  ritardi nella notifica alla Commissione dell'Unione Europea,
  perdano i benefici previsti dalla legge n. 73 del 1998 citata
  per l'esercizio 2000, il credito di imposte maturato e non
  compensato nello stesso esercizio, è compensabile nel corso
  dell'esercizio 2001 secondo le modalità previste dalla stessa
  legge.
  77. 313.   La Commissione.
                                                  (Approvato)
     Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
     6- bis.  Per le finalità previste dall'articolo 1,
  comma 3 del decreto-legge n. 8 del 1993, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, concernenti le reti
  di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, è
  autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli
  anni 2001, 2002 e 2003.
 
                              Pag. 65
 
       Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A,
  voce:  Ministero del tesoro, delbilancio e della
  programmazione economica,  apportare le seguenti
  variazioni:
       2001 : - 5.000;
       2002 : - 50.000;
       2003 : - 50.000.
  77. 33.    (ex  72. 59).  Parolo, Formenti, Guido
  Dussin, Terzi, Bosco, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.
     Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
     7- bis.  Per le finalità previste dall'articolo 1,
  comma 3 del decreto-legge n. 8 del 1993, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, concernenti le reti
  di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, è
  autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli
  anni 2001, 2002 e 2003.  In sede di ripartizione dei
  finanziamenti una quota parte pari al 20 per cento del totale
  delle risorse sarà destinata ai comuni non rientranti nel
  piano energetico nazionale per le opere di approvvigionamento
  di energia alternativa al metano.
       Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica,  apportare le seguenti variazioni:
       2001: - 50.000;
       2002: - 50.000;
       2003: - 50.000.
  77. 34.    (ex  72. 60).  Parolo, Formenti, Guido
  Dussin, Terzi, Bosco, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.
     Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
     6- bis.  Per il completamento dell'opera di ripristino
  e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi
  edilizi adibiti al culto delle zone terremotate del
  Friuli-Venezia Giulia, come definiti dal comma 1 dell'articolo
  4 della legge 1^ dicembre 1986, n. 879, è autorizzata
  l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni
  2001, 2002 e 2003;
       Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce:
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica,  apportare le seguenti variazioni:
       2001: - 15.000;
       2002: - 15.000;
       2003: - 15.000.
  77. 35.    (ex  72. 76).  Pittino, Bosco, Fontanini,
  Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
     Sopprimere il comma 7.
  77. 36.    (ex  72. 160).  Bono, Armani, Alberto
  Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Contento, Antonio
  Pepe.
     Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole:  30
  miliardi  con le seguenti:  3 miliardi.
  *77. 37.    (ex  *72. 161).  Bono, Armani, Alberto
  Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
     Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole:  30
  miliardi  con le seguenti:  3 miliardi.
  *77. 38.    (ex *72. 240).  Malavenda.
     Al comma 7,primo periodo, sostituire le parole:  40
  miliardi  con le seguenti:  4 miliardi.
  77. 39.    (ex  72. 239).  Malavenda.
     Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
  *77. 40.    (ex  *72. 162).  Bono, Armani, Alberto
  Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
 
                              Pag. 66
 
     Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
  *77. 41.    (ex  *72. 238).  Malavenda.
     Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
       7- bis.  Il Ministro dell'interno è autorizzato a
  contrarre impegni di spesa per l'ammontare di lire 40 miliardi
  annui al fine di erogare mutui, non superiori a lire150
  milioni, a totale carico dello Stato,per i comuni con
  popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
  Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.
  77. 42.    (ex  72. 282).  Teresio Delfino.
     Sopprimere il comma 8.
  *77. 43.    (ex  *72. 159).  Bono, Armani, Alberto
  Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
     Sopprimere il comma 8.
  *77. 44.    (ex  *72. 237).  Malavenda.
     Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente
  periodo:  Il termine previsto dall'articolo 35 della legge
  17 maggio 1999, n. 144, è prorogato al 31 dicembre 2001.
  77. 45.    (ex  72. 22).  Bonato, Giordano, Boghetta,
  De Cesaris.
     Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
     8- bis.  Per la realizzazione di opere di ampliamento,
  ammodernamento, riqualificazione e completamento necessarie ad
  assicurare un migliore funzionamento e la riduzione
  dell'inquinamento marino e dell'inquinamento acustico prodotto
  da aeromobili civili dell'aeroporto Falcone-Borsellino di
  Palermo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 380
  miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
  dei trasporti e della navigazione, destinata all'aeroporto
  anzidetto, in relazione di lire 80 miliardi per l'anno 2001,
  di lire 150 miliardi per l'anno 2002 e di lire 150 miliardi
  per l'anno 2003.  Con decreto del Ministro dei trasporti e
  della navigazione da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
  di entrata in vigore della presente legge, verranno definite
  le procedure da adottare per la stipula, ai sensi
  dell'articolo 2, comma 202, lettera  c),  della legge 23
  dicembre 1996, n. 662, di un accordo di programma quadro con
  l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la società di
  gestione dell'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo per la
  individuazione, progettazione e realizzazione delle opere di
  cui al comma precedente.  Una quota non superiore al cinque per
  cento delle somme assegnate saranno rese immediatamente
  disponibili per la progettazione delle opere individuate.
       Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce:
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica  apportare le seguenti variazioni:
       2001: - 80.000;
       2002: - 150.000;
       2003: - 150.000;
  77. 48.    (ex  72. 123).  Cascio.
     Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
     8- bis.  Per la realizzazione di opere di ampliamento,
  ammodernamento, riqualificazione e completamento necessarie ad
  assicurare un migliore funzionamento e la riduzione
  dell'inquinamento marino e dell'inquinamento acustico prodotto
  da aeromobili civili dell'aeroporto Falcone-Borsellino di
  Palermo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500
  miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
  dei trasporti e della navigazione, destinata all'aeroporto
  anzidetto, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli
  anni dal 2001 al 2010.  Con decreto del Ministro dei trasporti
  e della navigazione da emanarsi entro sessanta giorni dalla
  data di entrata
 
                              Pag. 67
 
  in vigore della presente legge, verranno definite le
  procedure da adottare per la stipula, ai sensi dell'articolo
  2, comma 202, lettera  c),  della legge 23 dicembre 1966,
  n. 662, di un accordo di programma quadro con l'Ente nazionale
  per l'aviazione civile (ENAC) e la società di gestione
  dell'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo per la
  individuazione, progettazione e realizzazione delle opere di
  cui al comma precedente.  Una quota non superiore al cinque per
  cento delle somme assegnate saranno rese immediatamente
  disponibili per la progettazione delle opere individuate.
       Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce:
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica  apportare le seguenti variazioni:
       2001: - 50.000;
       2002: - 50.000;
       2003: - 50.000;
  77. 49.    (ex  72. 124).  Cascio.
     Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
     8- bis.  Al fine di consentire il potenziamento dei
  collegamenti ferroviari e la costruzione di  cargocity
  all'aeroporto internazionale di Malpensa 2000 è autorizzata la
  spesa di lire 50 miliardi per il 2001 e lire 100 miliardi
  annui per il 2002 e il 2003.
       Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce:
  Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica,  apportare le seguenti variazioni:
       2001: - 50.000;
       2002: - 100.000;
       2003: - 100.000.
  77. 50.    (ex  72. 231).  Guerra, Bartolich, Buffo,
  Capitelli, Rebecchi, Marco Fumagalli, Pezzoni, Raffaldini,
  Salvati, Stelluti, Targetti, Trabattoni, Duilio.
     Sopprimere il comma 9.
  *77. 51.    (ex  *72. 23).  Bonato, Giordano,
  Boghetta, De Cesaris.
     Sopprimere il comma 9.
  *77. 52.    (ex  *72. 236).  Malavenda.
     Sostituire il comma 9 con il seguente:
     9.  Al fine di potenziare l'attività sportiva e la
  promozione dello sport viene concesso un contributo
  straordinario di 200 miliardi di cui 30 miliardi attribuiti al
  CONI e 170 miliardi ripartiti tra le organizzazioni e le
  associazioni di promozione sportiva che operino in almeno
  quattro regioni.  I criteri per la ripartizione tra le
  organizzazioni e le associazioni verranno definiti attraverso
  apposito decreto del competente Ministero.
  77. 53.    (ex  72. 53).  Bianchi Clerici,
  Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.
     Al comma 9, dopo le parole:  dell'attività sportiva
  aggiungere le seguenti:  , con particolare riguardo
  all'incentivazione della pratica sportiva giovanile,.
  77. 54.    (ex  72. 79).  Bianchi Clerici,
  Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.
     Al comma 9, sostituire le parole:  200 miliardi
  con le seguenti:  200 milioni.
  77. 56.    (ex  72. 235).  Malavenda.
     Al comma 9, sostituire le parole:  200 miliardi
  con le parole:  300 miliardi.
       Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
  Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica
  apportare le seguenti variazioni:
       2001: - 100 miliardi.
  77. 55.    (ex  72. 25).  Aracu, Frattini.
 
                              Pag. 68
 
     Al comma 9, sostituire le parole:  200 miliardi per
  l'anno 2001  con le seguenti:  220 miliardi, 20 dei quali
  da destinare ai programmi relativi allo sport sociale per
  l'anno 2001.
       Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica  apportare le seguenti variazioni:
       2001: - 20.000;
       2002: - 20.000;
       2003: - 20.000.
  77. 60.    (ex  72. 74.  seconda versione)
  Lucà, Giannotti, Battaglia, Chiusoli, Lucidi, Riva.
     Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
     9- bis.  Per le stesse finalità di cui al comma
  precedente è autorizzata la concessione alla Cassa di
  previdenza per l'assicurazione degli sportivi la somma di lire
  40 miliardi per l'anno 2001.
       Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
  Ministero degli affari esteri,  apportare le seguenti
  variazioni:
       2001: - 20.000.
  77. 62.   (Testo così modificato nel corso della seduta)
     (ex  72. 16).  Possa, Armani, Repetto, Gasparri.
                                                  (Approvato)
     Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
     9- bis.  Per la promozione e lo sviluppo della pratica
  sportiva delle persone disabili è autorizzata la concessione
  alla FISD, Federazione Italiana Sport Disabili, di un
  contributo straordinario di lire 500 milioni per l'anno
  2001.
       Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C,voce:
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica, legge n. 205 del 2000,  apportare le seguenti
  variazioni:
       2001: - 500.
  77. 58.    (ex  72. 37).  Battaglia, Giacco,
  Caccavari, Dedoni, Giannotti, Saia, Lucà, Riva.
                                                  (Approvato)
            Subemendamenti all'emendamento 77.301
                         del Governo
       Modificare gli importi come segue:  800 milioni
  con:  1 miliardo.
       Conseguentemente, modificare gli importi come
  segue:
       2001: - 1 miliardo;
       2002: - 1 miliardo;
       2003: - 1 miliardo.
  Gruppo parlamentare Misto-CDU.
  0. 77. 301. 1.   Teresio Delfino, Volontè, Tassone.
     Per l'attuazione della Convenzione delle Alpi, nel biennio
  di Presidenza italiana è autorizzata la spesa di 2
  miliardi.
     Conseguentemente ridurre di pari importo l'accantonamento
  di Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica, parzialmente utilizzando lo
  stanziamento congiunto AS. 3833, AC. 7280.
  0. 77. 301. 2.  Guerra, Vigni.
     Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
     9- bis.  A partire dal 2001 è concesso al Club Alpino
  Italiano un contributo annuo
 
                              Pag. 69
 
  di lire 800 milioni per le attività di soccorso alpino,
  nonché un contributo annuo di lire 200 milioni al Centro
  nazionale di studi leopardiani per il finanziamento delle
  attività svolte.
       Conseguentemente in Tabella A, voce  Ministero degli
  affari esteri,  ridurre gli accantonamenti come segue
  (milioni di lire):
       2001: - 1.000;
       2002: - 1.000;
       2003: - 1.000.
  77. 301  (Nuova formulazione).   Governo.
     Al comma 10, sostituire le parole da:  10 miliardi
  per l'anno 2001  fino alla fine del comma,   con le
  seguenti:  80 miliardi per il 2001 e 80 miliardi a decorrere
  dal 2002.
       Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica  apportare le seguenti variazioni:
       2001: - 70.000;
       2002: - 60.000
  *77. 64.    (ex  *72. 222).Rossiello, Leccese.
     Al comma 10, sostituire le parole da:  10 miliardi
  per l'anno 2001  fino alla fine del comma,   con le
  seguenti:  80 miliardi per il 2001 e 80 miliardi a decorrere
  dal 2002.
       Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica  apportare le seguenti variazioni:
       2001: - 70.000;
       2002: - 60.000.
  *77. 65.   Malagnino, Faggiano, Luongo, Stanisci,
  Mastroluca, Abaterusso.
     Al comma 10, sostituire le parole da:  10 miliardi
  per l'anno 2001  fino alla fine del comma,   con le
  seguenti:  80 miliardi per il 2001 e 80 miliardi a decorrere
  dal 2002.
       Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica  apportare le seguenti variazioni:
       2001:  - 70.000;
       2002: - 60.000.
  *77. 67.   (vedi 72. 253) Molinari, Servodio,
  Casilli.
       Al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:
       a)  Il comma 10 è soppresso e sostituito dal
  seguente:
     La parola "quaranta" nel penultimo periodo del comma 10
  dell'articolo 27 della legge n. 488/1999 è sostituita dalla
  parola "ottanta".
       b)    inserire i seguenti commi:
       10-bis.  L'erogazione avverrà entro il 30 settembre
  di ciascun anno.  In caso di ritardi procedurali, alle singole
  emittenti risultanti dalla graduatoria formata dai comitati
  regionali per le comunicazioni, ovvero se non ancora
  costituiti dai comitati regionali per i servizi
  radiotelevisivi, verrà erogato entro il predetto termine del
  30 settembre un acconto, salvo conguaglio, pari al novanta per
  cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul
  totale di competenza dell'anno di erogazione.  Il bando di
  concorso previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto
  ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, concernente il
  regolamento recante norme per la concessione alle emittenti
  televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45 della
  legge 23 dicembre 1998, n. 448, è emanato entro il 31 gennaio
  di ciascun anno.  E' abrogata la lettera  a)  del comma 1
  dell'articolo 2 del predetto decreto ministeriale 21 settembre
  1999, n. 378.
       l0-ter.  Le riduzioni tariffarie relative alle utenze
  telefoniche e ai consumi di energia elettrica di cui
  all'articolo 11,
 
                              Pag. 70
 
  comma 1, lettera  a),  della legge 25 febbraio 1987, n.
  67, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
  direttamente applicate in bolletta a favore delle imprese dì
  radiodiffusione televisiva".
       All'onere si provvede Tabella B:  Ministero
  comunicazioni:
       2001: - 30 mld.;
       2002: - 20 mld.;
       2003: - 20 mld.
  77. 66.   (Nuova formulazione)   Monaco, Cambursano,
  Testa.
                                                  (Approvato)
     Al comma 10, sostituire le parole:  10 miliardi per
  l'anno 2001 e di lire 20 miliardi  con le seguenti:  80
  miliardi per il 2001 e 80 miliardi.
       Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica  apportare le seguenti variazioni:
       2001: - 70.000;
       2002: - 60.000;
       2003: - 60.000.
  77. 63.   Bastianoni.
     Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
       10- bis.  Le riduzioni tariffarie relative alle
  utenze telefoniche e ai consumi di energia elettrica di cui
  all'articolo 11, comma 1, lettera  a),  della legge 25
  febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni ed
  integrazioni, sono direttamente applicate in bolletta a favore
  delle imprese di radiodiffusione televisiva.
  **77. 72.    (vedi 72. 223)  Rossiello, Leccese.
     Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
       10- bis.  Le riduzioni tariffarie relative alle
  utenze telefoniche e ai consumi di energia elettrica di cui
  all'articolo 11, comma 1, lettera  a),  della legge 25
  febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni ed
  integrazioni, sono direttamente applicate in bolletta a favore
  delle imprese di radiodiffusione televisiva.
  **77. 73.    (vedi 72. 257.) Servodio, Molinari.
     Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
       10- bis.  Le riduzioni tariffarie relative alle
  utenze telefoniche e ai consumi di energia elettrica di cui
  all'articolo 11, comma 1, lettera  a),  della legge 25
  febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni ed
  integrazioni, sono direttamente applicate in bolletta a favore
  delle imprese di radiodiffusione televisiva.
  **77. 74.   Malagnino, Faggiano, Stanisci, Mastroluca,
  Abbaterusso.
     Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
       10- bis.  Le riduzioni tariffarie relative alle
  utenze telefoniche e ai consumi di energia elettrica di cui
  all'articolo 11, comma 1, lettera  a),  della legge 25
  febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni ed
  integrazioni, sono direttamente applicate in bolletta a favore
  delle imprese di radiodiffusione televisiva.
  **77. 248.  (vedi 72. 131) Bastianoni.
     Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
       11- bis.  Le misure di sostegno all'emittenza locale
  previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre
  1998, n. 448, come modificato dell'articolo 27,
 
                              Pag. 71
 
  comma 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
  incrementate di lire 80 miliardi a decorrere dall'anno
  2001.
       Conseguentemente all'articolo 80, comma 1, tabella A,
  voce:  Ministero del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica,  apportare le seguenti
  variazioni:
       2001: - 80.000;
       2002: - 80.000;
       2003: - 80.000.
  *77. 56.    (ex  72. 175).  Manzione, Apolloni, De
  Franciscis, Del Giudice, Ricci.
     Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
       11- bis.  Le misure di sostegno all'emittenza locale
  previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre
  1998, n. 448, come modificato dall'articolo 27, comma 10 della
  legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono incrementate di lire 80
  miliardi a decorrere dall'anno 2001.
       Conseguentemente all'articolo 80, comma 1, tabella A,
  voce:  Ministero del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica,  apportare le seguenti
  variazioni:
       2001: - 80.000;
       2002: - 80.000;
       2003; - 80.000.
  *77. 57.    (ex  *72. 222).  Leccese, Rossiello.
     Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
       11- bis.  Le misure di sostegno all'emittenza locale
  previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre
  1998, n. 448, come modificato dall'articolo 27, comma 10 della
  legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono incrementate di lire 80
  miliardi a decorrere dall'anno 2001.
       Conseguentemente all'articolo 80, comma 1, tabella A,
  voce:  Ministero del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica,  apportare le seguenti
  variazioni:
       2001: - 80.000;
       2002: - 80.000;
       2003: - 80.000.
  *77. 61.    (ex  *72. 259).  Iacobellis.
     Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
       11- bis.  Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto
  del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378 in
  materia di emittenza televisiva locale, è sostituito dal
  seguente:
       " 1.  I termini procedimentali e le modalità di
  erogazione dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3,
  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono quelli determinati
  nel decreto 29 settembre 2000 del Ministro delle
  comunicazioni, concernente Bando di concorso previsto
  dall'articolo 1 del decreto del Ministero delle comunicazioni
  21 settembre 1999, n. 378, per l'attribuzione alle emittenti
  locali dei contributi di cui all'articolo 45, comma 3, della
  legge 23 dicembre 1998, n. 448 riferiti, per ogni anno di
  competenza, ai dati relativi al triennio precedente o comunque
  a quelli più recenti già approvati e disponibili.  L'erogazione
  avverrà entro il 30 settembre di ogni anno.  La lettera
  h)  del comma 2 dell'articolo 1 del decreto 21 settembre
  2000 del Ministro delle comunicazioni è soppressa".
  **77. 69.    (ex  72. 224) Rossiello, Leccese.
     Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
       11- bis.  Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto
  del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378 in
  materia di emittenza televisiva locale, è sostituito dal
  seguente:
 
                              Pag. 72
 
       " 1.  I termini procedimentali e le modalità di
  erogazione dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3,
  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono quelli determinati
  nel decreto 29 settembre 2000 del Ministro delle
  comunicazioni, concernente Bando di concorso previsto
  dall'articolo 1 del decreto del Ministero delle comunicazioni
  21 settembre 1999, n. 378, per l'attribuzione alle emittenti
  locali dei contributi di cui all'articolo 45, comma 3, della
  legge 23 dicembre 1998, n. 448 riferiti, per ogni anno di
  competenza, ai dati relativi al triennio precedente o comunque
  a quelli più recenti già approvati e disponibili.  L'erogazione
  avverrà entro il 30 settembre di ogni anno.  La lettera
  h)  del comma 2 dell'articolo 1 del decreto 21 settembre
  2000 del Ministro delle comunicazioni è soppressa".
  **77. 70.    (ex  72. 254) Servodio, Molinari.
     Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
       11- bis.  Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto
  del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378 in
  materia di emittenza televisiva locale, è sostituito dal
  seguente:
       " 1.  I termini procedimentali e le modalità di
  erogazione dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3,
  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono quelli determinati
  nel decreto 29 settembre 2000 del Ministro delle
  comunicazioni, concernente Bando di concorso previsto
  dall'articolo 1 del decreto del Ministero delle comunicazioni
  21 settembre 1999, n. 378, per l'attribuzione alle emittenti
  locali dei contributi di cui all'articolo 45, comma 3, della
  legge 23 dicembre 1998, n. 448riferiti, per ogni anno di
  competenza, ai dati relativi al triennio precedente o comunque
  a quelli più recenti già approvati e disponibili.  L'erogazione
  avverrà entro il 30 settembre di ogni anno.  La lettera
  h)  del comma 2 dell'articolo 1 del decreto 21 settembre
  2000 del Ministro delle comunicazioni è soppressa".
  **77. 71.   Malagnino, Faggiano, Luongo, Stanisci,
  Mastroluca, Abbaterusso.
     Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
       11- bis.  Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto
  del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378 in
  materia di emittenza televisiva locale, è sostituito dal
  seguente:
       " 1.  I termini procedimentali e le modalità di
  erogazione dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3,
  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono quelli determinati
  nel decreto 29 settembre 2000 del Ministro delle
  comunicazioni, concernente  Bando di concorso previsto
  dall'articolo 1 del decreto del Ministero delle comunicazioni
  21 settembre 1999, n. 378, per l'attribuzione alle emittenti
  locali dei contributi di cui all'articolo 45, comma 3, della
  legge 23 dicembre 1998, n. 448  riferiti, per ogni anno di
  competenza, ai dati relativi al triennio precedente o comunque
  a quelli più recenti già approvati e disponibili.  L'erogazione
  avverrà entro il 30 settembre di ogni anno.  La lettera
  h)  del comma 2 dell'articolo 1 del decreto 21 settembre
  2000 del Ministro delle comunicazioni è soppressa".
  **77. 75.    (ex  72. 129).Bastianoni.
     Al comma 12, sostituire le parole da:  del
  Mezzogiorno  fino a:  n. 784  con le seguenti:  in
  tutto il territorio nazionale.
  77. 76.   (ex  72. 57).  Frosio Roncalli.
     Al comma 12, dopo la parola:  Mezzogiorno
  aggiungere le seguenti:  anche per i comuni che hanno
  provveduto tardivamente agli adempimenti richiesti per la
  concessione dei contributi in conto capitale.
  77. 77.   (ex  72. 157).  Pace, Antonio
  Pepe.
 
                              Pag. 73
 
       All'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000,
  n. 164, è aggiunto il seguente comma:
     10- bis.  Per le concessioni e gli affidamenti in
  essere per la realizzazione delle reti e la gestione della
  distribuzione del gas metano ai sensi dell'articolo 11 della
  legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e
  integrazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n.
  266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio n.
  144, il periodo transitorio disciplinato dal comma 7, decorre,
  tenuto conto del tempo necessario alla costruzione delle reti,
  trascorsi due anni dalla data dei decreto del Ministero del
  tesoro di concessione del contributo.
       All'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000,
  n. 164, è aggiunto il seguente comma:
     6- bis.  Per l'ammissibilità ai contributi di cui
  all'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come
  modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n.
  144, i soggetti titolari di una concessione per la costruzione
  degli impianti e per la gestione dei servizio di distribuzione
  del gas sono tenuti a dare conferma ai Comuni dell'esecuzione
  della concessione stessa entro due mesi dalla data di
  pubblicazione delle nuove tariffe di distribuzione del gas
  determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai
  sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 23
  maggio 2000, n. 164.  Trascorso tale termine, la concessione si
  intende risolta e i Comuni possono procedere ad una gara per
  l'affidamento ad altro concessionario, ferme restando la
  validità delle domande di contributo presentate per
  l'ottenimento dei benefici di cui alle leggi sopra indicate e
  l'ammontare dei contributi eventualmente già determinati.  Nel
  caso di bacini di utenza non sono ammissibili rinunce parziali
  da parte del concessionario.  Il termine per la presentazione
  delle domande di contributo e prorogato al 30 giugno 2001.
  77. 80    (Nuova formulazione)   Boccia, Romano
  Carratelli, Abbate, Angelici, Borrometi, Casilli, Casinelli,
  Cerulli Irelli, Giacalone, Domenico Izzo, Molinari, Palma,
  Mario Pepe, Piccolo, Scozzari, Servodio, Sinisi, Tuccillo.
                                                  (Approvato)
     Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
       12- bis.  Al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28
  gennaio 1994, n. 84, le parole: "al netto delle rinfuse
  liquide" sono sostituite dalle seguenti: "al netto del novanta
  per cento delle rinfuse liquide".
  77. 79.   (Testo così modificato nel corso della seduta)
     (ex  72. 198.  terza versione)  Piscitello.
                                                  (Approvato)
     Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
       12- bis.  A valere sulle risorse di cui alla legge
  30 giugno 1998, n. 208, il CIPE destina la somma di lire 80
  miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le
  prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale
  promozionale delle aree interne del Mezzogiorno approvato con
  deliberazione CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, e di lire 20
  miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la
  prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale
  forestazione in Campania approvato con deliberazione del CIPE
  n. 132 del 6 agosto 1999.
  77. 92.    (ex  72. 263) Di Fonzo, Sales.
     Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
       12- bis.  Ai fini della realizzazione di opere
  irrigue a rilevanza nazionale o interregionale, finalizzate
  alla mitigazione della carenza idrica del territorio agricolo
  del Mezzogiorno, a valere sulle risorse di cui alla legge 30
  giugno 1998, n. 208, il CIPE destina la somma di lire 980
  miliardi,
 
                              Pag. 74
 
  di cui 240 miliardi per l'anno 2001 e lire 370 miliardi per
  ciascuno degli anni 2002 e 2003, secondo le modalità previste
  dall'articolo 15 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
  convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341.
  77. 93.   (ex  72. 262).  Di Fonzo, Sales.
     Al comma 13, dopo le parole:  della programmazione
  economica  aggiungere la seguente:  anche.
  77. 82.   (ex  72. 234).  Malavenda.
     Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
       13- bis.  Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1,
  2 e 3 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive
  modificazioni, si applicano anche alla richiesta di
  concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108.
  In tali casi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14,
  comma 10, primo periodo, della suddetta legge n. 108 del 1996,
  le domande di concessione del mutuo devono essere presentate o
  ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge.
     Le disposizioni dell'articolo 24, commi 2 e 3, della legge
  23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si
  applicano anche alle domande di concessione dell'elargizione e
  del mutuo presentate dopo l'entrata in vigore della predetta
  legge ma antecedentemente alla entrata in vigore del
  regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente
  della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi
  dannosi denunciati o accertati in tale periodo.  Qualora sulle
  suddette domande di concessione dell'elargizione e del mutuo
  sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo di
  tempo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente,
  nei termini di centoventi giorni e di centottanta giorni che
  ricominciano a decorrere dall'entrata in vigore della presente
  legge.
     Qualora per gli eventi dannosi di cui al precedente comma
  4 i termini di presentazione delle domande indicati
  dall'articolo 13 della legge n. 44 del 1999 e dell'articolo 14
  della legge n. 108 del 1996 siano in corso o già scaduti alla
  data di entrata in vigore del predetto regolamento di
  attuazione, le relative istanze di concessione
  dell'elargizione e del mutuo, ove non siano state
  tempestivamente presentate, possono essere presentate,
  rispettivamente, entro centoventi giorni e entro centottanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge.
  77. 84.    (ex  72. 90).  Lucidi, Crucianelli.
                                                  (Approvato)
       Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
     Le concessioni connesse alla realizzazione delle opere di
  distribuzione urbana e territoriale del gas metano ai sensi
  dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e
  successive modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7
  agosto 1997, n. 266, sono mantenute, limitatamente
  all'attività di distribuzione, per la durata in esse stabilita
  e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
  77. 81.   (ex  72.19) De Simone, Bonito,
  Rizza.
     Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
       13- bis.  All'articolo 14, comma 2, della legge 7
  marzo 1996, n. 108, la parola: "quinquennio" è sostituita
  dalla seguente: "decennio".  Tale modifica opera anche per i
  mutui concessi precedentemente alla data di entrata in vigore
  della presente legge, relativamente alle somme non ancora
  restituite dal beneficiano.
  77. 85.    (ex  72. 91).  Lucidi, Crucianelli.
                                                  (Approvato)
 
                              Pag. 75
 
     Sopprimere il comma 14.
  *77. 86.    (ex  *72. 233).  Malavenda.
     Sopprimere il comma 14.
  *77. 87.    (ex  *72. 153).  Bono, Armani, Alberto
  Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
     Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
       14- bis.  All'articolo 25, comma 7, del decreto
  legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le parole: "ventiquattro
  mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi".
       Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
  Ministero del tesoro,   del bilancio e della
  programmazione economica  apportare le seguenti
  variazioni:
       2001: - 20.000;
       2002: - 20.000;
       2003: - 20.000.
       Conseguentemente, al medesimo articolo, tabella D,
  voce:  legge n. 448 del 1998:  Misure - articolo 52, comma 1:
  Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria 6.2.1.16
  - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7800)  apportare le
  seguenti variazioni:
       2001: - 180.000;
       2002: - 180.000.
       2002: - 180.000.
  77. 83.    (ex  72. 82).  Chiappori, Donner,
  Martinelli, Stefani, Giancarlo Giorgetti, Colombo.
     Sopprimere il comma 15.
  77. 88.    (ex  72. 152).  Bono, Armani, Alberto
  Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
     Al comma 16, sostituire le parole:  delle aziende di
  trasporto pubblico locale  con le seguenti:  dei servizi
  di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni a
  statuto ordinario e da queste certificati entro 60 giorni
  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  77. 90.   Bosco, Chincarini, Caparini, Giancarlo
  Giorgetti.
     Al comma 16, dopo le parole:  relativi all'anno 1999
  aggiungere le seguenti:  nonché per il risanamento
  tecnico-economico di cui all'articolo 2, comma 8, della legge
  18 giugno 1998, n. 194.
  Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e
  6.
  77. 89.   Chincarini, Bosco, Caparini, Giancarlo
  Giorgetti.
       Al comma 18, sostituire le parole da:  Per il
  finanziamento  fino a:  legge 23 dicembre 1996, n. 662
  con le seguenti:  Ai fini dell'espletamento delle
  funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica
  conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 60 del decreto
  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad incremento delle risorse
  di cui all'articolo 61 del medesimo decreto legislativo.
  77. 94.   Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi,
  Giancarlo Giorgetti.
       Al comma 18, sostituire le parole:  di
  riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2, comma 65,
  lettera  a)   con le seguenti:  regionali di cui
  all'articolo 2, comma 63, lettera  d).
  77. 95.   Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi,
  Giancarlo Giorgetti.
       Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole da:
  Per il finanziamento delle iniziative  fino a:  della
  medesima legge  con le seguenti:  Ai fini
  dell'espletamento delle funzioni in materia di edilizia
  residenziale
 
                              Pag. 76
 
  pubblica conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 60 del
  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad incremento delle
  risorse di cui all'articolo 61 del medesimo decreto
  legislativo
       Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le
  parole:  Per l'attuazione delleiniziative di cui alla citata
  lettera  b) con le seguenti:  Per le medesime finalità.
  77. 97.   Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi,
  Giancarlo Giorgetti.
     Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole:
  100 miliardi per il 2001  con le seguenti:  400 miliardi
  per il 2001 di cui 350 miliardi limitatamente alla lettera
  c)  del comma 63 dell'articolo 2.
  Seguono compensazioni del Gruppo Misto Rifondazione
  Comunista
  77. 98.   Bonato, Giordano, De Cesaris.
     Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole da:
  delle iniziative  fino a:  della medesima legge  con le
  seguenti:  dei programmi regionali di recupero urbano, di
  cui all'articolo 2, comma 63, lettera  d),  della legge 23
  dicembre 1996, n. 662.
       Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le
  parole:  lettera  b) con le seguenti:  lettera
  d).
  77. 99.   Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi,
  Giancarlo Giorgetti.
     Al comma 19, sopprimere il secondo periodo.
     Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella C, alla
  voce:  Ministero dei lavori pubblici, legge n. 431 del 1998,
  Disciplina delle locazioni, apportare la seguente
  variazione:
       2002: + 80.000.
  77. 201.   (ex  70. 29) Parolo, Formenti,
  Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.
     Al comma 19, secondo periodo, sostituire le parole:
  è altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di
  lire 80 miliardi per il 2002  con le seguenti:  sono
  altresì autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50
  miliardi per il 2001, 130 miliardi per il 2002 e 50 miliardi
  per il 2003.
  77. 200.     (ex  70. 11.) Bonato, Giordano, De
  Cesaris.
       Al comma 22, sostituire le parole:  80 miliardi
  con le seguenti:  100 miliardi.
       Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce:
  Ministero delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999,
  articolo 70, comma 2 (Agenzia delle entrate),  apportare la
  seguente variazione:
       2001: - 20.000.
  77. 202.   (ex  Tab.  C 18.) Cerulli Irelli.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Il primo e il secondo comma dell'articolo 2 della
  legge 18 ottobre 1955 n. 908 sono sostituiti dai seguenti:
       "1.  Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla
  concessione di mutui per la costruzione, riattivazione,
  trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti
  industriali ed aziende artigiane, per costruzioni navali, per
  attività turistico-alberghiere e per altre iniziative
  necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione dei
  lavori pubblici, nonché per una quota fino al venti per cento
  della consistenza patrimoniale del Fondo, per il finanziamento
  della costruzione di alloggi di tipo popolare, realizzati da
  parte degli enti previsti dall'articolo 16 del testo unico 28
  aprile 1938, n. 1165 e dei soggetti di cui all'articolo 18
  della legge 5 agosto 1978, n. 457.
 
                              Pag. 77
 
       2.  Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente
  articolo, i mutui sono ammortizzabili nel periodo massimo di
  15 anni e non possono superare il 50 per cento della spesa
  necessaria per la realizzazione dei progetti finanziari; i
  finanziamenti per iniziative industriali e artigiane e per
  attività turistico-alberghiera possono essere concessi al 70
  per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei
  progetti; le eventuali perdite sono a carico del Fondo e degli
  istituti incaricati dei finanziamenti ai sensi del successivo
  articolo 3 nella misura, rispettivamente dell'80 e del 20 per
  cento".
  77. 118.   (ex  72. 20).  Prestamburgo, Di
  Bisceglie, Ruffino.
                                                  (Approvato)
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Per la realizzazione del programma "Genova città
  europea della cultura - 2004" è autorizzata la spesa di 1
  miliardo per ciascun degli anni 2001, 2002 e 2003.  E' altresì
  autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 3
  miliardi a decorrere dal 2001 quale concorso dello Stato agli
  oneri derivanti da mutui, o altre operazioni finanziarie che
  il comune di Genova è autorizzato ad effettuare per interventi
  di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale su
  propri beni di valore storico artistico.
       Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, alla
  voce:  Ministero del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica,  apportare le seguenti
  variazioni:
       2001: - 8.000;
       2002: - 6.000;
       2003: - 4.000.
  77. 120.   (ex  72. 31).  Burlando, Bolognesi,
  Repetto, Marongiu, Acquarone, Di Rosa, De Benetti
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Il programma speciale di reindustrializzazione di cui
  all'articolo 5 del decreto-legge 1^ aprile 1989, n. 120,
  convertito con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.
  181, viene integrato con la previsione dello sviluppo di un
  polo di attività industriali ad alta tecnologia nel territorio
  del Comune di Genova.  Per finanziare gli interventi previsti
  da tale integrazione è autorizzata la spesa di 30 miliardi per
  ciascun degli anni 2001, 2002 e 2003.
       Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, alla
  voce  Ministero del Tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica,  apportare le seguenti
  variazioni:
       2001: - 30.000;
       2002: - 30.000;
       2003: - 30.000.
  77. 119.   (ex  72. 56).  Burlando, Di Rosa.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Per la realizzazione delle infrastrutture per la
  mobilità al servizio del nuovo Polo esterno della Fiera di
  Milano è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il 2001
  e lire 100 miliardi annui per il 2002 e per il 2003.
       Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce:
  Ministero dei Lavori Pubblici  apportare le seguenti
  variazioni:
       2001: - 100.000;
       2002: - 133.000;
       2003: - 100.000.
  77. 246.   (ex  72. 229).  Guerra, Bartolich,
  Buffo, Capitelli, Rebecchi, Fumagalli, Pezzoni, Raffaldini,
  Salvati, Stelluti, Targetti, Trabattoni, Duilio.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Per i produttori di vino DOCG, DOC, IGT è previsto uno
  stanziamento di lire 10 miliardi per il miglioramento
  varietale
 
                              Pag. 78
 
  delle produzioni.  In particolare, è consentito per i mosti e
  per i vini ottenuti il passaggio dal livello di
  classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC
  a IGT).  E' inoltre consentito il passaggio: da una DOCG ad
  un'altra DOCG; da una DOC ad un'altra DOC; da una IGT ad
  un'altra IGT; purché le denominazioni di origine e le
  indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio
  orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il
  prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione
  prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa
  rispetto a quella di provenienza.
  Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
  77. 142.    (ex  72. 42).Dozzo, Anghinoni, Vascon,
  Giancarlo Giorgetti.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Dopo la lettera  b)  del comma 2 dell'articolo 10
  del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 è aggiunta la
  seguente:
         " b-  bis)  soggetti frequentanti scuole
  materne non statali, al fine di consentirne l'educazione, lo
  sviluppo della personalità, l'assistenza e la preparazione
  alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera
  della famiglia".
  Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1,
  3, 11, 12 e 6.
  77. 143.     (ex  72. 49).  Giancarlo Giorgetti,
  Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Nell'anno scolastico 2001-2002, al fine di garantire
  la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore
  degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico è autorizzata
  la spesa di lire 200 miliardi da ripartire tra le regioni in
  proporzione al prodotto interno lordo di ciascuna regione.  Le
  regioni provvedono ad individuare le categorie degli aventi
  diritto albeneficio e a disciplinare le modalità di erogazione
  dei contributi alle famiglie.
  Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e
  6.
  77. 144.   (ex  72. 54).  Bianchi Clerici,
  Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Nell'anno scolastico 2001-2002, al fine di garantire
  la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore
  degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico è autorizzata
  la spesa di lire 200 miliardi da ripartire tra le regioni
  sulla base della popolazione scolastica iscritta nell'anno
  scolastico precedente a quello del finanziamento.  Le regioni
  provvedono ad individuare le categorie degli aventi diritto al
  beneficio e a disciplinare le modalità di erogazione dei
  contributi alle famiglie.
  Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e
  6.
  77. 145.   (ex  72. 55).  Bianchi Clerici,
  Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  A valere sulle risorse di cui alla legge 30 giugno
  1998, n. 208, una quota pari a lire 50 miliardi per il 2001, a
  lire 200 miliardi per il 2002 e a lire 250 miliardi per il
  2003 è destinata alla realizzazione di progetti di cui agli
  studi di fattibilità finanziati con delibera CIPE n. 106 del
  30 giugno 1999 e n. 135 del 6 agosto 1999.  I progetti sono
  individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività
  culturali, riservando il settanta per cento delle risorse alle
  regioni dell'obiettivo 1, come definite in base al Regolamento
  (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999.
  72. 141.   (ex  72. 17).  Grignaffini, Bracco,
  Mauro, Furio Colombo, Vigni, Dedoni, Vignali, Acciarini.
 
                              Pag. 79
 
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  All'articolo 6, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
  n. 449, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente:
  "cento".  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
  comma si provvede nei limiti delle disponibilità del fondo di
  cui all'articolo 63, comma 1, della presente legge.
  77. 116.   (ex  72. 155).  Villetti.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Per la realizzazione della galleria del Tenda -
  collegamento internazionale Italia-Francia (strada statale n.
  20 Colle di Tenda) è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi
  per l'anno 2001, lire 60 miliardi negli anni 2002 e lire 20
  miliardi nell'anno 2003.
       Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D,
  voce:  legge 662 del 1999:  Misure per la
  razionalizzazione per la finanza pubblica: articolo 2 comma
  14: apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato;
  settore 11;  (3.2.1.22-Ferrovie dello Stato - Cap. 7350),
  apportare le seguenti variazioni:
       2001: - 50.000;
       2002: - 60.000;
       2003: - 20.000.
  77. 111.    (ex  72. 70)  Teresio Delfino, Costa,
  Guido Rossi.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, 40
  miliardi e 50 miliardi rispettivamente per gli anni 2001, 2002
  e 2003 per l'ammodernamento della ferrovia
  Torino-Fossano-Savona.
       Conseguentemente alla tabella B, voce:  Ministero del
  bilancio, del tesoro e della programmazione economica,
  apportare le seguenti variazioni:
       2001: - 30.000;
       2002: - 40.000;
       2003: - 50.000.
  77. 112.     (ex  72. 118) Costa, Teresio
  Delfino.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Per un programma di investimenti per l'ammodernamento
  e la riqualificazione della strada statale 106 "ionica",
  costituente l'itinerario internazionale L90, e della viabilità
  di collegamento sono autorizzati limiti di impegno
  quindicennali decorrenti dal 2001, per lire 100 miliardi.
       Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce:
  Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica  apportare le seguenti variazioni:
       2001: - 200.000;
       2002: - 270.000;
       2003: - 300.000.
  77. 121.   (ex  72. 77).  Soriero, Oliverio,
  Olivo, Bova, Gaetani, Mauro, Brancati, Luongo, Rubino,
  Brunetti.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Per la prosecuzione degli interventi per il sistema
  autostradale previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 3
  agosto 1998 n. 295, e con i medesimi criteri e modalità, sono
  autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire
  40 miliardi a decorrere dall'anno 2001 riservati alla
  realizzazione del sistema viabilistico e autostradale lombardo
  da realizzarsi anche con l'obiettivo di assicurare la massima
  libera percorrenza del traffico locale e quindi la massima
  compatibilità e utilità dell'opera rispetto ai territori
  attraversati.
       Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce:
  Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica  apportare le seguenti variazioni:
       2001: - 80.000;
 
                              Pag. 80
 
       2002: - 54.200;
       2003: - 40.000.
  77. 113.   (ex  72. 232).  Guerra, Duilio.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per gli
  anni 2001, 2002 e 2003 per i lavori della Statale Briantea 342
  da Como a Varese.
       Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce:
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica  apportare le seguenti variazioni:
       2001: - 240 miliardi;
       2002: - 190 miliardi;
       2003: - 120 miliardi.
  77. 149.   (ex  72. 96).  Taborelli, Butti.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Per la realizzazione del collegamento stradale,
  denominato corridoio "Tirreno-adriatico" nel territorio delle
  regioni Lazio, Campania e Molise, fra i porti di Gaeta e
  Termoli, nei tratti Gaeta-Pedimontana di Formia, San Vittore e
  San Vittore-Termoli con conseguente raddoppio della strada
  statale Bifernina, il Ministero dei lavori pubblici è
  autorizzato a corrispondere all'Anas l'importo di lire 200
  miliardi annui a decorrere dal 2001.
         All'onere derivante dall'attuazione del comma 17 si
  fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti
  iscritti nel fondo speciale di parte corrente relativamente al
  Ministero dei lavori pubblici.
  77. 146.   (ex  72. 258).  Conte, Leone,
  Armosino, Berruti, Viale, Crimi.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Per la realizzazione della galleria Armo di Cantarano
  collegamento interregionale tra Piemonte e Liguria (strada
  statale 28) il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato il
  limite di impegno quindicinale per l'ammontare di lire 30
  miliardi annui con decorrenza dall'anno 2001 all'anno 2015 per
  la contrazione di mutui finalizzati al finanziamento
  dell'opera.
       Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, voce:
  legge 662 del 1999:  Misure per la razionalizzazione per la
  finanza pubblica, articolo 2, comma 14; apporto al capitale
  sociale delle Ferrovie dello Stato, settore 11, (3.2.1.22 -
  Ferrovie dello Stato - cap. 7350)  apportare le seguenti
  variazioni:
       2001: - 30.000;
       2002: - 30.000;
       2003: - 30.000.
  77. 110.   (ex  72. 183).  Teresio Delfino.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Per l'avvio della realizzazione del sistema
  viabilistico e autostradale
  pedemontano lombardo è autorizzata la spesa di lire 100
  miliardi annui per il 2001, 2002 e il 2003.
       Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce:
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica  apportare le seguenti variazioni:
       2001: - 200.000;
       2002: - 266.000;
       2003: - 200.000.
  77. 140.   (ex  72. 227).  Guerra, Bartolich,
  Buffo, Capitelli, Rebecchi, Fumagalli, Pezzoni, Raffaldini,
  Salvati, Stellati, Targetti, Trabattoni, Duilio.
            Subemendamenti all'emendamento 77.303
       Sostituire le parole:  effettuate a partire dal 1^
  gennaio 2000  con le seguenti:  dalla data di entrata in
  vigore della presente legge.
  Gruppo parlamentare Misto-CDU.
  0. 77. 303. 1.   Tassone, Teresio Delfino, Volontè,
  Cutrufo, Grillo.
 
                              Pag. 81
 
       Modificare le parole:  1^ gennaio 2000  con:  1^
  luglio 2001.
  Gruppo parlamentare Misto-CDU.
  0. 77. 303. 2.   Tassone, Teresio Delfino, Volontè,
  Cutrufo, Grillo.
              Subemendamento 77.303 del Governo
     Al primo periodo, sopprimere le parole:  nonché nella
  direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18
  marzo 1999,.
  0. 77. 303. 10.   Chincarini, Bosco, Giancarlo
  Giorgetti, Caparini, Molgora.
       Dopo ...  sono effettuate ...  sopprimere le
  parole da:  in regime  sino a:  interessate;  e
  sostituire con  nel rispetto delle norme fiscali nazionali e
  regionali vigenti.
  0. 77. 303. 11.   Acierno.
     Dopo le parole:  neutralità fiscale  aggiungere
  nel limite del 10 per cento  e sopprimere fino alla fine del
  comma.
  Gruppo parlamentare Misto-CDU.
  0. 77. 303. 3.   Tassone, Teresio Delfino, Volonté.
       Dopo le parole:  neutralità fiscale  aggiungere le
  seguenti:  nel limite del 50 per cento dell'ammontare delle
  operazioni,  e modificare le parole seguenti come segue:
  e pertanto escluse dal pagamento di ogni imposta e tassa
  sempre nel limite del 50 per cento.
  0. 77. 303. 4.   Tassone, Teresio Delfino, Volonté.
       Sopprimere l'ultimo periodo.
  Gruppo parlamentare Misto-CDU.
  0. 77. 303. 5.   Tassone, Teresio Delfino, Volonté,
  Cutrufo, Grillo.
       Al secondo periodo sopprimere la parola:  non.
  Gruppo parlamentare Misto-CDU.
  0. 77. 303. 6.   Tassone, Teresio Delfino, Volontè.
       Al secondo periodo, in fine, aggiungere le seguenti
  parole:  e sono finalizzati alla soppressione di passaggi a
  livello sulle linee regionali di particolare rilevanza, ai
  sensi della legge 8 ottobre 1998, n. 354.
  0. 77. 303. 9.   Chincarini, Bosco, Giancarlo Giorgetti,
  Caparini, Molgora.
     Al secondo periodo, in fine, aggiungere le seguenti
  parole:  e sono finalizzati al miglioramento del servizio
  offerto agli utenti.
  0. 77. 303. 7.   Chincarini, Bosco, Giancarlo Giorgetti,
  Caparini, Molgora.
       Al secondo periodo, infine aggiungere le seguenti
  parole:  e sono finalizzati al miglioramento della sicurezza
  del trasporto ferroviario attraverso l'ammodernamento delle
  infrastrutture, del materiale rotabile e dei sistemi
  tecnologici.
  0. 77. 303. 8.   Chincarini, Bosco, Giancarlo Giorgetti,
  Caparini, Molgora.
     Aggiungere il seguente comma:
     Tutte le operazioni di ristrutturazione delle Ferrovie
  dello Stato effettuate a partire dal 1^ gennaio 2000 in
  esecuzione delle direttive comunitarie 440/91, 18/945 e 19/95,
  così come recepite nel decreto del Presidente della Repubblica
  277/98 e nel decreto del Presidente della Repubblica 146/99,
  nonché nella direttiva del Presidente del Consiglio dei
  ministri del 18 marzo 1999, sono effettuate in regime di
  neutralità fiscale e pertanto escluse da ogni imposta e tassa.
  Gli eventuali maggiori valori realizzati o iscritti, in
  conseguenza delle predette operazioni, non sono riconosciuti
  ai fini delle imposte sui redditi e
 
                              Pag. 82
 
  dell'imposta regionale sulle attività produttive nei bilanci
  delle società interessate.
  77. 303.   Governo.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  E' istituito un fondo straordinario di 1,5 miliardi
  nel 2001 e 1,5 miliardi nel 2002, per la promozione di
  trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di
  studi e ricerche.
       Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
  Ministero del commercio con l'estero, decreto legislativo n.
  303 del 1999:  Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
  Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997
  (3.1.3.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri cap. 2710),
  apportare le seguenti variazioni:
       2001: - 1.500;
       2002: - 1.500.
  77. 104.   (Testo così modificato nel corso della
  seduta)    (ex  72. 191. seconda versione) Mussi,
  Biricotti, Attili, Cerchi, Susini, Ventura.
                                                  (Approvato)
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Il Ministero per i beni e le attività culturali,
  d'intesa con il Ministero dell'ambiente e di concerto con il
  Ministero dei trasporti e della navigazione, con il Ministero
  per le politiche agricole e forestali e con il Ministero del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita
  la Regione interessata, istituisce con proprio decreto Musei
  sommersi in aree marine delimitate ove giacciono reperti
  aventi valore di testimonianza storica, archeologica,
  culturale ed ambientale, al fine di garantirne la massima
  tutela, valorizzazione e conoscenza.  Nel decreto istitutivo
  dei Musei sommersi sono espressamene elencate e vietate tutte
  le attività incompatibili con le finalità di cui al primo
  comma, fatti salvi i temperamenti, le deroghe e le
  regolamentazioni eventualmente stabiliti.  La gestione dei
  Musei sommersi è affidata dal decreto istitutivo alle
  competenti soprintendenze locali del Ministero per i beni e le
  attività culturali, con il coinvolgimento attivo di
  associazioni ambientaliste riconosciute e di cooperative di
  pescatori locali, costituite ai sensi della legge 13 marzo
  1958, n. 250, anche al fine di promuovere progetti e programmi
  innovativi per l'occupazione giovanile.  Per la violazione dei
  divieti e dei vincoli stabiliti dai decreti istitutivi dei
  Musei sommersi vigono le sanzioni previste dall'articolo 30
  della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come integrato
  dall'articolo 30della legge 6 dicembre 1991, n. 394.  La
  sorveglianza sui Musei sommersi è esercitata dall'Arma dei
  Carabinieri e dalle locali Capitanerie di porto.  In fase di
  prima applicazione della presente normativa vengono istituiti
  Musei sommersi nelle acque di Baia, nel Golfo di Pozzuoli, e
  nelle acque circostanti l'isolotto della Gaiola, nel Golfo di
  Napoli.  Per fare fronte agli oneri derivanti dall'applicazione
  del presente comma è complessivamente autorizzata la spesa
  annuale di 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
  Segue compensazione n. 1 del gruppo Misto-Verdi.
  77. 250   (ex  72. 269).  Scalia, Turroni.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Al fine di favorire gli investimenti nei parchi
  nazionali e istituito un apposito Fondo dell'ammontare di lire
  30 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003.  Con
  decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta
  giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono
  definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente
  articolo con la determinazione dei criteri di ripartizione dei
  finanziamenti tra i parchi nazionali.
       Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, voce:
  Ministero dell'ambiente,   legge n. 448 del 1998: articolo
  49, programmi di tutela ambientale (Settore 19) (u.p.b.
  1.2.1.4)  apportare le seguenti variazioni:
 
                              Pag. 83
 
       2001: - 20.000;
       2002: - 20.000;
       2003: - 20.000.
  77. 115.   (Testo così modificato nel corso della
  seduta)    (ex  72. 211).  Turroni, Scalia, De
  Benetti, Paissan.
                                                  (Approvato)
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  I diritti speciali di prelievo disciplinati
  dell'articolo 8- quinquies  della legge 7 febbraio 1992,
  n. 150, relativi al commercio e alla detenzione di esemplari
  di fauna e flora minacciati di estinzione, sono aumentati del
  50 per cento.
  Segue compensazione del Gruppo Misto Verdi n. 1.
  77. 106.   (ex  72. 255).  Procacci, Scalia.
                                                  (Approvato)
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito
  con modificazioni dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, è
  abrogato.
       Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
  Ministero della Difesa  apportare le seguenti
  variazioni:
       2001: - 226.000;
       2002: - 482.000;
       2003: - 513.000.
  77. 108.   (ex  72. 216).  Brunetti.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Alle persone fisiche che provvedono all'installazione
  di un impianto di alimentazione a metano o a gas di petrolio
  liquefatto su un veicolo di proprietà, e che sia in regola con
  le revisioni periodiche previste dal codice della strada,
  viene riconosciuto un contributo statale fino a lire 600.000.
  Con decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il
  Ministro dell'Industria, da emanarsi entro 30 giorni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, sono
  determinate le priorità, i criteri, le modalità, e la durata
  delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di
  erogazione dello sconto praticato dall'installatore, pari ad
  almeno lire 200.000, sul prezzo di listino.
       Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce:
  Ministero del Tesoro, delbilancio e della programmazione
  economica  apportare le seguenti variazioni:
       2001: - 200.000;
       2002: - 133.000;
       2003: - 100.000
  77. 105.   (ex  72. 210).  De Benetti, Scalia,
  Pistone.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Al fine di potenziare la collaborazione istituzionale
  fra le Amministrazioni dello Stato e gli Enti locali, e allo
  scopo di sviluppare l'economia, per incrementare, negli ambiti
  di rispettiva competenza, la sicurezza delle città e lo
  sviluppo di protocolli di legalità, sono stanziati 55.000
  milioni di lire per l'anno 2001 e 80.000 milioni di lire a
  decorrere dal 10 gennaio 2002, per il finanziamento degli
  interventi a carico del Ministero dell'interno previsti in
  protocolli o contratti di sicurezza stipulati con gli Enti
  locali interessati e per il contributo dello Stato al
  finanziamento degli interventi a carico degli Enti locali
  previsti dai medesimi protocolli o contratti.
     Nell'ambito delle stesse risorse il Ministro dell'Interno
  provvede altresì alle spese di manutenzione e gestione degli
  apparati di sicurezza acquisiti nel quadro delle realizzazioni
  previste dai programmi operativi "Sicurezza per il Mezzogiorno
  d'Italia".
       Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica  apportare le seguenti variazioni:
 
                              Pag. 84
 
       2001: - 55.000;
       2002: - 80.000.
  77. 117.   (ex  72. 248).  Palma, Jervolino
  Russo, Boato, Sabattini, Orlando, Crema, Lamacchia, Moroni,
  Scoca, Lucidi, Duilio.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Al fine di garantire una maggiore sicurezza delle
  città utile a favorire lo sviluppo sociale, economico e
  occupazionale del territorio, attraverso la collaborazione
  istituzionale tra le amministrazioni dello Stato e gli Enti
  locali, realizzata mediante protocolli o contratti di
  sicurezza, è autorizzata la spesa di 50 miliardi per ciascuno
  degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli
  interventi stabiliti dai medesimi contratti a carico dello
  Stato o degli Enti locali.
       2001: - 100.000;
       2002: - 67.000;
       2003: - 50.000.
  77. 114.   (ex  72. 89).  Lucidi, Crucianelli,
  Sabattini, Lucà, Palma, Leoni, Chiamparino, Pistone, Guerra,
  Cento.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  E' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per gli
  anni 2001, 2002, e 2003 per contributi per l'acquisto delle
  macchine e delle strumentazioni impiegate nel settore tessile.
  Il Ministro dell'industria commercio e artigianato, con
  proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, definisce le tipologie
  degli interventi ammessi al finanziamento, i tempi e le
  modalità per l'attuazione delle disposizioni previste dal
  presente comma.
       Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A,
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica  apportare le seguenti variazioni:
       2001: - 400.000;
       2002: - 340.000;
       2003: - 200.000.
  77. 148.   (ex  72. 98).  Taborelli, Butti.
     Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
     24.  Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2,
  2- bis,  2- ter,  3, 3- bis,  3- ter,
  3- quater,  3- quinqujes,  3- sexies,
  3- septies,  4, 4- bis,  6, 7, 8, 9, 12,
  12- quater,  12- sexies  del decreto-legge 19 dicembre
  1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
  febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e
  integrazioni, sono estese ai comuni delle regioni Val d'Aosta,
  Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto,
  danneggiati dalle alluvioni verificatesi nel mese di ottobre
  2000, come individuati dai relativi decreti del Presidente del
  Consiglio dei Ministri.
     25.  Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
  comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 30 giorni
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
  stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui
  al comma 24.
     26.  Per le aziende che hanno subito gravi danni dagli
  eventi alluvionali di cui al presente articolo il termine
  stabilito dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice
  civile ed il termine di cui all'articolo 2486 dello stesso
  codice sono differiti a dodici mesi dalla chiusura
  dell'esercizio scadente nel periodo compreso fra il 1^ ottobre
  2000 ed il 30 settembre 2001.
     27.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
  con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica e dell'interno delegato per il
  coordinamento della protezione civile, sono disposte le
  sospensioni e le proroghe dei termini, come individuate
  dall'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n.
  22, e successive modificazioni e integrazioni, a favore dei
  soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di cui ai commi da
  24 a 27.
 
                              Pag. 85
 
     28.  Per l'attuazione dei commi da 24 a 27 sono autorizzati
  limiti d'impegno quindicennali di lire 1.000 miliardi con
  decorrenza dagli anni 2001 e 2002.  Il Ministro del tesoro, del
  bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
  apportare le opportune variazioni di bilancio.
  Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
  77. 240.   (ex  72. 0. 12).  Formenti, Giancarlo
  Giorgetti, Borghezio, Santandrea.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Le disposizioni previste dal decreto-legge 24 novembre
  1994 n. 646, convertito con modificazioni nella legge 21
  gennaio 1995 n. 2 e le disposizioni previste dal decreto
  legislativo 28 agosto 1995 n. 364 convertito con modificazioni
  nella 27 ottobre 1995 n. 438 si applicano per le popolazioni
  delle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, colpite dalle
  alluvioni dell'ottobre 2000.
  Segue compensazione del gruppo Misto-CDU.
  77. 241.   (ex  72. 133).  Teresio Delfino, Costa,
  Volontè, Tassone, Cutrufo.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Per tutti i cittadini colpiti dalle alluvioni del mese
  di ottobre 2000 è disposto il completamento della restituzione
  dell'eurotassa.
  Segue compensazione del gruppo Forza Italia n. 1.
  77. 147.   (ex  72. 112).  Matacena.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Per il ripristino e l'ammodernamento delle opere
  pubbliche danneggiate o distrutte dalle alluvioni dell'ottobre
  2000 è concesso alle regioni colpite un contributo complessivo
  di lire 1000 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e
  2003.  Tale contributo sarà ripartito tra le regioni
  interessate in rapporto all'entità dei danni subiti; le
  regioni provvederanno alla ripartizione dei finanziamenti alle
  province ed ai comuni interessati dall'alluvione per il
  ripristino delle opere pubbliche di rispettiva competenza.
  Segue compensazione del gruppo Forza Italia n. 2.
  77. 150.   (ex  72. 92).  Stradella, Armosino,
  Alessandro Rubino, Mammola.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Per le esigenze di ricostruzione delle zone
  alluvionate dell'autunno 2000 è autorizzata la spesa di lire
  600 miliardi rispettivamente per gli anni 2001, 2002 e
  2003.
       Conseguentemente all'articolo 80, tabella C, voce:
  legge n. 7 del 1981,  stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto
  pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge
  n. 155 del 1993 convertito con modificazioni dalla legge 243
  del 1993  apportare le seguenti variazioni:
       2001: - 600.000;
       2002: - 600.000;
       2003: - 600.000.
  Seguono compensazioni del gruppo Forza Italia
  77. 127.   (ex  72. 111).  Matacena.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Per l'anno 2001, al fine di fronteggiare i maggiori
  costi derivanti dall'aumento del prezzo del carburante avio, è
  riconosciuto ai vettori aerei operanti collegamenti nazionali,
  a titolo di credito d'imposta, un importo pari ai proventi
  derivanti allo Stato dal gettito dell'IVA afferente al
  trasporto aereo nazionale di persone e cose, comunque nella
  misura massima di 250 miliardi.
 
                              Pag. 86
 
       Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare
  le seguenti variazioni:
       2001: - 250.000.
  *77. 109.   (ex  72. 14).  Boghetta, Eduardo
  Bruno, Panettoni, Chincarini, Mammola, Baccini, Savarese,
  Attili, Martini, Merlo.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Per l'anno 2001, al fine di fronteggiare i maggiori
  costi derivanti dall'aumento del prezzo del carburante avio, è
  riconosciuto ai vettori aerei operanti collegamenti nazionali,
  a titolo di credito d'imposta, un importo pari ai proventi
  derivanti allo Stato dal gettito dell'IVA afferente al
  trasporto aereo nazionale di persone e cose, comunque nella
  misura massima di 250 miliardi.
       Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A apportare
  le seguenti variazioni:
       2001: - 250 miliardi.
  *77. 129.   (ex  72. 149).  Martini, Bono,
  Savarese.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Per l'anno 2001, al fine di fronteggiare i maggiori
  costi derivanti dall'aumento del prezzo del carburante avio, è
  riconosciuto ai vettori aerei nazionali ed esteri operanti
  collegamenti nazionali, a titolo di credito d'imposta, un
  importo pari ai proventi derivanti allo Stato dal gettito
  dell'IVA afferente al trasporto ae-reo nazionale di persone e
  cose, comunque nella misura massima di 300 miliardi.
  Seguono compensazioni del gruppo Misto- CCD
  77. 128.    (ex  72. 207).  Liotta, Follini, Casini,
  Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati,
  Lucchese, Savelli.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Le disponibilità e le autorizzazioni di spesa relative
  alla legge n. 317 del 1999, articolo 14 (capitolo 7657) dello
  stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e
  programmazione economica possono essere utilizzate anche per
  la concessione di contributi agli interessi ai sensi
  dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e
  successive modificazioni.
  Seguono compensazioni Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2 e
  6.
  *77. 122.   (ex  *72. 58).  Giancarlo Giorgetti,
  Faustinelli, Galli.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Le disponibilità e le autorizzazioni di spesa relative
  alla legge n. 317 del 1992, articolo 14 (capitolo 7657) dello
  stato di previsione del Ministero del Tesoro, Bilancia e
  Programmazione economica possono essere utilizzate anche per
  la concessione di contributi agli interessi ai sensi
  dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e
  successive modificazioni.
  *77. 123   (ex  *72. 150. e 72. 140).
  Contento, Bono, Armani, Messa, Ozza, Proietti, Paolone,
  Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto
  Giorgetti.
     Aggiungere il seguente comma:
     Le autorizzazioni di spesa relative agli interventi di cui
  all'articolo 14, comma 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317
  possono essere utilizzate anche per la concessione di
  contributi agli interessi ai sensi dell'articolo 43 comma 1,
  della legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive
  modificazioni.
  77. 302.   Governo.
                                                  (Approvato)
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 266 del 1997 è
  aggiunto il seguente capoverso:
 
                              Pag. 87
 
       "Al fine di garantire la rivitalizzazione dei centri
  storici, il Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato provvede altresì al finanziamento, nei limiti
  di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, dei
  programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la
  qualificazione della rete commerciale ai sensi dell'articolo
  10, comma 1, lettera  c),  del decreto legislativo 31
  marzo 1998 n. 114."
  Segue compensazione del gruppo Forza Italia n. 4.
  77. 124.   (ex  72. 120).  Alessandro Rubino,
  Possa, Conte, Scaltritti.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Per l'anno finanziario 2001 i ricavi delle operazioni
  di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo
  143/98, concluse dall'Istituto per i servizi assicurativi del
  commercio estero (SACE), detratta la quota spettante agli
  operatori economici indennizzati dall'Istituto, affluiscono
  all'entrata del bilancio dello Stato per essere
  contestualmente riassegnati ad apposito capitolo di spesa del
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 2,
  dello stesso decreto legislativo 143/98.
  77. 125.   (ex  72. 128).  Governo.
                                                  (Approvato)
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  A valere sulle risorse di cui alla legge n. 208 del 30
  giugno 1998, il CIPE destina a favore della Regione autonoma
  della Sardegna, per il triennio 2001-2003, la somma di lire 30
  miliardi per ciascun anno, per la ristrutturazione e il
  rilancio dell'industria sarda di trasformazione e
  conservazione dei prodotti agricoli, nel rispetto della
  normativa dell'Unione Europea.
       Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica,  apportare le seguenti variazioni:
       2001: - 60.000;
       2002: - 45.000;
       2003: - 30.000;
  77. 126.   (ex  72. 122).  Marras.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,
  n. 449 e successive modificazioni sono apportate le seguenti
  modifiche:
         a)  al primo periodo del comma 1, dopo le parole ai
  fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche aggiungere
  le parole "e dell'imposta sul reddito delle persone
  giuridiche", e dopo le parole "si detrae dall'imposta lorda"
  aggiungere le parole "per la parte non deducibile nella
  determinazione del reddito d'impresa";
       b)  alla fine del primo periodo del comma 1, dopo le
  parole "per gli impianti a metano" sono inserite le seguenti
  parole "nonché le spese sostenute per l'installazione di
  misuratori per i consumi idrici in ogni singola unità
  abitativa, e di misuratori differenziati per le attività
  produttive e per il settore terziario, ai sensi dell'articolo
  5, comma 1, lettera  c),  della legge 5 gennaio 1994, n.
  36";
       c)  nel terzo periodo del comma 1, le parole "nonché
  all'adozione di misure antisismiche" sono sostituite dalle
  parole "all'adozione di misure antisismiche" e, dopo le parole
  "in particolare sulle parti strutturali", aggiungere le parole
  "nonché agli interventi di adeguamento degli impianti di
  distribuzione domestici delle acque destinate al consumo umano
  al fine di garantire il rispetto degli standard di qualità in
  base alla normativa vigente.
  Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.
  77. 130.   (ex  72. 151).  Bono, Armani, Alberto
  Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
 
                              Pag. 88
 
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15
  dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per i
  soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative
  della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10
  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
  n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1 per
  cento".
  Seguono Compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e
  6.
  77. 131.   (ex  72. 48).  Dozzo, Anghinoni,
  Vascon, Giancarlo Giorgetti.
     Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
     24.  Ai lavoratori dipendenti delle aziende agricole,
  delle imprese commerciali all'ingrosso, delle cooperative, del
  comparto agrumicolo sono riconosciuti fino al 31 dicembre
  2000:
       a)  per i lavoratori a tempo indeterminato, il
  trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 8
  agosto 1972, n. 457 e successive modificazioni ed
  integrazioni;
       b)  per i lavoratori a tempo determinato e per gli
  avventizi, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta
  alle giornate di lavoro prestate nell'anno 2000, il numero di
  giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate
  riconosciute nell'anno precedente.
     25.  All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre
  1997, n. 446, al comma 1, le parole: nonché nei commi 1 e 2
  dell'articolo 45, sono sostituite dalle seguenti: e nel comma
  1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i
  soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese
  manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo
  superiore a 1.000 miliardi.  Il comma 2 dell'articolo 45 del
  decreto legislativo medesimo è abrogato.  All'articolo 3, comma
  144, lettera  e)  della legge del 23 dicembre 1996, n.
  662, le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 sono sostituite dalle
  seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.
  77. 220 già 50. 83.  (ex 49. 122).  Cangemi.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Ai fini di fronteggiare la straordinaria crisi delle
  aziende avicole e dell'occupazione avicola verificatasi a
  seguito dell'eccezionale diffusione del virus di influenza
  aviaria, manifestatasi a partire dal mese di dicembre 1999,
  per la ripresa dell'attività produttiva delle aziende colpite
  dalla crisi del settore avicolo operanti nei comuni e nelle
  aree individuati, sono concessi indennizzi fino alla misura
  massima determinata con il decreto di cui al punto b.
         b.  Per le finalità di cui al punto a è assegnata
  alle Regioni individuate la somma complessiva di 360.000
  milioni di lire per l'anno 2001.
     La ripartizione delle somme tra le varie regioni è
  disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei
  Ministri, su proposta del Ministero delle Politiche Agricole e
  forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
  lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
  Bolzano.
       Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce:
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica  apportare le seguenti variazioni:
       2001: - 200.000
       Conseguentemente, al medesimo articolo, voce:
  Ministero delle politiche agricole e forestali  apportare le
  seguenti variazioni:
       2001: - 160.000.
  77. 132.   (ex  72. 148).  Alberto
  Giorgetti.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Agli allevatori avicoli che hanno subito i danni della
  recente epidemia di
 
                              Pag. 89
 
  influenza aviaria, viene concesso un indennizzo di lire
  150.000 milioni di lire.
     25.  Le regioni e le Province autonome di Trento e di
  Bolzano interessate dall'epidemia, compilano, in
  collaborazione con i comuni interessati, degli elenchi delle
  aziende agricole colpite dall'epidemia e stendono le stime dei
  danni.
     26.  Gli elenchi e le stime, di cui al comma 25, vengono
  mandati al Ministero delle Politiche agricole entro e non
  oltre 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
     27.  Il Ministro delle Politiche agricole stabilisce con
  proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro del
  Tesoro, le modalità e le procedure per l'attribuzione delle
  risorse di cui al comma 1.
     28.  L'onore derivante dai commi da 24 a 27 è valutato in
  lire 150.000 milioni.
  Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.
  77. 242.   (ex  72. 041).  Losurdo, Aloi, Carrara,
  Colosimo, Franz, Ascierto.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Agli allevatori che hanno subito i danni della recente
  "epidemia della lingua blu", viene concesso un indennizzo di
  lire 25.000 milioni di lire.
     25.  Le regioni e le Province autonome di Trento e di
  Bolzano interessate dall'epidemia, compilano, in
  collaborazione; con i comuni interessati, degli elenchi delle
  aziende agricole colpite dall'epidemia e stendono le stime dei
  danni.
     26.  Gli elenchi e le stime, di cui al comma 25, vengono
  mandati al Ministero delle politiche agricole entro e non
  oltre 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
     27.  Il Ministro delle politiche agricole stabilisce con
  proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro del
  Tesoro, le modalità e le procedure per l'attribuzione delle
  risorse di cui al comma 1.
     28.  L'onere derivante dai commi dal 24 al 27 è valutato in
  lire 25.000 milioni.
  Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.
  77. 243.   (ex  72. 042).  Losurdo, Aloi, Carrara,
  Colosimo, Franz.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Per il rifinanziamento della legge 2 giugno 1988, n.
  218, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno
  2001.  Il 50 per cento della somma di cui al periodo precedente
  è impiegata per far fronte all'emergenza sanitaria che ha
  colpito il patrimonio ovino della regione Sardegna a seguito
  della cosiddetta malattia della "lingua blu".
       Conseguentemente alla tabella A, voce:  Ministero del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
  apportare la seguente variazione:
         2001: - 100 miliardi.
  77. 244.    (ex  72. 043).  Cuccu, Massidda,
  Marras, Porcu.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Per il rifinanziamento di cui alla legge 2 giugno
  1988, n. 218, al fine di fronteggiare il morbo della lingua
  blu è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno
  2001.
       Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
  Ministero della sanità,  apportare la seguente
  variazione:
       2001: - 200.000.
  77. 245.   (ex  72. 044).  Dedoni, Attili,
  Carboni, Altea, Loddo, Meloni.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  In deroga alla normativa vigente, ai Patti
  territoriali ubicati nelle zone terremotate dell'Umbria e
  delle Marche, la cui istruttoria bancaria sia pervenuta al
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica entro il 30 settembre
 
                              Pag. 90
 
  2000, si applica il regime di aiuti previsto per gli
  interventi degli aiuti a finalità regionale (30 per cento ESN
  per le piccole e medie imprese) relativo alperiodo di
  programmazione dell'utilizzazione dei fondi strutturali
  1995-1998 e con una retroattività delle spese al 28 ottobre
  1997.
  Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
  77. 133.   (ex  72. 13).  Bertucci.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Al fine di finanziare ulteriormente i "Programmi
  Straordinari di edilizia residenziale" di cui alla legge
  203/91, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi in conto
  capitale per l'anno 2001.
  16- ter.  Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, del
  decreto legge n. 32/2000 convertito nella legge n. 97/2000 è
  prorogato al 31 aprile 2001".
       Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce
  Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione
  economica  apportare le seguenti variazioni
       2001: - 100 miliardi.
  77. 134.   (ex  72. 101).  Sestini,
  Frattini.
   Subemendamenti all'emendamento 77. 310 della Commissione
       Sopprimere la lettera  a).
  0. 77. 310. 1.   Teresio Delfino, Turrone, Volontè,
  Cutrufo, Grillo.
       Alla lettera  a)  ridurre gli importi come
  segue:
       2001: - 1.500 milioni;
       2002: -  500 milioni.
  0. 77. 310. 2.   Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo,
  Teresio Delfino.
       Sopprimere la lettera  b).
  0. 77. 310. 3.   Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo,
  Teresio Delfino.
       Modificare gli importi come segue:
     alla lettera  a):
       2001: 1 miliardo;
       2002: 1 miliardo;
     alla lettera  b):
       2001: 1 miliardo;
       2002: 1 miliardo.
  0. 77. 310. 4.   Volontè, Tassone, Teresio Delfino,
  Cutrufo, Grillo.
       Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
     23- bis.  Per potenziare l'attività di aiuto
  alimentare esercitata dalla FAO attraverso il Fondo alimentare
  è riconosciuto un contributo straordinario.
       Conseguentemente alla tabella A,  Ministero affari
  esteri,  modificare gli importi come segue:
       2001: - 10.000;
       2002 -  5.000.
  0. 77. 310. 5.   Carazzi.
     Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
     23- bis.  Per promuovere la presenza delle imprese
  italiane nell'ambito dell'iniziativa "Italia in Giappone
  2001", di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 252, è
  riconosciuto un contributo straordinario:
       a)  in favore del Ministero dei beni e delle
  attività culturali nella misura di lire 5.500 milioni per
  l'anno 2001 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2002;
       b)  in favore del Ministero del commercio con
  l'estero al fine di finanziare le
 
                              Pag. 91
 
  iniziative promozionali realizzate dai consorzi alle
  esportazioni, nella misura di lire 4.500 milioni per l'anno
  2001 e di lire 4.000 milioni per l'anno 2002.
       Conseguentemente, alla Tabella 4, voce  Ministero
  degli affari esteri,  modificare gli importi come
  segue:
       2001: - 10.000;
       2002: - 5.000.
  77. 310.   La Commissione.
                                                  (Approvato)
     Aggiungere il seguente comma:
     24.  Il contributo annuo previsto dall'articolo 8, comma 3,
  della legge 21 maggio 1999, n. 140, è concesso nel limite
  dell'intensità di aiuto autorizzata dalla Commissione delle
  Comunità europee.  Per i progetti ammissibili alle
  agevolazioni, sulla base dei criteri e delle risorse già
  assegnate a ciascuna regione ai sensi del comma 3 della legge
  21 maggio 1999, n. 140, il contributo, su richiesta
  dell'impresa, può essere erogato a titolo di anticipazione,
  purché i relativi investimenti siano stati avviati a
  realizzazione, con le modalità e i criteri degli aiuti  de
  minimis  di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di
  Stato.
  77. 311.   La Commissione.
                                                  (Approvato)
     All'articolo 77, dopo il comma 23, aggiungere il
  seguente:
     23- bis.  Allo scopo di potenziare l'informatica di
  servizio, con specifico riferimento alle esigenze connesse
  alle funzioni del giudice di pace, è disposto un finanziamento
  di trenta miliardi di lire per l'anno 2001.
       Conseguentemente in Tabella D, voce  Ministero del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
  apportare le seguenti modificazioni:  Legge n. 448 del 1998,
  articolo 50, comma 1, lettera  c):  Interventi in materia
  di edilizia sanitaria pubblica:
       2001: - 30.000.
  77. 312.   La Commissione.
                                                  (Approvato)
     Aggiungere il seguente comma:
     24.  Per promuovere l'attività di aiuti alimentari
  esercitato dalla FAO il Ministro del tesoro, del bilancio e
  della programmazione economica, è autorizzato a concedere un
  contributo straordinario pari a 15 miliardi di cui 10 miliardi
  nell'anno 2001 e 5 miliardi nel 2002.
       Conseguentemente alla Tabella A, rubrica  Ministero
  degli affari esteri  gli stanziamenti sono così
  redatti:
       2001: - 10.000;
       2002: -  5.000.
  77. 314.   Governo.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     24.  Nella lettera  h),  comma 1, dell'articolo 3 della
  legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dall'articolo
  4, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 sono soppresse
  le parole: "nonché nei pubblici esercizi".
  77. 135.   (ex  72. 144).  Mazzocchi,
  Pezzoli.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
       "2- bis.  Per l'avvio di interventi di tipo
  infrastrutturale inerenti il canale navigabile
 
                              Pag. 92
 
  dei Navicelli è autorizzata una spesa di 5 miliardi per
  ciascuno degli anni 2002 e 2003.
     Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella B, alla
  voce  Ministero dei trasporti e della navigazione
  apportare le seguenti variazioni:
       2002: - 7.000;
       2003: - 5.000.
  77. 350    (ex  76. 15. e 71. 1.  IX Commissione)
  Biricotti, Mammola, Paissan.
                                                  (Approvato)
                Subemendamento all'emendamento
                      75.304 del Governo
       Sostituire le parole:  per l'anno 2001,  con le
  seguenti:  a partire dall'anno 2001.
       Aggiungere inoltre il seguente periodo:  All'articolo
  3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 11 è
  inserito il seguente:
     11- bis.  Alle imprese di cui al comma 10, con testata
  regolarmente registrata, editrici di quotidiani e periodici,
  diffusi per rete telematica di cui siano documentare, per data
  e contenuto, le edizioni quotidiane o di diversa periodicità,
  è corrisposto il solo contributo fisso di cui alla lettera
  a)  del comma 11, nella misura del 70 per cento della
  media dei costi indicati.  Inserire nei commi 12, 13 e 14 del
  medesimo articolo 3 il riferimento al nuovo comma
  11- bis.
     Conseguentemente all'articolo 80, comma 1, nella tabella A
  richiamata, alla rubrica:  Ministero del tesoro, del
  bilancio e della programmazione economica,   diminuire
  come segue gli importi previsti:
       2002: - 30.000;
       2003: - 30.000.
  0. 77. 304. 2.   Testa, Monaco.
       Sostituire:  30 miliardi,  ove ricorre con:  40
  miliardi.
  0. 77. 304. 1.   Giancarlo Giorgetti.
     Aggiungere il comma seguente:
     Per la gestione transitoria delle spese già attribuite
  alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio per la
  gestione delle spese residuali - imprese radiofoniche ed
  editoriali, è autorizzata, nello Stato di previsione della
  spesa del Ministero del tesoro, per l'anno 2001, una spesa
  ulteriore pari a 30 miliardi di lire.
       Conseguentemente ridurre di 30 miliardi di lire per
  l'anno 2001, l'accantonamento della Tabella A del Ministero
  degli esteri.
  77. 304.   Governo.
           Subemendamento all'emendamento 77. 305.
     Per le attività previste nel programma di azione nazionale
  per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di cui alla
  delibera CIPE del 21 dicembre 1999, n. 2991, il CIPE, con
  propria delibera, su proposta del Ministero dell'ambiente,
  assegna alle regioni e alle autorità di bacino, per la parte
  di propria competenza, il contributo di lire 1.000 milioni per
  l'anno 2001 e 2002, di lire 2.000 milioni per l'anno 2003 e,
  per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla
  siccità e alla desertificazione, di lire 1.000 milioni per
  l'anno 2001.
     Conseguentemente ridurre di pari importo l'accantonamento
  di Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica, parzialmente utilizzando lo
  stanziamento assegnato AS. 3833, AC 7280.
  0. 77. 305. 1.  Guerra, Vigni.
     Aggiungere il comma seguente:
     Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica è autorizzato ad utilizzare nel 2001 una somma
  pari a 7 miliardi di lire per sostenere i programmi
 
                              Pag. 93
 
  dell'IDIS - Città della Scienza - volti, in collaborazione
  con le istituzioni europee, ad incentivare le sinergie fra il
  Mezzogiorno d'Italia e le aree del Mediterraneo, lo sviluppo
  di un polo di eccellenza sulle nuove tecnologie
  dell'informazione e della comunicazione, il trasferimento
  tecnologico e la creazione di imprese.
       Conseguentemente è ridotto di 7 miliardi di lire per
  l'anno 2001 l'accantonamento di Tabella A del Ministero degli
  esteri.
  77. 305.   Governo.
                                                  (Approvato)
     Aggiungere il seguente comma:
     All'articolo 70- bis,  primo comma, del regio decreto
  30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: "capoluogo del
  distretto" sono aggiunte le seguenti: "ovvero presso il
  tribunale del comune ove ha sede la sezione distaccata della
  Corte d'appello".  Per la costituzione ed il funzionamento
  delle nuove direzioni distrettuali antimafia, di cui al comma
  1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 2.000
  milioni annue.
       Conseguentemente, alla tabella A, Ministero della
  giustizia, modificare gli importi come segue:
       2001: - 2.000;
       2002: - 2.000;
       2003: - 2.000.
  77. 306.   Governo.
                                                  (Approvato)
            Subemendamento all'emendamento 77.307
     Al comma 23- ter,  dopo le parole:  dagli
  intermediari finanziari iscritti,  inserire le seguenti:
  nell'elenco generale di cui all'articolo 106 e.
  0. 77. 307. 1.   Formenti, Parolo, Giancarlo Giorgetti,
  Molgora.
     Aggiungere i seguenti commi:
     23- bis.  L'articolo 12 della legge 12 agosto 1982, n.
  531, è abrogato.
     23- ter.  All'articolo 30, comma 1, della legge 11
  febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le
  parole: "da prestare anche mediante fidejussione bancaria o
  assicurativa" aggiungere le seguenti parole: "o rilasciata
  dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
  cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
  n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
  rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".
  77. 307.   Governo.
                                                  (Approvato)
            Subemendamento allemendamento 77. 308.
     Sopprimere i commi 23- bis  e 23- ter.
  0. 77. 308. 2.  Giancarlo Giorgetti, Molgora.
     Sopprimere il comma 23- ter.
  0. 77. 308. 1.  Giancarlo Giorgetti.
     Nel comma 23- ter,  sopprimere le parole comprese
  tra,  su richiesta  e  tutti i paesi partecipanti.
  0. 77. 308. 3.  Giancarlo Giorgetti, Molgora.
     Aggiungere i seguenti commi:
     23- bis.  La partecipazione italiana al capitale della
  Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, pari ad euro
  237.083.435, è elevata ad euro 549.691.654, conformemente alla
  risoluzione n. 321 del 9 novembre 1999 adottata dal consiglio
  di direzione della Banca, ai sensi dell'articolo IX, sezione 3
  e 2 del nuovo statuto della Banca di sviluppo del Consiglio
  d'Europa, approvato con risoluzione del Comitato dei Ministri
  del Consiglio d'Europa del 16 giugno
 
                              Pag. 94
 
  1993 e relativa al quinto aumento di capitale della predetta
  Banca.  La partecipazione all'aumento di capitale viene
  attuata:
       a)  mediante sottoscrizione, senza obbligo di
  versamento immediato, di nuovi titoli di partecipazione
  dell'ammontare di euro 278.096.271;
       b)  con l'attribuzione supplementare di titoli di
  partecipazione dell'ammontare di euro 34.511.947, pari alla
  quota italiana di riserve da incorporarsi nel capitale.
     23- ter.  La quota di capitale corrispondente ai nuovi
  titoli di partecipazione sottoscritti dall'Italia sarà
  versata, su richiesta della Banca di sviluppo del Consiglio
  d'Europa, avanzata in maniera uguale per tutti i paesi
  partecipanti, solo se necessaria per far fronte ad
  obbligazioni di restituzione di prestiti contratti
  conformemente agli articoli V e VI dello statuto della Banca
  di sviluppo del Consiglio d'Europa.
  77. 308.   Governo.
     Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
         Art. 77- bis.   (Variazioni all'articolo 16
  della legge 7 agosto 1997 n. 266 "Interventi per il settore
  del commercio e del turismo").  - 1.  Al comma 1
  dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997 n. 266, è aggiunto
  in fine il seguente periodo: "Nella determinazione dei
  suddetti criteri il Cipe prevede una percentuale di intervento
  a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di
  cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica
  complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento
  regionale per le regioni operanti nei territori dell'Obiettivo
  1".
  Segue compensazione del gruppo Forza Italia n. 4.
  77. 01.   (ex  72. 95).  Alessandro Rubino, Possa,
  Conte, Scaltritti.
     Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
         Art. 77- bis.   (Agevolazioni per
  l'installazione sugli autoveicoli di impianti di alimentazione
  a metano o a GPL).  - 1.  Alle persone fisiche che provvedono
  all'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a
  GPL su un veicolo di proprietà, di cui risulti l'intestazione
  alla persona fisica medesima od ai suoi familiari conviventi,
  che sia stato immatricolato in un anno compreso tra il 1988 e
  il 1992 e che sia in regola con le revisioni periodiche
  previste dal codice della strada, è riconosciuto, entro il
  limite di spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001 e di lire
  50 miliardi per l'anno 2002 un con tributo statale fino a lire
  600.000.
     2.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
  il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, da
  emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, sono determinati i criteri, comprese le
  priorità, le modalità e la durata delle agevolazioni di cui al
  comma 1, nonché le modalità di erogazione della somma
  corrispondente allo sconto, pari ad almeno lire 200.000,
  praticato dall'installatore sul prezzo di listino.
     3.  Le somme non impegnate entro gli esercizi di
  competenza, possono essere impegnate nell'esercizio
  successivo.  Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
       Conseguentemente, ridurre la tabella A per tutte le
  rubriche in misura proporzionale dei seguenti importi:
       2001: 100 per cento;
       2002: 133 per cento;
       2003: 0 per cento.
  77. 02.   (ex  72. 0. 34).  Manzione, Apolloni,
  De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.
 
                              Pag. 95
 
     Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:
     Art. 77- bis.  -  (Agevolazioni per l'installazione
  sugli autoveicoli di impianti di alimentazione a metano o a
  GPL).  - 1.  Alle persone fisiche che provvedono
  all'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a
  GPL su un veicolo di proprietà, di cui risulti l'intestazione
  alla persona fisica medesima od ai suoi familiari conviventi,
  che sia stato immatricolato in un anno compreso tra il 1988 e
  il 1992 e che sia in regola con le revisioni periodiche
  previste dal codice della strada, è riconosciuto, entro il
  limite di spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001, un
  contributo statale fino a lire 600.000.
     2.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
  il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, da
  emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, sono determinati i criteri, comprese le
  priorità, le modalità e la durata delle agevolazioni di cui al
  comma 1, nonché le modalità di erogazione della somma
  corrispondente allo sconto, pari ad almeno lire 200.000,
  praticato dall'installatore sul prezzo di listino.
     3.  Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2001
  possono essere impegnate nell'esercizio successivo.  Il
  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
  occorrenti variazioni di bilancio.
       Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica,  apportare la seguente variazione:
       2001: - 500.000.
  *77. 027.   (ex  72. 0. 2).  Edo Rossi.
     Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:
     Art. 77- bis.  -  (Agevolazioni per l'installazione
  sugli autoveicoli di impianti di alimentazione a metano o a
  GPL).  - 1.  Alle persone fisiche che provvedono
  all'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a
  GPL su un veicolo di proprietà, di cui risulti l'intestazione
  alla persona fisica medesima od ai suoi familiari conviventi,
  che sia stato immatricolato in un anno compreso tra il 1988 e
  il 1992 e che sia in regola con le revisioni periodiche
  previste dal codice della strada, è riconosciuto, entro il
  limite di spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001, un
  contributo statale fino a lire 600.000.
     2.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
  il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, da
  emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, sono determinati i criteri, comprese le
  priorità, le modalità e la durata delle agevolazioni di cui al
  comma 1, nonché le modalità di erogazione della somma
  corrispondente allo sconto, pari ad almeno lire 200.000,
  praticato dall'installatore sul prezzo di listino.
     3.  Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2001
  possono essere impegnate nell'esercizio successivo.  Il
  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
  occorrenti variazioni di bilancio.
       Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica,  apportare la seguente variazione:
       2001: - 500.000.
  *77. 028.   (ex  72. 0. 2).  Manzini,
  Migliavacca, Marco Fumagalli, Ruggeri, Ortolano, Manzione,
  Gardiol.
     Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
         Art. 77- bis.   (Agevolazioni per
  l'installazione sugli autoveicoli di impianti di alimentazione
  a metano o a GPL).-  1.  Alle persone fisiche che provvedono
  alla installazione di un impianto di alimentazione a metano o
  a GPL, su un veicolo di proprietà, di cui risulti
  l'intestazione alla persona
 
                              Pag. 96
 
  fisica medesima od ai suoi familiari conviventi, che sia
  stato immatricolato in un anno compreso tra il 1988 e il 1992
  e che sia in regola con le revisioni periodiche previste dal
  codice della strada, è riconosciuto, entro il limite di spesa
  di lire 50 miliardi per l'anno 2001, un contributo statale
  fino a lire 600.000.
     2.  Con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con
  il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, da
  emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, sono determinati i criteri, comprese le
  priorità, le modalità e la durata delle agevolazioni di cui al
  comma 1, nonché le modalità di erogazione della somma
  corrispondente allo sconto, pari ad almeno lire 200.000,
  praticato dall'installatore sul prezzo di listino.
     3.  Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2001
  possono essere impegnate nell'esercizio successivo.  Il
  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
  occorrenti variazioni di bilancio.
  Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, Ministero
  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
  apportare la seguente variazione:
       2001: - 100.000.
  77. 03.   (ex  72. 0. 27).  Berselli.
     Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
         Art. 77- bis.   (Valorizzazione delle
  produzioni tipiche e di qualità).  1.  Al fine di promuovere
  lo svolgimento di campagne informative e promozionali, volte
  ad accrescere la conoscenza, presso i consumatori, dei
  prodotti vitivinicoli classificati ai sensi dell'articolo 3
  della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e delle produzioni
  nazionali che abbiano ottenuto il riconoscimento di una
  denominazione di origine protetta, o di una indicazione
  geografica tipica, o di una attestazione di specificità, è
  istituito un "Fondo per la valorizzazione delle produzioni
  tipiche e di qualità", costituente specifica unità
  previsionale di base del Ministero delle politiche agricole e
  forestali, la cui dotazione finanziaria è fissata in lire 5
  miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 e, a
  decorrere dal 2004, è annualmente, determinata su base
  triennale attraverso la legge finanziaria.
     2.  Le dotazioni finanziarie afferenti al Fondo di cui al
  comma 1 sono impiegate come quota di cofinanziamento nazionale
  per l'attuazione di programmi regionali per la valorizzazione
  delle produzioni tipiche e di qualità, di seguito denominati
  programmi.  Detti programmi devono essere finalizzati a
  finanziare l'attuazione di campagne informative e promozionali
  volte ad accrescere la conoscenza e la diffusione sul mercato
  interno ed estero dei prodotti di cui al comma 1 e devono
  essere realizzati da consorzi di tutela di medie e piccole
  dimensioni, i quali sono, a loro volta, tenuti a partecipare
  all'elaborazione ed al finanziamento dei programmi
  medesimi.
     3.  Entro il 31 maggio di ogni anno, le Regioni e le
  province autonome interessate ad accedere ai fondi di cui al
  comma 1 elaborano uno o più programmi, nei quali sono
  chiaramente indicati gli interventi che si intendono
  realizzare e le risorse finanziarie di fonte pubblica e
  privata che si intendono destinare alla loro attuazione.  I
  programmi devono, inoltre, contenere una valutazione  ex
  ante  degli interventi di cui è prevista l'attuazione.
     4.  Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con
  proprio decreto, visti i programmi di cui al comma 3, e
  sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
  le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
  procede al riparto degli stanziamenti di cui al comma 1, in
  funzione dei contenuti dei programmi elaborati dalle Regioni e
  dalle Province autonome di Trento e Bolzano.  In ogni caso, la
  quota di finanziamento nazionale, derivante dal riparto di cui
  al presente comma, non può essere superiore al 50 per
 
                              Pag. 97
 
  cento dell'importo complessivo previsto per l'attuazione dei
  programmi.
  Seguono Compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e
  6.
  77. 04.   (ex  72. 0. 5).  Dozzo, Anghinoni,
  Vascon, Giancarlo Giorgetti.
     Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
       Art. 77- bis.  -  (Ammortizzatori sociali).  -
  1.  Ai lavoratori titolari di indennità di mobilità con
  scadenza entro il febbraio 2000 e nel limite massimo di 158
  unità già dipendenti da aziende interessate da accordi di
  programma stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 64/86
  ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso il
  trattamento di mobilità di cui all'articolo 7 della legge
  223/91 è prorogato sino al 31 dicembre 2000.  Nonché è
  prorogata l'indennità di mobilità in favore di quei lavoratori
  licenziati da aziende ubicate nelle aree interessate agli
  interventi della legge 219/81 per cui sono stati avviati
  contratti d'area la cui scadenza era prevista al 28 febbraio
  2000 il cui onere è da rinvenire nella disposizione
  dell'articolo 81 comma 7 della legge 448/98.
     2.  Sono inoltre prorogati i trattamenti di mobilità di cui
  all'articolo 45 comma 17 lettera  c)  della legge 17
  maggio 1999 n. 144 con scadenza al 31 dicembre 2000.
       Conseguentemente all'articolo 80, comma 1, tabella A,
  voce:  Ministero del tesoro del bilancio e della
  programmazione economica,  apportare le seguenti
  modifiche:
       2001: - 40.000;
       2002: - 26.600;
       2003: - 20.000.
  77. 06.   (ex  72. 0. 11).  Molinari, Domenico
  Izzo, Luongo.
     Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
     Art. 77- bis.  - 1.  Il comma 1 dell'articolo 3 della
  legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:
       1.  Ai fini della promozione e dello sviluppo
  dell'attività finanziaria dei Paesi di cui all'articolo 1,
  comma 1, e della loro progressiva integrazione con i mercati
  finanziari internazionali, nell'ambito dei punti franchi
  esistenti a Trieste e nelle altre zone in cui si applica il
  regime previsto per i punti franchi esistenti a Trieste, è
  istituito un Centro di servizi finanziari ed assicurativi ove
  operano filiali, sussidiarie o affiliate di istituzioni
  creditizie, di società di intermediazione mobiliare, di
  società fiduciarie, di enti e società di assicurazione, di
  società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati
  internazionali presso non residenti da utilizzare unicamente
  fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti.
  Nello stesso Centro operano anche società estere di
  intermediazione ed assistenza al commercio internazionale.  In
  esso sono inoltre attivati un mercato di emissione e
  compensazione di lettere di credito, una borsa per la
  negoziazione a termine di merci ed una borsa per valutare,
  tariffare e negoziare i rischi assicurativi localizzati nei
  Paesi dell'Est europeo e nell'ex URSS.  I soggetti operanti nel
  Centro per le attività che ivi svolgono non sono considerati
  residenti in Italia ai fini valutari, bancari e fiscali,
  relativamente ai redditi prodotti all'estero, che non
  concorrono alla formazione del reddito complessivo e per i
  quali non si applicano, conseguentemente, i benefici di cui
  agli articoli 15 e 105 del decreto del Presidente della
  repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; sono esclusi da obblighi
  di sostituzione relativamente ad imposte italiane, fermi
  rimanendo gli obblighi previsti dall'articolo 13 del decreto
  legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni,
  dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito
  dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nonché
  quelli imposti dalle disposizioni legislative in materia di
  prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità
  organizzata e di riciclaggio del denaro di provenienza
  illecita.
  Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.
  77. 07.   (ex  72. 0. 26).Contento, Menia.
 
                              Pag. 98
 
     Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:
     Art. 77- bis. -  1.  L'articolo 16 della legge 488 del
  23 dicembre 1999, è sostituito dal seguente:
       "1.  A decorrere dal 1^ gennaio 2000, per i soggetti
  sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al
  servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi
  dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle
  seguenti misure:
           a)  alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un
  numero di camere pari o superiore a cento: lire 10.000.000;
           b)  alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un
  numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque;
  residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di
  appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso:
  lire 3.000.000,
           c)  alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un
  numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con
  4 e 3 selle con un numero di televisori superiore a dieci;
  residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di
  appartamenti inferiore a venticinque; residente
  turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di
  appartamenti pari o superiore a venticinque, esercizi pubblici
  di lusso; sportelli bancari: lire 1.500.000;
           d)  alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di
  televisori pari o inferiore a dieci; alberghi con 2 e 1
  stella; residenze turistico-alberghiere con 3 stelle con un
  numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze
  turistico-alberghiere con 2 stelle; affittacamere, esercizi
  pubblici non di lusso, navi non di lusso, aerei in servizio
  pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; lire 600.000;
           e)  campeggi e villaggi turistici con ricettività
  superiore a 1500 ospiti: lire 3.000.000; con ricettività fino
  a 1500 osptiti: lire 1.500.000;
           f)  tutte le categorie di cui alle lettere  a),
  b),   c),   d)  ed  e)  del presente comma
  conun numero di televisori non superiore ad uno; circoli;
  associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi;
  studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense
  aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone
  ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificati
  dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000.
         2.  Nel canone di cui al comma 1 è ricompreso anche
  quello per gli apparecchi radiofonici.
         3.  Per le attività ricettive ed i pubblici
  esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al
  comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei
  mesi di effettiva apertura.
         4.  Gli importi di cui al comma 1 saranno
  percentualmente commisurati alla annuale determinazione del
  canone di abbonamento dovuto alla RAI - Radiotelevisione
  italiana Spa".
       Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce:
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica, legge n. 20 del 1994 sulla Corte dei conti
  apportare le seguenti variazioni:
       2004: - 10.000;
       2005: - 10.000;
       2006: - 10.000.
  77. 08.   (ex  72. 143).  Pezzoli, Marras,
  Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti, Bono.
       Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
     Art. 77- bis.  - 1.  L'articolo 16 della legge 23
  dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
       "1.  A decorrere dal 10 gennaio 2000, per i soggetti
  sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al
  servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli im-porti
  dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle
  seguenti misure:
 
                              Pag. 99
 
           a)  alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un
  numero di camere pari o superiore a cento: lire 10.000.000;
           b)  alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un
  numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque;
  residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di
  appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso:
  lire 3.000.000;
           c)  alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un
  numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con
  4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci;
  residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di
  appartamenti inferiore a venticinque; residenze
  turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di
  appartamenti pari o superiore a venticinque; esercizi pubblici
  di lusso; sportelli bancari: lire 1.500.000;
           d)  alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di
  televisori pari o inferiore a dieci alberghi con 2 e i stella;
  residenze turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di
  appartamenti inferiore a venticinque; residenze
  turistico-alberghiere con 2 stelle; affittacamere, esercizi
  pubblici non di lusso, navi non di lusso, aerei in servizio
  pubblico; ospedali; cliniche e case di cura uffici: lire
  600.000;
           e)  campeggi villaggi turistici e con ricettività
  superiore a 1500 ospiti: lire 3.000.000; con ricettività fino
  a 1500 ospiti: lire 1.500.000;
           f)  tutte le categorie di cui alle lettere  a),
  b),   c),   d)  ed  e)  del presente comma
  con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli;
  associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi;
  studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense
  aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone
  ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata
  dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000.
         2.  Per la detenzione degli apparecchi radiofonici
  non è dovuto alcun canone.
         3.  Per le attività ricettive ed i pubblici
  esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al
  comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei
  mesi di effettiva apertura.
         4.  Gli importi di cui al comma 1 saranno
  percentualmente commisurati alla annuale determinazione del
  canone di abbonamento dovuto alla RAI - Radiotelevisione
  italiana Spa.
  Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.
  77. 09.   (ex  72. 0. 25).  Mazzocchi,
  Pezzoli.
     Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:
     Art. 77- bis.  - 1.  L'articolo 11 della legge 28
  aprile 1971, n. 287, è abrogato.
     2.  L'articolo 18- bis  del decreto-legge 13 agosto
  1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
  ottobre 1975, n. 492, è abrogato.
     3.  E' autorizzata la costruzione di nuove autostrade o
  tratte autostradali a condizione che siano inserite nel
  Programma triennale di cui al decreto legislativo 26 febbraio
  1994, n. 143, articolo 3, comma. 2, in coerenza con le
  indicazioni del Piano generale dei trasporti.
     4.  I contratti di concessione per la costruzione e
  l'esercizio di autostrade sono predisposti dall'Ente nazionale
  per le strade (Anas) e sono stipulati dal Ministro dei lavori
  pubblici.  Tali contratti devono prevedere la devoluzione del 2
  per cento dell'importo dei lavori ad opere di valorizzazione
  ambientale o culturale.
     5.  Le regioni, nell'ambito delle funzioni e dei compiti
  loro trasferiti o delegati, possono stipulare contratti di
  concessione per la costituzione e l'esercizio di strade, ponti
  e gallerie a pedaggio, purché interamente ricadenti nei
  rispettivi territori e non rientranti nella rete autostradale
  e stradale nazionale.
     6.  Al fine di cui al comma 5 le regioni, le province e i
  comuni provvedono a:
         a)  predisporre lo schema di convenzione,
  unitamente allo schema di piano finanziario e di progetto
  preliminare;
 
                              Pag. 100
 
       b)  individuare, ai sensi delle norme vigenti, i
  soggetti con cui stipulare i contratti di concessione;
       c)  controllare il rispetto degli atti convenzionali
  da parte dei concessionari.
     7.  La conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della
  legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, si
  esprime a maggioranza dei componenti sul progetto definitivo,
  successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione
  competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale,
  ove prevista dalla normativa vigente, da rendersi nel termine
  di novanta giorni dalla richiesta.
     8.  Trascorso il termine di cui al comma 1,
  l'amministrazione competente è tenuta ad esprimersi in sede di
  conferenza dei servizi.  La conferenza di servizi può
  esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di
  concordare quali siano le condizioni per l'ottenimento, in
  sede di presentazione del progetto definitivo, delle intese,
  dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle
  licenze, dei nulla osta e degli assensi di cui alle vigenti
  norme.
     9.  La conferenza di servizi può richiedere, se necessario,
  chiarimenti e documentazione direttamente ai progettisti.
     10.  Le amministrazioni interessate si esprimono, nella
  conferenza, nel rispetto delle norme ordinamentali sulla
  formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti
  che dispongono, per delega ricevuta dall'organo
  istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera
  dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto
  del procedimento.
     11.  Qualora, alla conferenza, il rappresentante di
  un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque
  non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza
  è riconvocata una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo
  giorno dalla prima convocazione e decide prescindendo dalla
  presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla
  adeguatezza dei poteri.
     12.  Il dissenso manifestato in sede di conferenza di
  servizi deve essere motivato e recare, a pena
  d'inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche
  progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
     13.  Ove non sia acquisito l'assenso delle amministrazioni
  statali proposte alla tutela ambientale,
  paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, il
  Ministro dei lavori pubblici promuove le procedure di cui
  all'articolo 14, comma 2- bis,  della legge 7 agosto 1990,
  n. 241, e successive modificazioni.
     14.  Nel caso in cui le proposte di cui alla legge 109/94,
  articoli 37- bis,   ter,   quater,
  quinquies,   sexies,   octies  e  nonies
  siano accolte il promotore ha diritto, in via prioritaria,
  all'aggiudicazione alle condizioni migliori per
  l'amministrazione aggiudicatrice dopo l'espletamento delle
  gare di cui all'articolo 37- quater.
     15.  L'articolo 19 della legge 135/97 è abrogato e
  sostituito dal seguente:
       "1.  Nei giudizi aventi per oggetto impugnative verso
  atti di programmazione che prevedano la realizzazione di
  lavori pubblici come definiti dall'articolo 2 della legge n.
  109 e successive modificazioni, nonché nei giudizi aventi per
  oggetto procedure di affidamento di incarichi di progettazione
  e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e
  provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di
  lavori pubblici definiti come sopra, ivi comprese le procedure
  di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate,
  si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
       2.  Per i giudizi di cui al comma 1 non si applicano le
  disposizioni in materia di sospensiva.  Il giudice,
  contestualmente alla definizione del giudizio nel merito, su
  istanza motivata, può disporre la sospensione dell'atto
  impugnato con effetti anticipatori sul deposito della
  sentenza.
       3.  Tutti i termini processuali relativi ai giudizi di
  cui al comma 1 sono ridotti della metà e il dispositivo della
  sentenza è pubblicato entro 15 giorni dall'udienza".
  77. 010.   (ex  72. 0. 22).  Radice.
 
                              Pag. 101
 
       Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
     Art. 77- bis.  1.  Alle imprese commerciali che, a
  decorrere dal periodo di imposta in corso al 1^ gennaio 2000 e
  fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data
  del 31 dicembre 2002, effettuano nuovi investimenti per
  l'acquisto di apparecchi misuratori fiscali in grado di
  garantire il collegamento ad  Internet  e di gestire sia
  in locale che in remoto, i dati dell'impresa fungendo da
  interfaccia con le altre attrezzature presenti presso il punto
  di vendita quali bilance elettroniche e  personal
  computer,  è attribuito un credito di imposta entro la
  misura massima consentita nel rispetto dei limiti della regola
  de minimis  prevista dalla comunicazione della
  Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata
  nella  Gazzetta Ufficiale  delle Comunità europee C68 del
  6 marzo 1996.  Le agevolazioni previste nel presente comma sono
  cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi
  della predetta comunicazione e sono erogate anche per
  l'accesso a servizi di tipo tecnico-progettuale e formativo
  connessi all'impiego delle nuove attrezzature.
     2.  Il credito di imposta è determinato in misura pari al
  40 per cento del costo unitario di acquisto dei beni, al netto
  dell'IVA, e comunque non superiore a 5 milioni di lire per
  ciascun apparecchio acquistato.  Il credito di imposta non
  concorre alla formazione del reddito né della base imponibile
  dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva
  ai fini del rapporto di cui all'articolo 63, del testo unico
  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è
  utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del
  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla
  data di sostenimento dei costi.
     3.  Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio
  e dell'artigianato, di concerto con quello delle finanze e del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
  determinate le caratteristiche tecniche delle attrezzature e
  le modalità per l'effettuazione delle verifiche necessarie a
  garantire la corretta applicazione delle presenti
  disposizioni.
     4.  All'onere derivante dal presente articolo, determinato
  nella misura di lire 150 miliardi rispettivamente per gli anni
  2001 e 2002, si provvede mediante utilizzo delle risorse
  assegnate al Fondo istituito nello stato di previsione del
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica cui affluiscono i proventi derivanti dal rilascio
  delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni
  mobili di terza generazione.
  *77. 011.   (ex  72. 0. 24).Mazzocchi,
  Pezzoli.
       Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
     Art. 77- bis.   (Interventi per l'innovazione
  tecnologica nelle imprese commerciali). -  1.  Alle imprese
  commerciali che, a decorrere dal periodo di imposta in corso
  al 1^ gennaio 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta
  in corso alla data del 31 dicembre 2002, effettuano nuovi
  investimenti per l'acquisto di apparecchi misuratori fiscali
  in grado di garantire il collegamento ad Internet e di
  gestire, sia in locale che in remoto, i dati dell'impresa
  fungendo da interfaccia con le altre attrezzature presenti
  presso il punto di vendita, quali bilance elettroniche e
  personal computer, è attribuito un credito di imposta entro la
  misura massima consentita nel rispetto dei limiti della regola
  de minimis prevista dalla comunicazione della Commissione
  delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta
  Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996.  Le
  agevolazioni previste nel presente comma sono cumulabili con
  altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta
  comunicazione e sono erogate anche per l'accesso a servizi di
  tipo tecnico-progettuale e formativo connessi all'impiego
  delle nuove attrezzature.
     2.  Il credito di imposta è determinato in misura pari al
  40 per cento del costo unitario di acquisto dei beni, al netto
  nell'IVA,
 
                              Pag. 102
 
  e comunque non superiore a 5 milioni di lire per ciascun
  apparecchio acquistato.  Il credito di imposta non concorre
  alla formazione del reddito né della base imponibile
  dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva
  ai fini del rapporto di cui all'articolo 63, del testo unico
  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è
  utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del
  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla
  data di sostenimento dei costi.
     3.  Con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio
  e dell'Artigianato, di concerto con quello delle Finanze e del
  Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sono
  determinate le caratteristiche tecniche delle attrezzature e
  le modalità per l'effettuazione delle verifiche necessarie a
  garantire la corretta applicazione delle presenti
  disposizioni.
     4.  All'onere derivante dal presente articolo, determinato
  nella misura di lire 150 miliardi rispettivamente per gli anni
  2001 e 2002, si provvede mediante utilizzo delle risorse
  assegnate al Fondo istituito nello stato di previsione del
  Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
  Economica cui affluiscono i proventi derivanti dal rilascio
  delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni
  mobili di terza generazione.
  *77. 012.   (ex  72. 0. 36).  Ruggeri,
  Duilio.
     All'articolo 77 aggiungere il seguente:
     Art. 77- bis.  - 1.  Il comma 3 dell'articolo 5 del
  Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è sostituito dal
  seguente:
     3.  I mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati
  alla data di entrata in vigore del presente decreto
  legislativo a favore di imprese agricole singole o associate,
  cooperative, consorzi ed associazioni di produttori costituite
  nelle forme giuridiche societarie, e per i quali siano
  trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continueranno a
  beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli
  interessi non maturati, anche in caso di estinzione anticipata
  dell'operazione.  E' facoltà del mutuatario richiedere la
  rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi, con la
  riduzione dell'ipoteca originaria, ovvero l'estinzione
  anticipata all'istituto mutuante.  Quest'ultimo,
  all'accoglimento dell'istanza, assicura al mutuatario, la
  ricontrattazione con il beneficio della attualizzazione delle
  rate di concorso non ancora scadute.  Il contributo in conto
  interessi già accreditato agli istituti mutuanti in forma
  attualizzata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio
  dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta
  Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, sarà comunque
  riconosciuto al mutuatario nella misura residuata a suo
  credito.  Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo
  della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del
  finanziamento è stabilito in cinque anni.  Il valore massimo
  del tasso da prendere in considerazione, nella procedura di
  attualizzazione o di ricontrattazione, è quello di
  riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al
  momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione
  del mutuo.
     2.  Per le operazioni di finanziamento in essere della
  Cassa per la formazione della proprietà contadina e per i
  finanziamenti concessi ai sensi della legge 19 dicembre 1983,
  n. 700, e successive modificazioni, per i quali sia iniziato
  il periodo di ammortamento, il tasso e le condizioni
  applicati, a valere sulle rate di ammortamento in scadenza
  successivamente al 1^ gennaio 1999, sono quelli stabiliti per
  le nuove operazioni.
     3.  A favore delle imprese di cui al comma 3 dell'articolo
  5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come
  sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di quelle
  agroalimentari danneggiate da avversità atmosferiche
  dichiarate eccezionali a partire dal 1990, ai sensi delle
  Leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, è
  prorogato di ventiquattro mesi il pagamento delle rate in
  scadenza dovute per il rimborso delle esposizioni debitorie
  relative all'esercizio dell'attività
 
                              Pag. 103
 
  aziendale e sono sospese per il medesimo periodo le procedure
  di riscossione delle rate già scadute e non pagate alle data
  di entrata in vigore della presente legge.  Il tasso di
  interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate.
     4.  Le rate già assistite dal concorso pubblico nel
  pagamento degli interessi conservano l'agevolazione anche nel
  periodo di proroga e di sospensione.  L'onere finanziario è
  coperto dalle economie accertate nella rinegoziazione dei
  tassi e comunque nel limite di queste, senza ulteriore onore
  per il bilancio dello Stato.
     5.  Le Regioni possono deliberare il consolidamento delle
  posizioni debitorie delle Aziende di cui al comma 3 scadute e
  non pagate, già assistite dal concorso pubblico nel pagamento
  degli interessi, nel limite delle economie derivanti dalla
  rinegoziazione dei tassi, senza oneri ulteriori a carico dei
  bilanci regionali.  La durata delle operazioni di
  consolidamento è variabile in relazione alle disponibilità
  finanziarie.
     6.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, il Ministro del Tesoro, del bilancio e
  della programmazione economica, di concerto con il Ministro
  delle politiche agricole e forestali, emana con proprio
  decreto le norme di attuazione del presente articolo.
  77. 013.   (ex  72. 0. 33. seconda versione)
  Soro, Ferrari, Giacalone.
                                                  (Approvato)
      Dopo l'articolo 77 inserire il seguente:
     Art. 77- bis. - (Emergenze nel settore agricolo e
  zootecnico).  - 1.  Per fare fronte alle emergenze
  determinatesi nel settore agricolo e zootecnico a seguito
  delle malattie e della crisi di mercato da essa determinato,
  con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali,
  da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, sono stabilite le modalità per
  l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di
  spesa;
         a)  interventi strutturali e di prevenzione negli
  allevamenti degli ovini colpiti dalla malattia della lingua
  blu: 15 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli
  anni 2002 e 2003;
         b)  interventi strutturali e di prevenzione dalla
  encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti 10 miliardi
  per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e
  2003;
         c)  interventi strutturali e di prevenzione negli
  impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza
  aviaria: 20 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per ciascuno
  degli anni 2002 e 2003;
         d)  interventi strutturali negli impianti viticoli
  colpiti da flavescenza dorata: 20 miliardi per il 2001 e 25
  miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
         e)  interventi per fronteggiare gli eventi
  eccezionali conseguenti alla grave crisi di mercato degli
  agrumi: 6 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno
  degli anni 2002 e 2003;
         f)  interventi strutturali negli impianti
  frutticoli colpiti dalla malattia della  sharka:  5
  miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
       Conseguentemente:
     alla tabella A, voce:  Ministero delle politiche
  agricole e forestali,  apportare le seguenti
  variazioni:
       2001: -26.000;
       2002: -28.000;
       2003: -25.000;
     alla tabella B, voce:  Ministero delle politiche
  agricole e forestali,  apportare le seguenti
  variazioni:
       2001: -50.000;
       2002: -97.000;
       2003: -95.000.
  77. 015.  (Nuova formulazione)   (ex  72. 049).
  Rava, Tattarini, Ferrari, Caruano, Cappella, Borrometi,
  Finocchiaro Fidelbo, Rabbito, Piscitello,
 
                              Pag. 104
 
  Lento, Rizza, Cangemi, Lumia, Scozzari, Giacalone, Capitelli,
  Penna, Voglino.
                                                (Approvato)
     Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
     Art. 77- bis.  - 1.  Per il finanziamento della legge 2
  giugno 1988, n. 218, è autorizzata la spesa di lire 50
  miliardi per l'anno 2001.
     Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica,  apportare la seguente variazione:
         2001: - 50.000.
  *77. 020   (ex  *72. 046).  Dedoni, Attili,
  Carboni, Altea.
     Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
     Art. 77- bis.  - 1.  Per il finanziamento della legge 2
  giugno 1988, n. 218, è autorizzata la spesa di lire 50
  miliardi per l'anno 2001.
     Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica,  apportare la seguente variazione:
         2001: - 50.000.
  *77. 021.   (ex *72. 047, già 61. 51)
  Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi,
  Stagno d'Alcontres.
     Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
     Art. 77- bis.  - 1.  Per il finanziamento della legge 2
  giugno 1988, n. 218, è autorizzata la spesa di lire 50
  miliardi per l'anno 2001.
     Conseguentemente, all'articolo 80, aggiungere la
  tabella E, con la seguente voce:  legge n. 218 del 1990
  (Disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione
  patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico)
  apportare la seguente variazione:
       2001: - 50.000.
  77. 022.   (ex  72. 048).  Dedoni, Attili,
  Carboni, Altea.
     Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:
     Art. 77- bis (Variazioni alla legge 28 ottobre 1999, n.
  410)  -1.  Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate
  le seguenti modificazioni:
       a)  all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto, in
  fine, il seguente periodo: "Il Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa
  semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali
  sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui
  all'articolo 11";
       b)  all'articolo 8, al comma 1, è aggiunto, in fine,
  il seguente periodo: "Gli interessi di cui al presente comma
  vengono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del
  tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40 percento, con
  capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base
  dei soli interessi legali";1999, n. 144, per ciascuno degli
  anni 2001 e 2002.
  *77. 023.  (Testo così modificato nel corso della
  seduta)  (ex  * 72. 019  seconda versione)
  Ferrari.
                                                (Approvato)
     Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:
     Art. 77- bis (Variazioni alla legge 28 ottobre 1999, n.
  410)  -1.  Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate
  le seguenti modificazioni:
       a)  all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto, in
  fine, il seguente periodo: "Il Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa
  semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali
  sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui
  all'articolo 11";
 
                              Pag. 105
 
       b)  all'articolo 8, al comma 1, è aggiunto, in fine,
  il seguente periodo: "Gli interessi di cui al presente comma
  vengono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del
  tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40 percento, con
  capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base
  dei soli interessi legali";
  *77. 024.   (Testo così modificato nel corso della
  seduta)   (ex  *72. 021  seconda versione)  Scarpa
  Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini,
  Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini,
  Piva, Marras, Pezzoli, Cosentino.
                                                (Approvato)
     Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:
     Art. 77- bis (Variazioni alla legge 28 ottobre 1999, n.
  410)  - 1.  Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono
  apportate le seguenti modificazioni:
       a)  all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto, in
  fine, il seguente periodo: "Il Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa
  semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali
  sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui
  all'articolo 11";
       b)  all'articolo 8, al comma 1, è aggiunto, in fine,
  il seguente periodo: "Gli interessi di cui al presente comma
  vengono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del
  tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40 percento, con
  capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base
  dei soli interessi legali";
  *77. 025.  (Testo così modificato nel corso della
  seduta)   (ex  * 72. 029  seconda versione)
  Peretti, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, D'Alia,
  Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.
                                                (Approvato)
     Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:
     Art. 77- bis (Variazioni alla legge 28 ottobre 1999, n.
  410)  -1.  Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate
  le seguenti modificazioni:
       a)  all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto, in
  fine, il seguente periodo: "Il Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa
  semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali
  sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui
  all'articolo 11";
       b)  all'articolo 8, al comma 1, è aggiunto, in fine,
  il seguente periodo: "Gli interessi di cui al presente comma
  vengono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del
  tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40 percento, con
  capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base
  dei soli interessi legali";
  *77. 031.  (Testo così modificato nel corso della
  seduta)   (ex  * 72. 030  seconda versione)  Teresio
  Delfino, Volonté, Tassone, Cutrufo, Grillo.
                                                (Approvato)
     Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:
     Art. 77- bis.  -  (Variazioni alla legge 28 ottobre
  1999, n. 410).  - 1.  Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410,
  sono apportate le seguenti modificazioni:
       a)  all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto, in
  fine, il seguente periodo: "Il Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa
  semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali
  sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui
  all'articolo 11";
       b)  all'articolo 8, al comma 1, è aggiunto, in fine,
  il seguente periodo: "Gli interessi di cui al presente comma
  vengono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del
  tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40 percento, con
  capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base
  dei soli interessi legali";
  *77. 026.  (Testo così modificato nel corso della
  seduta)   Paolo Rubino, Malagnino, Abbaterusso, Caruano.
                                                (Approvato)
 
                              Pag. 106
 
       Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
       Art. 77- bis. - (Informatizzazione della normativa
  vigente)  - 1.  E' costituito presso la Presidenza del
  Consiglio dei ministri un fondo destinato al finanziamento di
  iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la
  classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne
  la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini,
  nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino
  normativo.  A favore del fondo è autorizzata la spesa di lire
  25 miliardi per il quinquennio 2001-2005 e cinque miliardi per
  ciascuno degli anni dal 2001 al 2005.  Il programma, le forme
  organizzative e le modalità di funzionamento del fondo sono
  determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della
  Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati.
  Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da
  soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo
  stesso decreto.
       Conseguentemente, alla tabella B, voce:  Ministero
  per i beni e le attività culturali,  apportare le seguenti
  variazioni:
         2001: - 5.000;
       2002: - 5.000;
       2003: - 5.000.
  77. 029.   (ex  27. 43.) Cerulli Irelli.
                                                (Approvato)
     Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
     Art. 77- bis.  -  (Fondo per il finanziamento dei
  piani stralcio di assetto idrogeologico) -  1.  Per gli
  interventi relativi al finanziamento dei piani stralcio di
  assetto idrogeologico, per l'individuazione delle aree a
  rischio e per le relative misure di salvaguardia è istituito
  un fondo.
     2.  All'onere derivante dall'attuazione del fondo per
  l'anno 2001 è destinato almeno il 4 per cento dei proventi
  derivanti dal rilascio delle licenze individuali per il
  sistema di comunicazione mobili di terza generazione.  Per gli
  anni 2002 e 2003 è autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi
  annui.
     Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella B, voce
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica,  apportare le seguenti variazioni:
     2002: -1.000.000;
     2003: -1.000.000.
  77. 040 già 68. 02.   (ex  63. 06) Zagatti, Bandoli,
  Vigni, Debiasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini,
  Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vozza.
     Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
     Art. 77- bis.  1.  Per il triennio 2001-2003 viene
  impegnata la somma annuale di lire 5.000 milioni per la
  realizzazione e l'avviamento di linee di collegamento
  marittimo dedicate alla mobilità delle persone e delle merci,
  in alternativa ai percorsi terrestri, tra i porti della
  regione Friuli-Venezia Giulia (della provincia di Trieste) e
  le repubbliche di Slovenia e Croazia, limitatamente all'ambito
  territoriale della penisola istriana, in attuazione degli
  obiettivi di sviluppo economico e sociale di cui alla legge 14
  marzo 1977, n. 73 e relativi strumenti allegati, con le
  procedure previste all'articolo 8, penultimo comma della
  stessa legge.  Alla copertura dell'impegno si provvede mediante
  riduzione di pari importo della somma prevista al capitolo
  7265 4.2.1.4 Ministero dei trasporti e navigazione (punto 15
  della Tabella 3 - legge finanziaria 2000).
  77. 041 già 72.03.   (ex  67. 0. 5).  Menia.
 
                              Pag. 107
 
     Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
     Art. 77- bis.  - 1.  Per la realizzazione del
  quadruplicamento veloce del tratto da Padova a Mestre le gare
  europee per l'affidamento dei relativi lavori sono indette
  entro il 31 gennaio 2001, facendo salvo il progetto di
  tracciato approvato dalla Conferenza dei servizi il 21
  dicembre 1998.
  Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1,
  2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 e 6.
  77. 043. già 72. 15.   (ex  67. 15)  Rodeghiero,
  Chincarini, Bosco, Caparini, Giancarlo Giorgetti.
       Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
     1- bis.  Al fine di garantire l'ammodernamento della
  rete ferroviaria nel Friuli-Venezia Giulia, è concesso nel
  triennio 2001-2003 alle Ferrovie dello Stato Spa un
  finanziamento straordinario di 10 miliardi di lire per
  l'elettrificazione della ferrovia Casarsa-Portogruaro, pari a
  3 miliardi per il 2001, 3 miliardi per il 2002 e 4 miliardi
  per il 2003.
       Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella A, voce
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica,  apportare le seguenti variazioni:
       2001: - 6.000;
       2002: - 4.000;
       2003: - 4.000.
  77. 044. già 72. 35.   (ex  67. 1)  Di Bisceglie,
  Ruffino, Prestamburgo.
       Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
     Art. 77- bis. -  1.  Nell'ambito del progetto
  ferroviario dell'alta capacità, viene previsto il
  finanziamento di uno studio per la realizzazione del tratto
  Salerno-Reggio Calabria, per un importo pari a 5 miliardi di
  lire per ciascuna annualità del triennio 2001-2003, mediante
  apposita riduzione degli importi previsti in Tabella D, della
  presente legge.
       Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella D,  legge
  n. 662 del 1996,  apportare le seguenti modifiche:
       2001: - 5.000;
       2002: - 5.000;
       2003: - 5.000.
  77. 042. già 72. 16.   (ex  67. 16)  Soriero,
  Giardiello, Sales, Vozza, Oliverio, Bova, Gaetani, Olivo,
  Mauro, Brancati.
 
DATA=001116 FASCID=ALA13-812 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0812 TOTPAG=0163 TOTDOC=0058 NDOC=0027 TIPDOC=P DOCTIT=0015 COMM= TX PAGINIZ=0058 RIGINIZ=005 PAGFIN=0107 RIGFIN=044 UPAG=NO PAGEIN=58 PAGEFIN=107 SORTRES=0011165 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00812 SORTNAV=5³011162 00812 300000 ZZALA812 NDOC0027 TIPDOCP DOCTIT0015 NDOC0015



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