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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1619
DDL0100-0002
Progetto di legge Camera n. 100 - testo presentato - (DDL13-100)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C100. TESTIPDL
...C100.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC100 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! -- Il nostro Paese ha a lungo
  atteso l'introduzione nell'ordinamento di una legge che,
  attraverso la tutela della concorrenza, favorisse lo sviluppo
  dell'economia di mercato.
     Rispetto ai più evoluti sistemi industrializzati la legge
  n.  287 del 1990, è intervenuta con un secolo di ritardo,
  quando la necessità di adeguarci alle regole di concorrenza
  del Trattato di Roma imponeva di intervenire con una normativa
  che potesse consentire alle nostre imprese di competere sui
  mercati europei.
     Scopo fondamentale della presente proposta di legge è
  quello di rendere efficienti i princìpi già fissati dalla
  legge n. 287 del 1990, al fine di garantire, attraverso la
  tutela del mercato, le libertà individuali di iniziativa
  economica costituzionalmente protette.
     Per questa ragione il presente articolato vieta
  fattispecie non contemplate dalla legge n.  287 del 1990,
  quali situazioni di posizione monopolistica, o comunque
  dominante, che siano già in atto al momento in cui la proposta
  di legge acquisterà forza di legge; inoltre, il perseguimento
  di una posizione dominante verrà colpito più severamente
  poiché la posizione dominante è stata vietata "per sé" e non
  solo nell'ipotesi in cui sia stato realizzato un abuso per il
  raggiungimento della medesima.
     Al fine di meglio tutelare i diritti individuali
  interessati dall'attuazione della presente proposta di legge,
  si è optato per un sistema di gestione a tre livelli: quello
  giurisdizionale competente ad applicare la legge reprimendo le
  violazioni della normativa a tutela della concorrenza; quello
  politico che, per ragioni attinenti esclusivamente
 
                               Pag. 2
 
  all'interesse pubblico negli ambiti riservati alla sua
  discrezionalità, può autorizzare od esentare da sanzione le
  fattispecie vietate dalla proposta di legge; quello
  amministrativo, i cui poteri di indagine e di valutazione,
  nonché di promozione dell'azione giudiziaria possono essere di
  ausilio sia all'autorità politica sia alla magistratura
  ordinaria.
     Le esigenze liberiste che la presente proposta di legge
  intende soddisfare richiedono che le norme a tutela della
  concorrenza e dell'economia di mercato siano applicate a tutte
  le imprese pubbliche e private, operanti in qualsiasi settore
  dell'attività economica, salvo specifiche ed espresse
  disposizioni in deroga contenute in leggi emanate
  successivamente alla presente normativa.  Per questo motivo
  l'efficacia di esenzioni all'applicazione della normativa
  antitrust  contenute nella legge n.  287 del 1990, o in
  provvedimenti antecedenti l'entrata in vigore della legge
  proposta, sarà sospesa per due anni affinché possa essere
  rivalutata l'opportunità politica di concedere le deroghe
  suddette.
     Per ragione di tutela della concorrenza internazionale, ed
  al fine di conformarci alle legislazioni europee in materia, è
  stato conferito al Comitato interministeriale per la
  programmazione economica (CIPE), il potere, di carattere
  decisamente politico, di esentare quelle intese e di
  autorizzare quelle concentrazioni che rispondano ad obiettivi
  di interesse pubblico.
     Lo stesso CIPE è competente a giudicare sulla opportunità
  di concedere aiuti pubblici che, pur vietati a causa dei loro
  effetti distorsivi sul mercato, qualora rispondano ai criteri
  individuati dalla presente proposta di legge, potranno essere
  dichiarati ammissibili.
     Sul piano amministrativo l'organo competente è la
  Commissione per la tutela della concorrenza, organo collegiale
  con personalità giuridica di diritto pubblico, le cui
  principali funzioni sono, da una parte, quelle di svolgere
  indagini, sia di ufficio, sia su richiesta di terzi, riguardo
  alle fattispecie indicate dalla normativa a tutela della
  concorrenza, e, dall'altra, di comunicare al CIPE, qualora
  ravvisi l'esistenza di obiettivi di pubblico interesse, la
  domanda volta ad ottenere l'autorizzazione di un'intesa o di
  una concentrazione altrimenti vietata.
     Relativamente ai rapporti con le disposizioni a tutela
  della concorrenza dell'Unione europea previsti nel Trattato di
  Roma, sia per gli aspetti sostanziali che per quelli
  giurisdizionali, essi saranno governati dal principio della
  sussidiarietà.
     Le norme di carattere sostanziale inserite nel capo I
  della proposta di legge riguardano, all'articolo 1, la
  disciplina delle intese che vieta ogni accordo tra imprese che
  abbia o possa avere l'effetto di limitare la libertà di
  iniziativa economica.  In deroga a tale divieto l'accordo può
  essere autorizzato dal CIPE - in base al suo insindacabile
  giudizio di natura politico-economica - qualora risulti
  indispensabile al perseguimento di obiettivi di pubblico
  interesse.  E' sembrato opportuno far riferimento ad un
  criterio di carattere generale, quale il pubblico interesse,
  al fine di attribuire al CIPE la piena responsabilità politica
  sulla scelta delle intese meritevoli di autorizzazione.
     L'articolo 2 sanziona la posizione dominante, od il
  tentativo di perseguire una posizione monopolistica "per sé",
  senza che sia necessario dimostrare l'esistenza di un
  comportamento di sfruttamento abusivo in quanto l'obiettivo è
  quello di colpire quelle limitazioni alle libertà di
  iniziativa economica che si realizzano nel momento stesso
  della costituzione di una posizione dominante sul mercato.
  Questa norma, inoltre, sanziona l'esistenza di gruppi
  conglomerali di imprese diversificate qualora possano
  limitare, su una parte rilevante dell'economia nazionale, la
  libera iniziativa o pregiudicare la posizione di cui gode il
  consumatore nelle normali condizioni di mercato.  Allo scopo di
  favorire l'individuazione delle fattispecie illecite, sono
  state indicate le quote di mercato che consentono di
  presumere, salvo prova contraria, la sussistenza di una
  posizione dominante.
     La definizione di concentrazione vietata (articolo 3)
  sanziona l'impresa che procedendo a fusione, od assumendo il
  controllo di altre imprese, raggiunga o rafforzi una posizione
  dominante.  La norma è predisposta per colpire anche le
 
                               Pag. 3
 
  concentrazioni conglomerali.  L'articolo contiene, inoltre, una
  disposizione che qualifica come concentrazione di imprese in
  posizione dominante la fattispecie in cui gli amministratori
  di un'impresa, o di un gruppo di imprese, anche non collegati
  tra loro, siano presenti in posizione incrociata nei consigli
  di amministrazione di tali imprese.  Le concentrazioni poste in
  essere da imprese che detengono una quota di mercato inferiore
  al 20 per cento e realizzano un fatturato inferiore a 500
  miliardi di lire non sono vietate, ma potranno essere
  soggette, alla pari di qualsiasi operazione di concentrazione
  non sanzionabile ai sensi dell'articolo 3, alla disciplina
  relativa agli accordi distorsivi della libertà di mercato di
  cui all'articolo 1.  In deroga al divieto il CIPE può accordare
  un'autorizzazione politica alla concentrazione che, sebbene
  vietata dalla disciplina per la tutela dell'economia di
  mercato, risponda ad obiettivi di interesse pubblico.
     Del capo II, che riguarda i soggetti, è importante
  sottolineare, rispetto a quanto già in precedenza esposto, che
  le disposizioni della presente proposta di legge si applicano
  anche ai settori dell'editoria e del sistema radiotelevisivo,
  fatte salve le disposizioni più restrittive relative a
  presunzioni quantitative contenute nelle normative vigenti per
  tali settori.  Restano salve anche le funzioni del Garante per
  la radiodiffusione e l'editoria per quanto non assorbite dalle
  competenze giurisdizionali che la presente proposta di legge
  stabilisce.
     Al capo III sono disciplinati gli organismi di tutela
  della libertà di mercato.
     L'organo amministrativo competente a sorvegliare il
  regolare funzionamento del mercato è la Commissione per la
  tutela della concorrenza (articoli 8, 9 e 19) cui dovranno
  essere inviate le denunce e le notifiche relative ad intese,
  posizioni dominanti, concentrazioni.  Funzione della
  Commissione sarà quella di individuare gli elementi necessari
  a valutare la liceità delle fattispecie indagate e di
  elaborare indirizzi di sviluppo della normativa per la tutela
  del mercato.  La Commisssione sarà quindi competente, dopo aver
  compiuto le opportune indagini, a rilasciare attestazione
  positiva qualora ritenga di non aver motivo di intervenire, o
  ad emettere parere negativo sulla liceità dell'operazione.
     Il CIPE rappresenta, invece, il livello politico di
  controllo sull'attuazione della normativa; solo il CIPE, per
  ragioni di interesse pubblico, può autorizzare, realizzando un
  controllo politico sul governo dell'economia, intese o
  concentrazioni in deroga alle disposizioni del presente
  progetto di legge; è sempre il CIPE ad essere il responsabile
  politico della gestione degli aiuti pubblici distorsivi che
  potranno essere autorizzati, mediante decreto, qualora
  risultino giustificati dai criteri di cui all'articolo 4.
     Il capo IV riguarda le procedure di attuazione della
  presente normativa.
     L'articolo 11 specifica nel dettaglio i poteri di indagine
  e accertamento di cui la Commissione per la tutela della
  concorrenza può avvalersi per l'espletamento delle sue
  funzioni.
     Gli articoli 12 e 14 prevedono le modalità per la
  notifica, rispettivamente delle intese e delle concentrazioni,
  alla Commissione, e stabiliscono i tempi, i modi e le
  condizioni di intervento di quest'ultima conseguenti
  all'avvenuta notifica.
     Qualora non sia intervenuta l'autorizzazione del CIPE, gli
  articoli 13 e 15 stabiliscono che la Commissione, il pubblico
  ministero, nonché chiunque abbia subìto un danno a seguito
  della realizzazione di intese o concentrazioni vietate, ovvero
  per l'illecito perseguimento di una posizione dominante, è
  legittimato ad esercitare l'azione di accertamento della
  violazione della legge, nonché di nullità e risarcimento del
  danno, innanzi alla corte d'appello competente.
     La scelta di preferire la giurisdizione ordinaria rispetto
  a quella amministrativa è apparsa giustificata a causa della
  natura eccessivamente burocratica che caratterizza la
  procedura amministrativa.
     Il capo V contiene le disposizioni integrative e finali
  che disciplinano, tra l'altro, i poteri consultivi di
  intervento della Commissione per la tutela della concorrenza,
  l'autoproduzione e le modalità di emanazione delle norme di
  attuazione eventualmente necessarie.
 
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