| Onorevoli Colleghi! -- Il nostro Paese ha a lungo
atteso l'introduzione nell'ordinamento di una legge che,
attraverso la tutela della concorrenza, favorisse lo sviluppo
dell'economia di mercato.
Rispetto ai più evoluti sistemi industrializzati la legge
n. 287 del 1990, è intervenuta con un secolo di ritardo,
quando la necessità di adeguarci alle regole di concorrenza
del Trattato di Roma imponeva di intervenire con una normativa
che potesse consentire alle nostre imprese di competere sui
mercati europei.
Scopo fondamentale della presente proposta di legge è
quello di rendere efficienti i princìpi già fissati dalla
legge n. 287 del 1990, al fine di garantire, attraverso la
tutela del mercato, le libertà individuali di iniziativa
economica costituzionalmente protette.
Per questa ragione il presente articolato vieta
fattispecie non contemplate dalla legge n. 287 del 1990,
quali situazioni di posizione monopolistica, o comunque
dominante, che siano già in atto al momento in cui la proposta
di legge acquisterà forza di legge; inoltre, il perseguimento
di una posizione dominante verrà colpito più severamente
poiché la posizione dominante è stata vietata "per sé" e non
solo nell'ipotesi in cui sia stato realizzato un abuso per il
raggiungimento della medesima.
Al fine di meglio tutelare i diritti individuali
interessati dall'attuazione della presente proposta di legge,
si è optato per un sistema di gestione a tre livelli: quello
giurisdizionale competente ad applicare la legge reprimendo le
violazioni della normativa a tutela della concorrenza; quello
politico che, per ragioni attinenti esclusivamente
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all'interesse pubblico negli ambiti riservati alla sua
discrezionalità, può autorizzare od esentare da sanzione le
fattispecie vietate dalla proposta di legge; quello
amministrativo, i cui poteri di indagine e di valutazione,
nonché di promozione dell'azione giudiziaria possono essere di
ausilio sia all'autorità politica sia alla magistratura
ordinaria.
Le esigenze liberiste che la presente proposta di legge
intende soddisfare richiedono che le norme a tutela della
concorrenza e dell'economia di mercato siano applicate a tutte
le imprese pubbliche e private, operanti in qualsiasi settore
dell'attività economica, salvo specifiche ed espresse
disposizioni in deroga contenute in leggi emanate
successivamente alla presente normativa. Per questo motivo
l'efficacia di esenzioni all'applicazione della normativa
antitrust contenute nella legge n. 287 del 1990, o in
provvedimenti antecedenti l'entrata in vigore della legge
proposta, sarà sospesa per due anni affinché possa essere
rivalutata l'opportunità politica di concedere le deroghe
suddette.
Per ragione di tutela della concorrenza internazionale, ed
al fine di conformarci alle legislazioni europee in materia, è
stato conferito al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), il potere, di carattere
decisamente politico, di esentare quelle intese e di
autorizzare quelle concentrazioni che rispondano ad obiettivi
di interesse pubblico.
Lo stesso CIPE è competente a giudicare sulla opportunità
di concedere aiuti pubblici che, pur vietati a causa dei loro
effetti distorsivi sul mercato, qualora rispondano ai criteri
individuati dalla presente proposta di legge, potranno essere
dichiarati ammissibili.
Sul piano amministrativo l'organo competente è la
Commissione per la tutela della concorrenza, organo collegiale
con personalità giuridica di diritto pubblico, le cui
principali funzioni sono, da una parte, quelle di svolgere
indagini, sia di ufficio, sia su richiesta di terzi, riguardo
alle fattispecie indicate dalla normativa a tutela della
concorrenza, e, dall'altra, di comunicare al CIPE, qualora
ravvisi l'esistenza di obiettivi di pubblico interesse, la
domanda volta ad ottenere l'autorizzazione di un'intesa o di
una concentrazione altrimenti vietata.
Relativamente ai rapporti con le disposizioni a tutela
della concorrenza dell'Unione europea previsti nel Trattato di
Roma, sia per gli aspetti sostanziali che per quelli
giurisdizionali, essi saranno governati dal principio della
sussidiarietà.
Le norme di carattere sostanziale inserite nel capo I
della proposta di legge riguardano, all'articolo 1, la
disciplina delle intese che vieta ogni accordo tra imprese che
abbia o possa avere l'effetto di limitare la libertà di
iniziativa economica. In deroga a tale divieto l'accordo può
essere autorizzato dal CIPE - in base al suo insindacabile
giudizio di natura politico-economica - qualora risulti
indispensabile al perseguimento di obiettivi di pubblico
interesse. E' sembrato opportuno far riferimento ad un
criterio di carattere generale, quale il pubblico interesse,
al fine di attribuire al CIPE la piena responsabilità politica
sulla scelta delle intese meritevoli di autorizzazione.
L'articolo 2 sanziona la posizione dominante, od il
tentativo di perseguire una posizione monopolistica "per sé",
senza che sia necessario dimostrare l'esistenza di un
comportamento di sfruttamento abusivo in quanto l'obiettivo è
quello di colpire quelle limitazioni alle libertà di
iniziativa economica che si realizzano nel momento stesso
della costituzione di una posizione dominante sul mercato.
Questa norma, inoltre, sanziona l'esistenza di gruppi
conglomerali di imprese diversificate qualora possano
limitare, su una parte rilevante dell'economia nazionale, la
libera iniziativa o pregiudicare la posizione di cui gode il
consumatore nelle normali condizioni di mercato. Allo scopo di
favorire l'individuazione delle fattispecie illecite, sono
state indicate le quote di mercato che consentono di
presumere, salvo prova contraria, la sussistenza di una
posizione dominante.
La definizione di concentrazione vietata (articolo 3)
sanziona l'impresa che procedendo a fusione, od assumendo il
controllo di altre imprese, raggiunga o rafforzi una posizione
dominante. La norma è predisposta per colpire anche le
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concentrazioni conglomerali. L'articolo contiene, inoltre, una
disposizione che qualifica come concentrazione di imprese in
posizione dominante la fattispecie in cui gli amministratori
di un'impresa, o di un gruppo di imprese, anche non collegati
tra loro, siano presenti in posizione incrociata nei consigli
di amministrazione di tali imprese. Le concentrazioni poste in
essere da imprese che detengono una quota di mercato inferiore
al 20 per cento e realizzano un fatturato inferiore a 500
miliardi di lire non sono vietate, ma potranno essere
soggette, alla pari di qualsiasi operazione di concentrazione
non sanzionabile ai sensi dell'articolo 3, alla disciplina
relativa agli accordi distorsivi della libertà di mercato di
cui all'articolo 1. In deroga al divieto il CIPE può accordare
un'autorizzazione politica alla concentrazione che, sebbene
vietata dalla disciplina per la tutela dell'economia di
mercato, risponda ad obiettivi di interesse pubblico.
Del capo II, che riguarda i soggetti, è importante
sottolineare, rispetto a quanto già in precedenza esposto, che
le disposizioni della presente proposta di legge si applicano
anche ai settori dell'editoria e del sistema radiotelevisivo,
fatte salve le disposizioni più restrittive relative a
presunzioni quantitative contenute nelle normative vigenti per
tali settori. Restano salve anche le funzioni del Garante per
la radiodiffusione e l'editoria per quanto non assorbite dalle
competenze giurisdizionali che la presente proposta di legge
stabilisce.
Al capo III sono disciplinati gli organismi di tutela
della libertà di mercato.
L'organo amministrativo competente a sorvegliare il
regolare funzionamento del mercato è la Commissione per la
tutela della concorrenza (articoli 8, 9 e 19) cui dovranno
essere inviate le denunce e le notifiche relative ad intese,
posizioni dominanti, concentrazioni. Funzione della
Commissione sarà quella di individuare gli elementi necessari
a valutare la liceità delle fattispecie indagate e di
elaborare indirizzi di sviluppo della normativa per la tutela
del mercato. La Commisssione sarà quindi competente, dopo aver
compiuto le opportune indagini, a rilasciare attestazione
positiva qualora ritenga di non aver motivo di intervenire, o
ad emettere parere negativo sulla liceità dell'operazione.
Il CIPE rappresenta, invece, il livello politico di
controllo sull'attuazione della normativa; solo il CIPE, per
ragioni di interesse pubblico, può autorizzare, realizzando un
controllo politico sul governo dell'economia, intese o
concentrazioni in deroga alle disposizioni del presente
progetto di legge; è sempre il CIPE ad essere il responsabile
politico della gestione degli aiuti pubblici distorsivi che
potranno essere autorizzati, mediante decreto, qualora
risultino giustificati dai criteri di cui all'articolo 4.
Il capo IV riguarda le procedure di attuazione della
presente normativa.
L'articolo 11 specifica nel dettaglio i poteri di indagine
e accertamento di cui la Commissione per la tutela della
concorrenza può avvalersi per l'espletamento delle sue
funzioni.
Gli articoli 12 e 14 prevedono le modalità per la
notifica, rispettivamente delle intese e delle concentrazioni,
alla Commissione, e stabiliscono i tempi, i modi e le
condizioni di intervento di quest'ultima conseguenti
all'avvenuta notifica.
Qualora non sia intervenuta l'autorizzazione del CIPE, gli
articoli 13 e 15 stabiliscono che la Commissione, il pubblico
ministero, nonché chiunque abbia subìto un danno a seguito
della realizzazione di intese o concentrazioni vietate, ovvero
per l'illecito perseguimento di una posizione dominante, è
legittimato ad esercitare l'azione di accertamento della
violazione della legge, nonché di nullità e risarcimento del
danno, innanzi alla corte d'appello competente.
La scelta di preferire la giurisdizione ordinaria rispetto
a quella amministrativa è apparsa giustificata a causa della
natura eccessivamente burocratica che caratterizza la
procedura amministrativa.
Il capo V contiene le disposizioni integrative e finali
che disciplinano, tra l'altro, i poteri consultivi di
intervento della Commissione per la tutela della concorrenza,
l'autoproduzione e le modalità di emanazione delle norme di
attuazione eventualmente necessarie.
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