Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1621
DDL0100-0004
Progetto di legge Camera n. 100 - testo presentato - (DDL13-100)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C100. TESTIPDL
...C100.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC100 ZZ13 ZZPD ZZPR
            (Intese restrittive della concorrenza
         nelle attività economiche imprenditoriali).
     1.  Sono illecite e vietate tutte le intese, ovvero gli
  accordi e gli atti contrattuali e negoziali in genere,
  pratiche concordate, comportamenti collusivi, deliberazioni di
  consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari
  anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o
  regolamentari, che abbiano per oggetto o per effetto di
  impedire, restringere od alterare l'attività economica in
  libera concorrenza tra gli imprenditori all'interno del
  mercato nazionale o in una sua parte rilevante.
     2.  Fra le intese previste al comma 1 rientrano, tra le
  altre, e a titolo non tassativo, quelle consistenti nel:
         a)  fissare direttamente o indirettamente i prezzi
  d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni
  contrattuali;
         b)  impedire o limitare la produzione, gli sbocchi
  o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo
  tecnico o il progresso tecnologico;
         c)  ripartire i mercati o le fonti di
  approvvigionamento;
         d)  applicare, nei rapporti commerciali con altri
  contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni
  equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati
  svantaggi nella concorrenza;
         e)  subordinare la conclusione di contratti
  all'accettazione da parte degli altri contraenti di
  prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli
 
                               Pag. 5
 
  usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei
  contratti stessi;
         f)  compiere atti di concorrenza sleale o acquisire
  posizioni di privilegio nei confronti di concorrenti.
     3.  Tutte le intese di cui al comma 1 sono nulle ad ogni
  effetto.
     4.  Non sono vietati gli accordi fra imprese appartenenti
  al medesimo gruppo.  Si considerano appartenenti al medesimo
  gruppo di imprese l'impresa madre e le imprese figlie così
  come definite ai sensi della direttiva 83/349/CEE del
  Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti
  consolidati.
     5.  In deroga al divieto di cui al comma 1 un accordo di
  cui al medesimo comma può essere autorizzato, secondo le
  procedure di cui al capo IV, quando risulti indispensabile al
  perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, senza
  consentire alle imprese parti di eliminare la concorrenza
  ovvero di precludere l'iniziativa economica per una quota
  sostanziale dei prodotti o dei servizi oggetto dell'accordo
  stesso.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-100 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0100 TOTPAG=0023 TOTDOC=0030 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=006 PAGFIN=0005 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=010000 00 FASCIDC=13DDL0100 SORTNAV=0010000 000 00000 ZZDDLC100 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati