| (Intese restrittive della concorrenza
nelle attività economiche imprenditoriali).
1. Sono illecite e vietate tutte le intese, ovvero gli
accordi e gli atti contrattuali e negoziali in genere,
pratiche concordate, comportamenti collusivi, deliberazioni di
consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari
anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o
regolamentari, che abbiano per oggetto o per effetto di
impedire, restringere od alterare l'attività economica in
libera concorrenza tra gli imprenditori all'interno del
mercato nazionale o in una sua parte rilevante.
2. Fra le intese previste al comma 1 rientrano, tra le
altre, e a titolo non tassativo, quelle consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi
d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni
contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi
o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo
tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di
approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri
contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni
equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati
svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli
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usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei
contratti stessi;
f) compiere atti di concorrenza sleale o acquisire
posizioni di privilegio nei confronti di concorrenti.
3. Tutte le intese di cui al comma 1 sono nulle ad ogni
effetto.
4. Non sono vietati gli accordi fra imprese appartenenti
al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al medesimo
gruppo di imprese l'impresa madre e le imprese figlie così
come definite ai sensi della direttiva 83/349/CEE del
Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti
consolidati.
5. In deroga al divieto di cui al comma 1 un accordo di
cui al medesimo comma può essere autorizzato, secondo le
procedure di cui al capo IV, quando risulti indispensabile al
perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, senza
consentire alle imprese parti di eliminare la concorrenza
ovvero di precludere l'iniziativa economica per una quota
sostanziale dei prodotti o dei servizi oggetto dell'accordo
stesso.
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