| (Perseguimento di posizioni monopolistiche o
dominanti).
1. Sono illeciti e vietati tutti gli atti, combinazioni di
atti e comportamenti di imprenditori, anche singoli, che
realizzino o tentino di realizzare, anche tramite le
operazioni di concentrazione di cui all'articolo 3, l'acquisto
di una posizione monopolistica o comunque dominante in misura
tale da consentire l'abuso, od anche se a cagione di tale
posizione, ovvero del potere economico sul mercato di
riferimento o su una sua parte sostanziale, ovvero su una
parte rilevante dell'economia nazionale per l'esistenza di
gruppi conglomerali di imprese diversificate, siano gravemente
e durevolmente limitata la libera iniziativa economica ovvero
pregiudicati i benefìci e le possibilità di scelta di cui
godono i consumatori nelle normali condizioni di mercato. E',
comunque, illecito e vietato ogni atto, ogni combinazione di
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atti, ogni pratica o comportamento di sfruttamento abusivo da
parte di una o più imprese di una posizione monopolistica o
comunque dominante.
2. Detiene una posizione dominante ovvero un potere
economico sul mercato l'impresa che non ha concorrenti o che,
comunque, non è soggetta ad un'efficace concorrenza effettiva
o potenziale sul mercato ovvero che ha un'obiettiva supremazia
sui propri concorrenti, potendo tenere comportamenti
indipendenti dal normale condizionamento di concorrenti,
fornitori e consumatori, senza subire conseguenze economiche
pregiudizievoli.
3. Detengono collettivamente una posizione dominante
ovvero un potere economico le imprese che si trovano
congiuntamente nelle situazioni di cui al comma 2, senza che
esista fra loro una concorrenza apprezzabile.
4. Ai fini delle valutazioni relative ai commi 2 e 3,
devono, in particolare, essere presi in considerazione, con
riferimento all'impresa od alle imprese interessate, la quota
parte di mercato detenuta, i collegamenti con altre imprese
derivanti da accordi o dall'appartenenza al medesimo gruppo di
imprese, le disponibilità economiche e finanziarie, il grado
di integrazione verticale nel processo produttivo e
distributivo, la disponibilità di conoscenze tecnologiche o di
diritti della proprietà industriale ed intellettuale, la
capacità di accedere ai mercati di beni, servizi e tecnologie,
l'esistenza e la rilevanza di barriere all'entrata di altri
concorrenti nel mercato di riferimento. Inoltre, devono essere
considerate le caratteristiche strutturali del mercato di
riferimento e degli altri mercati eventualmente interessati,
l'impatto della concorrenza effettiva o potenziale, la
posizione dei concorrenti, dei fornitori e degli utilizzatori
e le loro disponibilità economiche e finanziarie, la generale
evoluzione del progresso tecnologico e degli scambi
commerciali.
5. Al fine di individuare il mercato di riferimento,
ovvero la sua parte ritenuta sostanziale, si deve considerare
l'ambito di attività delle imprese, con riguardo sia all'area
geografica sia ai beni od ai servizi prodotti o distribuiti,
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tenendo presenti le barriere fattuali o legali, l'incidenza
dei costi, gli usi e le abitudini dei consumatori, l'eventuale
fungibilità con altri beni o servizi.
6. L'esistenza di una posizione dominante è presunta,
salvo prova contraria, quando una sola impresa ovvero più
imprese del medesimo gruppo che svolgono un'attività analoga,
detengono una quota parte del mercato di riferimento pari
almeno al 45 per cento. L'esistenza di una posizione dominante
è, altresì, presunta, salvo prova contraria, quando più
imprese che si trovino nelle condizioni di cui al comma 3,
detengono una quota parte del mercato di riferimento pari
almeno al 60 per cento.
7. Per stabilire l'appartenenza di un'impresa ad un gruppo
di imprese si applica il criterio di cui al comma 4
dell'articolo 1.
8. Le situazioni di posizione monopolistica o, comunque,
dominante in atto alla data di entrata in vigore della
presente legge, devono essere notificate dagli interessati
entro un anno, eventualmente con richiesta di attestazione ed
autorizzazione secondo le procedure di cui al capo IV. La
Commissione di cui all'articolo 8 ed il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
emanano le decisioni di propria competenza ed in caso di
parere negativo possono, altresì, disporre provvedimenti
idonei a rimuovere le posizioni illecite entro cinque anni. In
caso di mancata notifica la Commissione ed il CIPE, accertata
la situazione illecita, possono immediatamente adottare i
provvedimenti citati.
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