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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1622
DDL0100-0005
Progetto di legge Camera n. 100 - testo presentato - (DDL13-100)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C100. TESTIPDL
...C100.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC100 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Perseguimento di posizioni monopolistiche o
                         dominanti).
     1.  Sono illeciti e vietati tutti gli atti, combinazioni di
  atti e comportamenti di imprenditori, anche singoli, che
  realizzino o tentino di realizzare, anche tramite le
  operazioni di concentrazione di cui all'articolo 3, l'acquisto
  di una posizione monopolistica o comunque dominante in misura
  tale da consentire l'abuso, od anche se a cagione di tale
  posizione, ovvero del potere economico sul mercato di
  riferimento o su una sua parte sostanziale, ovvero su una
  parte rilevante dell'economia nazionale per l'esistenza di
  gruppi conglomerali di imprese diversificate, siano gravemente
  e durevolmente limitata la libera iniziativa economica ovvero
  pregiudicati i benefìci e le possibilità di scelta di cui
  godono i consumatori nelle normali condizioni di mercato.  E',
  comunque, illecito e vietato ogni atto, ogni combinazione di
 
                               Pag. 6
 
  atti, ogni pratica o comportamento di sfruttamento abusivo da
  parte di una o più imprese di una posizione monopolistica o
  comunque dominante.
     2.  Detiene una posizione dominante ovvero un potere
  economico sul mercato l'impresa che non ha concorrenti o che,
  comunque, non è soggetta ad un'efficace concorrenza effettiva
  o potenziale sul mercato ovvero che ha un'obiettiva supremazia
  sui propri concorrenti, potendo tenere comportamenti
  indipendenti dal normale condizionamento di concorrenti,
  fornitori e consumatori, senza subire conseguenze economiche
  pregiudizievoli.
     3.  Detengono collettivamente una posizione dominante
  ovvero un potere economico le imprese che si trovano
  congiuntamente nelle situazioni di cui al comma 2, senza che
  esista fra loro una concorrenza apprezzabile.
     4.  Ai fini delle valutazioni relative ai commi 2 e 3,
  devono, in particolare, essere presi in considerazione, con
  riferimento all'impresa od alle imprese interessate, la quota
  parte di mercato detenuta, i collegamenti con altre imprese
  derivanti da accordi o dall'appartenenza al medesimo gruppo di
  imprese, le disponibilità economiche e finanziarie, il grado
  di integrazione verticale nel processo produttivo e
  distributivo, la disponibilità di conoscenze tecnologiche o di
  diritti della proprietà industriale ed intellettuale, la
  capacità di accedere ai mercati di beni, servizi e tecnologie,
  l'esistenza e la rilevanza di barriere all'entrata di altri
  concorrenti nel mercato di riferimento.  Inoltre, devono essere
  considerate le caratteristiche strutturali del mercato di
  riferimento e degli altri mercati eventualmente interessati,
  l'impatto della concorrenza effettiva o potenziale, la
  posizione dei concorrenti, dei fornitori e degli utilizzatori
  e le loro disponibilità economiche e finanziarie, la generale
  evoluzione del progresso tecnologico e degli scambi
  commerciali.
     5.  Al fine di individuare il mercato di riferimento,
  ovvero la sua parte ritenuta sostanziale, si deve considerare
  l'ambito di attività delle imprese, con riguardo sia all'area
  geografica sia ai beni od ai servizi prodotti o distribuiti,
 
                               Pag. 7
 
  tenendo presenti le barriere fattuali o legali, l'incidenza
  dei costi, gli usi e le abitudini dei consumatori, l'eventuale
  fungibilità con altri beni o servizi.
     6.  L'esistenza di una posizione dominante è presunta,
  salvo prova contraria, quando una sola impresa ovvero più
  imprese del medesimo gruppo che svolgono un'attività analoga,
  detengono una quota parte del mercato di riferimento pari
  almeno al 45 per cento.  L'esistenza di una posizione dominante
  è, altresì, presunta, salvo prova contraria, quando più
  imprese che si trovino nelle condizioni di cui al comma 3,
  detengono una quota parte del mercato di riferimento pari
  almeno al 60 per cento.
     7.  Per stabilire l'appartenenza di un'impresa ad un gruppo
  di imprese si applica il criterio di cui al comma 4
  dell'articolo 1.
     8.  Le situazioni di posizione monopolistica o, comunque,
  dominante in atto alla data di entrata in vigore della
  presente legge, devono essere notificate dagli interessati
  entro un anno, eventualmente con richiesta di attestazione ed
  autorizzazione secondo le procedure di cui al capo IV.  La
  Commissione di cui all'articolo 8 ed il Comitato
  interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
  emanano le decisioni di propria competenza ed in caso di
  parere negativo possono, altresì, disporre provvedimenti
  idonei a rimuovere le posizioni illecite entro cinque anni.  In
  caso di mancata notifica la Commissione ed il CIPE, accertata
  la situazione illecita, possono immediatamente adottare i
  provvedimenti citati.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-100 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0100 TOTPAG=0023 TOTDOC=0030 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=022 PAGFIN=0007 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=010000 00 FASCIDC=13DDL0100 SORTNAV=0010000 000 00000 ZZDDLC100 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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