Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1623
DDL0100-0006
Progetto di legge Camera n. 100 - testo presentato - (DDL13-100)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C100. TESTIPDL
...C100.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC100 ZZ13 ZZPD ZZPR
                      (Concentrazioni).
     1.  Sono vietate le concentrazioni tra imprese dalle quali,
  direttamente o indirettamente, derivi la costituzione od il
  rafforzamento di una posizione dominante o di potere economico
  sul mercato di riferimento o su una parte sostanziale di esso
  ovvero su una parte rilevante dell'economia nazionale.
 
                               Pag. 8
 
     2.  Si realizza una concentrazione quando più imprese
  procedono a fusione ovvero quando un'impresa, un'associazione
  di imprese od organismi similari assumono il controllo di una
  o più imprese.
     3.  Il controllo di cui al comma 2 del presente articolo,
  si ha nei casi di cui all'articolo 2359 del codice civile ed,
  inoltre, in presenza di diritti che conferiscono la
  possibilità di esercitare un'influenza dominante su una o più
  imprese, tra i quali in particolare: diritti che attribuiscono
  un'influenza determinante sulla composizione, sulle
  deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa;
  diritti reali su una parte sostanziale dei beni di un'impresa;
  diritti di gestione degli affari di un'impresa; diritti alla
  totalità o ad una parte importante degli approvvigionamenti o
  delle vendite di un'impresa superiore per durata e quantità ai
  normali rapporti in materia.  Si ha, altresì, controllo quando
  i componenti degli organi deliberativi, di controllo,
  esecutivi e di amministrazione delle imprese in questione sono
  in maggioranza le medesime persone.  Al fine del presente
  articolo deve essere considerata concentrazione di imprese in
  posizione dominante ai sensi dell'articolo 2 la fattispecie in
  cui i rappresentanti di un'impresa o di un gruppo di imprese,
  anche non collegati fra loro, sono presenti in posizione
  incrociata nei consigli di amministrazione di tali imprese.
     4.  Non si ha assunzione del controllo di un'impresa nel
  caso in cui una banca od un istituto finanziario acquistino,
  all'atto della costituzione di una società o dell'aumento del
  suo capitale, partecipazioni al fine di collocarle sul
  mercato, a condizione che non esercitino i diritti di voto
  inerenti le partecipazioni stesse.
     5.  Non costituisce concentrazione, ai sensi del comma 2,
  bensì accordo ai sensi del comma 4, la creazione di un'impresa
  controllata in comune da due o più imprese il cui oggetto od
  effetto sia di coordinare il comportamento sul mercato di
  imprese indipendenti.
     6.  Ai fini del presente articolo, si applicano i commi da
  2 a 6 dell'articolo 2.
 
                               Pag. 9
 
     7.  Ai fini della valutazione di un'operazione di
  concentrazione fra imprese si deve tener conto, in
  particolare, della struttura del mercato di riferimento e di
  tutti i mercati collegati ovvero interessati dall'operazione
  stessa, della posizione su tali mercati delle imprese
  interessate, del loro potere economico e finanziario, tenendo
  anche conto dei collegamenti derivanti dall'eventuale
  appartenenza ad un gruppo di imprese, ovvero del controllo a
  qualunque titolo di partecipazioni finanziarie in altre
  imprese, delle capacità di accesso alle fonti di
  approvvigionamento od agli sbocchi, dell'andamento
  dell'offerta e della domanda dei prodotti o dei servizi in
  questione, dell'esistenza di barriere all'entrata nel mercato
  di riferimento, dell'evoluzione del progresso tecnologico e
  dell'economia, degli interessi degli utilizzatori intermedi e
  dei consumatori finali, della posizione competitiva delle
  piccole e medie imprese, dello sviluppo delle esportazioni,
  del divario di sviluppo economico e sociale fra diverse aree
  geografiche, dell'incremento e della preservazione
  dell'occupazione, della necessità di ristrutturare ovvero di
  riconvertire determinati settori di attività d'impresa.
     8.  Non sono vietate le concentrazioni tra imprese
  appartenenti allo stesso gruppo di imprese, ai sensi del comma
  4 dell'articolo 1.
     9.  Non sono vietate le concentrazioni poste in essere da
  imprese che complessivamente detengono meno del 20 per cento
  del mercato e realizzano un fatturato inferiore a lire 500
  miliardi.
     10.  Il fatturato delle imprese è calcolato in base ai
  bilanci approvati dell'ultimo esercizio, considerando
  globalmente le imprese che partecipano alla concentrazione e
  le imprese od i gruppi di imprese che controllano le imprese
  partecipate o sono da queste controllati.  Per gli istituti
  bancari o finanziari il fatturato è considerato pari al valore
  di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale,
  esclusi i conti d'ordine.  Per le compagnie di assicurazione il
  fatturato è considerato pari al valore dei premi incassati.
 
                              Pag. 10
 
     11.  In deroga al divieto di cui al comma 1, una
  concentrazione può essere autorizzata quando le imprese che la
  pongono in essere dimostrano che essa può concretamente
  garantire ai consumatori l'offerta di beni o servizi di
  quantità, qualità e prezzi tali da non poter essere offerti in
  assenza della concentrazione, ovvero che essa risponde ad
  obiettivi di pubblico interesse.
     12.  Restano soggette alle disposizioni di cui all'articolo
  1 le concentrazioni non vietate o non autorizzate ai sensi del
  presente articolo.
 
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