| (Concentrazioni).
1. Sono vietate le concentrazioni tra imprese dalle quali,
direttamente o indirettamente, derivi la costituzione od il
rafforzamento di una posizione dominante o di potere economico
sul mercato di riferimento o su una parte sostanziale di esso
ovvero su una parte rilevante dell'economia nazionale.
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2. Si realizza una concentrazione quando più imprese
procedono a fusione ovvero quando un'impresa, un'associazione
di imprese od organismi similari assumono il controllo di una
o più imprese.
3. Il controllo di cui al comma 2 del presente articolo,
si ha nei casi di cui all'articolo 2359 del codice civile ed,
inoltre, in presenza di diritti che conferiscono la
possibilità di esercitare un'influenza dominante su una o più
imprese, tra i quali in particolare: diritti che attribuiscono
un'influenza determinante sulla composizione, sulle
deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa;
diritti reali su una parte sostanziale dei beni di un'impresa;
diritti di gestione degli affari di un'impresa; diritti alla
totalità o ad una parte importante degli approvvigionamenti o
delle vendite di un'impresa superiore per durata e quantità ai
normali rapporti in materia. Si ha, altresì, controllo quando
i componenti degli organi deliberativi, di controllo,
esecutivi e di amministrazione delle imprese in questione sono
in maggioranza le medesime persone. Al fine del presente
articolo deve essere considerata concentrazione di imprese in
posizione dominante ai sensi dell'articolo 2 la fattispecie in
cui i rappresentanti di un'impresa o di un gruppo di imprese,
anche non collegati fra loro, sono presenti in posizione
incrociata nei consigli di amministrazione di tali imprese.
4. Non si ha assunzione del controllo di un'impresa nel
caso in cui una banca od un istituto finanziario acquistino,
all'atto della costituzione di una società o dell'aumento del
suo capitale, partecipazioni al fine di collocarle sul
mercato, a condizione che non esercitino i diritti di voto
inerenti le partecipazioni stesse.
5. Non costituisce concentrazione, ai sensi del comma 2,
bensì accordo ai sensi del comma 4, la creazione di un'impresa
controllata in comune da due o più imprese il cui oggetto od
effetto sia di coordinare il comportamento sul mercato di
imprese indipendenti.
6. Ai fini del presente articolo, si applicano i commi da
2 a 6 dell'articolo 2.
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7. Ai fini della valutazione di un'operazione di
concentrazione fra imprese si deve tener conto, in
particolare, della struttura del mercato di riferimento e di
tutti i mercati collegati ovvero interessati dall'operazione
stessa, della posizione su tali mercati delle imprese
interessate, del loro potere economico e finanziario, tenendo
anche conto dei collegamenti derivanti dall'eventuale
appartenenza ad un gruppo di imprese, ovvero del controllo a
qualunque titolo di partecipazioni finanziarie in altre
imprese, delle capacità di accesso alle fonti di
approvvigionamento od agli sbocchi, dell'andamento
dell'offerta e della domanda dei prodotti o dei servizi in
questione, dell'esistenza di barriere all'entrata nel mercato
di riferimento, dell'evoluzione del progresso tecnologico e
dell'economia, degli interessi degli utilizzatori intermedi e
dei consumatori finali, della posizione competitiva delle
piccole e medie imprese, dello sviluppo delle esportazioni,
del divario di sviluppo economico e sociale fra diverse aree
geografiche, dell'incremento e della preservazione
dell'occupazione, della necessità di ristrutturare ovvero di
riconvertire determinati settori di attività d'impresa.
8. Non sono vietate le concentrazioni tra imprese
appartenenti allo stesso gruppo di imprese, ai sensi del comma
4 dell'articolo 1.
9. Non sono vietate le concentrazioni poste in essere da
imprese che complessivamente detengono meno del 20 per cento
del mercato e realizzano un fatturato inferiore a lire 500
miliardi.
10. Il fatturato delle imprese è calcolato in base ai
bilanci approvati dell'ultimo esercizio, considerando
globalmente le imprese che partecipano alla concentrazione e
le imprese od i gruppi di imprese che controllano le imprese
partecipate o sono da queste controllati. Per gli istituti
bancari o finanziari il fatturato è considerato pari al valore
di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale,
esclusi i conti d'ordine. Per le compagnie di assicurazione il
fatturato è considerato pari al valore dei premi incassati.
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11. In deroga al divieto di cui al comma 1, una
concentrazione può essere autorizzata quando le imprese che la
pongono in essere dimostrano che essa può concretamente
garantire ai consumatori l'offerta di beni o servizi di
quantità, qualità e prezzi tali da non poter essere offerti in
assenza della concentrazione, ovvero che essa risponde ad
obiettivi di pubblico interesse.
12. Restano soggette alle disposizioni di cui all'articolo
1 le concentrazioni non vietate o non autorizzate ai sensi del
presente articolo.
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