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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1624
DDL0100-0007
Progetto di legge Camera n. 100 - testo presentato - (DDL13-100)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C100. TESTIPDL
...C100.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC100 ZZ13 ZZPD ZZPR
                      (Aiuti pubblici).
     1.  Sono vietati gli aiuti pubblici alle imprese che hanno
  per oggetto, ovvero, hanno o possono avere l'effetto di
  interferire con l'attività delle imprese e con il corretto
  funzionamento del mercato distorcendo o limitando, in misura
  apprezzabile, la libertà di iniziativa economica ovvero il
  libero gioco della concorrenza sul mercato a qualsiasi livello
  del processo produttivo e distributivo di beni o servizi.
     2.  Tutte le forme di aiuto pubblico a favore delle imprese
  devono essere identificabili, quantificabili e trasparenti nei
  loro obiettivi ed effetti.
     3.  Per aiuto pubblico alle imprese si intende ogni
  finanziamento, agevolazione o sgravio di oneri disposto a
  valere sulle risorse pubbliche, a qualunque titolo ed
  attraverso qualunque strumento, dallo Stato, dagli enti
  locali, da altri enti o soggetti pubblici ovvero da soggetti
  economici controllati o comunque riconducibili alla
  responsabilità diretta o indiretta dello Stato, degli enti
  locali o di altri enti o soggetti pubblici.
     4.  Costituisce, altresì, aiuto pubblico alle imprese ogni
  atto posto in essere dallo Stato o dagli altri soggetti di cui
  al comma 3 nell'esercizio dell'iniziativa imprenditoriale che
  non sia conforme alla logica di un investitore commerciale
  operante in condizioni normali di economia di mercato.  Si
  considerano atti posti in essere nell'esercizio
  dell'iniziativa imprenditoriale quelli inerenti
  l'amministrazione e la gestione di imprese nei confronti delle
 
                              Pag. 11
 
  quali lo Stato e gli altri soggetti di cui al comma 3
  esercitano direttamente o indirettamente un'influenza
  dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione
  finanziaria, di garanzia finanziaria ovvero della normativa
  che disciplina le imprese stesse.
     5.  In deroga al divieto di cui al comma 1, sono consentiti
  gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità
  naturali ovvero da altri eventi eccezionali.
     6.  In deroga al divieto di cui al comma 1, possono
  altresì, essere dichiarati ammissibili dal CIPE gli aiuti
  pubblici secondo i criteri indicati nei trattati
  comunitari.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-100 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0100 TOTPAG=0023 TOTDOC=0030 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=012 PAGFIN=0011 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=010000 00 FASCIDC=13DDL0100 SORTNAV=0010000 000 00000 ZZDDLC100 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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