| (Aiuti pubblici).
1. Sono vietati gli aiuti pubblici alle imprese che hanno
per oggetto, ovvero, hanno o possono avere l'effetto di
interferire con l'attività delle imprese e con il corretto
funzionamento del mercato distorcendo o limitando, in misura
apprezzabile, la libertà di iniziativa economica ovvero il
libero gioco della concorrenza sul mercato a qualsiasi livello
del processo produttivo e distributivo di beni o servizi.
2. Tutte le forme di aiuto pubblico a favore delle imprese
devono essere identificabili, quantificabili e trasparenti nei
loro obiettivi ed effetti.
3. Per aiuto pubblico alle imprese si intende ogni
finanziamento, agevolazione o sgravio di oneri disposto a
valere sulle risorse pubbliche, a qualunque titolo ed
attraverso qualunque strumento, dallo Stato, dagli enti
locali, da altri enti o soggetti pubblici ovvero da soggetti
economici controllati o comunque riconducibili alla
responsabilità diretta o indiretta dello Stato, degli enti
locali o di altri enti o soggetti pubblici.
4. Costituisce, altresì, aiuto pubblico alle imprese ogni
atto posto in essere dallo Stato o dagli altri soggetti di cui
al comma 3 nell'esercizio dell'iniziativa imprenditoriale che
non sia conforme alla logica di un investitore commerciale
operante in condizioni normali di economia di mercato. Si
considerano atti posti in essere nell'esercizio
dell'iniziativa imprenditoriale quelli inerenti
l'amministrazione e la gestione di imprese nei confronti delle
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quali lo Stato e gli altri soggetti di cui al comma 3
esercitano direttamente o indirettamente un'influenza
dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione
finanziaria, di garanzia finanziaria ovvero della normativa
che disciplina le imprese stesse.
5. In deroga al divieto di cui al comma 1, sono consentiti
gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità
naturali ovvero da altri eventi eccezionali.
6. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono
altresì, essere dichiarati ammissibili dal CIPE gli aiuti
pubblici secondo i criteri indicati nei trattati
comunitari.
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