| (Atti normativi od amministrativi).
1. Tutti gli atti legislativi, regolamentari od
amministrativi di carattere generale, sono sottoposti a
sorveglianza permanente da parte della Commissione di cui
all'articolo 8, al fine di individuare eventuali interferenze
con il corretto funzionamento del mercato e con l'attività
delle imprese che possano distorcere o limitare, in misura
apprezzabile, la libertà d'iniziativa economica ovvero il
libero gioco della concorenza sul mercato a qualsiasi livello
del processo produttivo e distributivo di beni o servizi.
2. Qualora siano accertate le interferenze di cui al comma
1, si provvede, su conforme parere del CIPE, alla loro
eliminazione. A tal fine i soggetti competenti per l'adozione
degli atti in questione provvedono a modificarli nella misura
strettamente necessaria. La delibera CIPE è immediatamente
comunicata ai destinatari della decisione e successivamente
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
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