| (Soggetti).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a
tutte le imprese, sia pubbliche sia private, operanti in tutti
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i settori di attività economica salvo specifiche ed espresse
disposizioni in deroga contenute in leggi emanate
successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
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2. Rispetto alle imprese già oggetto di deroghe ai sensi
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o di deroghe alla
normativa a tutela della concorrenza contenute in leggi
antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge,
l'efficacia di quest'ultima è sospesa per un periodo di due
anni.
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