| (Editoria e radiotelevisione).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche
ai settori dell'editoria di cui alla legge 5 agosto 1981, n.
416, e successive modificazioni, e del sistema radiotelevisivo
di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni, fatte salve le disposizioni vigenti per tali
settori più restrittive nelle presunzioni quantitative
rispetto a quelle previste dalla presente legge.
2. Restano salve le funzioni del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria per quanto non assorbite dalle
competenze giurisdizionali previste dalla presente legge.
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