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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1630
DDL0100-0013
Progetto di legge Camera n. 100 - testo presentato - (DDL13-100)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C100. TESTIPDL
...C100.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC100 ZZ13 ZZPD ZZPR
                         (Commissione
              per la tutela della concorrenza).
     1.  E' istituita la Commissione per il mercato e l'impresa,
  di seguito denominata "Commissione", organo collegiale, con
  personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia
  nei limiti stabiliti dalla legge.
     2.  La Commissione ha la sua sede centrale in Roma.  Sedi
  decentrate devono essere istituite a Milano, Napoli e Palermo
  e possono essere istituite in ogni città capoluogo di regione
  e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
     3.  La Commissione è composta da cinque membri nominati con
  decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
  del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del
  bilancio e della programmazione economica.  I membri della
  Commissione durano in carica cinque anni e non possono essere
  immediatamente nominati per un nuovo mandato.  Nella prima
  seduta, presieduta dal membro più anziano per età, tali membri
  eleggono fra loro il presidente.  In caso di impedimento del
  presidente, presiede il membro più anziano per età.
     4.  I componenti della Commissione sono scelti fra persone
  di indiscussa moralità ed indipendenza che abbiano specifica
  competenza in materia di tutela della concorrenza e nelle
  discipline giuridiche, economiche ed aziendali, nonché
  esperienza internazionale.  Essi non possono esercitare, a pena
  di decadenza, alcuna attività professionale e di consulenza,
  né essere od essere stati nell'anno precedente la nomina
  amministratori di enti pubblici o privati, né ricoprire
  cariche elettive, né avere interessi diretti o indiretti in
  imprese soggette alla disciplina della presente legge.  Essi,
  all'atto dell'accettazione della nomina, se dipendenti dello
  Stato o di altri enti pubblici sono collocati fuori ruolo per
  l'intera durata del mandato.
     5.  La Commissione delibera le norme concernenti il proprio
  funzionamento ed organizzazione nonché quelle relative al
  personale dipendente.
     6.  La Commissione provvede all'autonoma gestione delle
  spese per il proprio funzionamento nei limiti di un apposito
  fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato.  Il
  rendiconto annuale della gestione finanziaria è soggetto al
  controllo della Corte dei conti.  Il bilancio ed il rendiconto
  consultivo sono pubblicati nella  Gazzetta Ufficiale
  della Repubblica italiana.
 
                              Pag. 14
 
     7.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
  deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
  Ministro del bilancio e della programmazione economica, è
  istituito il ruolo dei dipendenti della Commissione ed è
  fissato il numero dei posti in organico.  L'assunzione avviene
  per pubblico concorso, salva la deroga prevista all'articolo
  24, comma 4.  Il trattamento giuridico ed economico del
  personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in
  base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in
  vigore per il personale della Banca d'Italia, tenuto conto
  delle specifiche esigenze funzionali della Commissione.  Al
  personale in servizio presso la Commissione è fatto divieto di
  assumere altro impiego od incarico o esercitare attività
  professionali, commerciali o industriali, e di avere interessi
  diretti o indiretti in imprese soggette alla disciplina della
  presente legge.
     8.  La Commissione può avvalersi, quando necessario, di
  esperti da consultare su specifici temi.
     9.  Al personale in servizio presso la Commissione è
  preposto un segretario generale che risponde alla Commissione
  stessa ed è nominato, con proprio decreto, dal Ministro del
  bilancio e della programmazione economica, previa intesa con
  la Commissione stessa, fra persone che abbiano una specifica
  competenza nelle materie disciplinate dalla presente legge.  Al
  segretario generale si applicano i medesimi divieti previsti
  al comma 7 per il resto del personale.
     10.  Con decreto del Ministro del bilancio e della
  programmazione economica, di concerto con il Ministro del
  tesoro, sentito il CIPE, sono determinate le indennità
  spettanti ai componenti della Commissione, al presidente ed al
  segretario generale.
     11.  I decreti di cui ai commi 3, 9 e 10 sono pubblicati
  nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica
  italiana.
 
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