| (Commissione
per la tutela della concorrenza).
1. E' istituita la Commissione per il mercato e l'impresa,
di seguito denominata "Commissione", organo collegiale, con
personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia
nei limiti stabiliti dalla legge.
2. La Commissione ha la sua sede centrale in Roma. Sedi
decentrate devono essere istituite a Milano, Napoli e Palermo
e possono essere istituite in ogni città capoluogo di regione
e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. La Commissione è composta da cinque membri nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del
bilancio e della programmazione economica. I membri della
Commissione durano in carica cinque anni e non possono essere
immediatamente nominati per un nuovo mandato. Nella prima
seduta, presieduta dal membro più anziano per età, tali membri
eleggono fra loro il presidente. In caso di impedimento del
presidente, presiede il membro più anziano per età.
4. I componenti della Commissione sono scelti fra persone
di indiscussa moralità ed indipendenza che abbiano specifica
competenza in materia di tutela della concorrenza e nelle
discipline giuridiche, economiche ed aziendali, nonché
esperienza internazionale. Essi non possono esercitare, a pena
di decadenza, alcuna attività professionale e di consulenza,
né essere od essere stati nell'anno precedente la nomina
amministratori di enti pubblici o privati, né ricoprire
cariche elettive, né avere interessi diretti o indiretti in
imprese soggette alla disciplina della presente legge. Essi,
all'atto dell'accettazione della nomina, se dipendenti dello
Stato o di altri enti pubblici sono collocati fuori ruolo per
l'intera durata del mandato.
5. La Commissione delibera le norme concernenti il proprio
funzionamento ed organizzazione nonché quelle relative al
personale dipendente.
6. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle
spese per il proprio funzionamento nei limiti di un apposito
fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il
rendiconto annuale della gestione finanziaria è soggetto al
controllo della Corte dei conti. Il bilancio ed il rendiconto
consultivo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Pag. 14
7. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del bilancio e della programmazione economica, è
istituito il ruolo dei dipendenti della Commissione ed è
fissato il numero dei posti in organico. L'assunzione avviene
per pubblico concorso, salva la deroga prevista all'articolo
24, comma 4. Il trattamento giuridico ed economico del
personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in
base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in
vigore per il personale della Banca d'Italia, tenuto conto
delle specifiche esigenze funzionali della Commissione. Al
personale in servizio presso la Commissione è fatto divieto di
assumere altro impiego od incarico o esercitare attività
professionali, commerciali o industriali, e di avere interessi
diretti o indiretti in imprese soggette alla disciplina della
presente legge.
8. La Commissione può avvalersi, quando necessario, di
esperti da consultare su specifici temi.
9. Al personale in servizio presso la Commissione è
preposto un segretario generale che risponde alla Commissione
stessa ed è nominato, con proprio decreto, dal Ministro del
bilancio e della programmazione economica, previa intesa con
la Commissione stessa, fra persone che abbiano una specifica
competenza nelle materie disciplinate dalla presente legge. Al
segretario generale si applicano i medesimi divieti previsti
al comma 7 per il resto del personale.
10. Con decreto del Ministro del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentito il CIPE, sono determinate le indennità
spettanti ai componenti della Commissione, al presidente ed al
segretario generale.
11. I decreti di cui ai commi 3, 9 e 10 sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
| |