| (Funzioni della Commissione).
1. Alla Commissione sono conferiti i poteri ed attribuite
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le funzioni previsti dalla presente legge ed, in particolare,
quelli di:
a) ricevere le denunce e le notifiche relative
alle fattispecie previste dalla presente legge;
b) svolgere, su richesta di terzi oppure
d'ufficio, indagini per verificare se sussistano violazioni
delle disposizioni della presente legge o delle normative
derivate;
c) adottare le decisioni conclusive delle indagini
svolte ai sensi della presente legge;
d) pubblicare su un apposito bollettino mensile le
decisioni adottate ed ogni provvedimento del CIPE riguardante
le materie della presente legge nonché gli estremi delle
intese o delle concentrazioni notificate;
e) predisporre la relazione annuale sulla propria
attività e sulla situazione della concorrenza da presentare al
Parlamento entro il 30 aprile di ciascun anno;
f) formulare al CIPE gli opportuni suggerimenti
circa i provvedimenti da adottare nell'interesse del mercato e
dell'economia del Paese;
g) mantenere le relazioni con gli analoghi
organismi di altri Stati e dell'Unione europea.
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