| (Funzioni del CIPE).
1. Al CIPE sono demandate le seguenti funzioni, nei limiti
e secondo le modalità previsti dalla presente legge:
a) autorizzare le intese e gli atti di
concentrazione di cui agli articoli 1, comma 5, e 3, comma
11;
b) adottare eventuali provvedimenti proposti dalla
Commissione;
c) richiedere alla Commissione l'apertura di
un'indagine;
d) autorizzare gli aiuti pubblici di cui
all'articolo 4, comma 6.
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