| (Poteri di indagine della Commissione).
1. Per l'espletamento delle funzioni stabilite
all'articolo 9 la Commissione ha il potere di:
a) richiedere a qualunque soggetto, privato o
pubblico, in particolare agli imprenditori, alle loro
associazioni o consorzi, a qualsiasi ufficio pubblico od
organo di Governo, direttamente o indirettamente interessati,
di fornire le informazioni ed esibire i documenti utili ai
fini delle indagini, anche se coperti da segreto d'ufficio.
Tali richieste devono essere motivate;
b) procedere a tutti gli accertamenti e alle
verifiche necessarie presso le sedi delle imprese e delle
associazioni di imprese. Al personale incaricato di tali atti
sono conferiti tutti i poteri di accesso, di controllo e di
richiesta di informazione che spettano per legge agli uffici
finanziari per l'accertamento dei tributi diretti ed
indiretti. In caso di necessità la Commissione può avvalersi
del personale di amministrazioni dello Stato ed, in
particolare, di quello del Corpo della Guardia di finanza;
anche in tali casi l'iniziativa a procedere spetta sempre alla
Commissione;
c) disporre indagini tecniche e perizie,
avvalendosi anche dell'opera di esperti estranei alla pubblica
amministrazione;
d) interrogare ogni soggetto privato o pubblico su
circostanze specifiche;
e) procedere ad audizione degli interessati e di
terzi.
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