| (Notifica delle intese).
1. Alle imprese è concessa la facoltà di notificare alla
Commissione le intese fra esse intercorse.
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2. La Commissione può, altresì, imporre la notifica di
intese stabilendone le relative caratteristiche con apposito
regolamento. Le intese non possono, comunque, essere
notificate alla Commissione dopo l'inizio dell'azione
giudiziale, prevista all'articolo 13.
3. Contestualmente alla notifica le imprese possono
richiedere un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma
5. In tale caso si applica l'articolo 16.
4. La Commissione può attestare che non ha motivo di
intervenire nei confronti di categorie di intese da essa
definite con apposito regolamento.
5. Nei confronti di singole intese ad essa notificate, la
Commissione può, nel termine di sessanta giorni, rilasciare
attestazione di non aver motivo di intervenire ovvero emettere
parere negativo, notificandolo tempestivamente alle imprese
interessate nelle forme e nei modi previsti agli articoli 137
e seguenti del codice di procedura civile. Il mancato rilascio
di parere negativo entro il termine previsto si considera
attestazione.
6. Nei confronti delle imprese che hanno stipulato intese
per le quali la Commissione ha rilasciato l'attestazione
individuale o per categoria non può essere applicata la
sanzione prevista al comma 3 dell'articolo 13.
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