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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1636
DDL0100-0019
Progetto di legge Camera n. 100 - testo presentato - (DDL13-100)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C100. TESTIPDL
...C100.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC100 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Azioni relative alle intese ed al perseguimento di posizioni
                 monopolistiche o dominanti).
     1.  Le azioni per l'accertamento delle violazioni alla
  presente legge, nonché quelle di nullità e di risarcimento del
  danno, relative alle intese vietate ai sensi dell'articolo 1,
  comma 1, e non autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 5,
  o alle intese finalizzate al perseguimento di posizioni
  monopolistiche o dominanti, possono essere promosse avanti la
  corte di appello competente dalla Commissione, dal pubblico
  ministero o da chiunque abbia subìto un danno.
 
                              Pag. 18
 
     2.  La Commissione, qualora abbia rilasciato il parere
  negativo ai sensi dell'articolo 12, può promuovere
  direttamente l'azione od intervenire nel procedimento.  In tal
  caso essa ha gli stessi poteri che competono alle parti e li
  esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste
  ultime.  La Commissione può, inoltre, produrre in giudizio i
  documenti dei quali sia venuta in possesso nel compimento
  delle indagini, atti a provare l'illiceità del comportamento
  del convenuto ai sensi degli articoli 1 e 2.  Tali documenti
  possono essere richiesti dalle parti alla Commissione anche
  qualora questa non intervenga nel procedimento.
     3.  Alle imprese che hanno violato le disposizioni degli
  articoli 1 e 2 è, altresì, inflitta, sentito il parere della
  Commissione, la condanna al pagamento di una somma compresa
  tra il 2 ed il 10 per cento del fatturato risultante dal
  bilancio approvato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente
  al proponimento della domanda.  Nel determinare l'entità della
  sanzione si deve tenere conto della gravità dell'illecito, dei
  danni arrecati ai consumatori od ai concorrenti nonché
  dell'intento del convenuto.
     4.  Qualora l'azione sia promossa da consumatori o
  concorrenti danneggiati dal comportamento tenuto da una o più
  imprese in violazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2,
  il giudice procede ad una valutazione, anche equitativa, del
  danno.
     5.  Nel caso previsto al comma 4, l'atto di citazione e le
  sentenze relative alle cause devono essere notificati alla
  Commissione nei termini stabiliti dal codice di procedura
  civile per la notifica di tali atti alle parti interessate.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-100 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0100 TOTPAG=0023 TOTDOC=0030 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0017 RIGINIZ=025 PAGFIN=0018 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=010000 00 FASCIDC=13DDL0100 SORTNAV=0010000 000 00000 ZZDDLC100 NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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