| (Azioni relative alle intese ed al perseguimento di posizioni
monopolistiche o dominanti).
1. Le azioni per l'accertamento delle violazioni alla
presente legge, nonché quelle di nullità e di risarcimento del
danno, relative alle intese vietate ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, e non autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 5,
o alle intese finalizzate al perseguimento di posizioni
monopolistiche o dominanti, possono essere promosse avanti la
corte di appello competente dalla Commissione, dal pubblico
ministero o da chiunque abbia subìto un danno.
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2. La Commissione, qualora abbia rilasciato il parere
negativo ai sensi dell'articolo 12, può promuovere
direttamente l'azione od intervenire nel procedimento. In tal
caso essa ha gli stessi poteri che competono alle parti e li
esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste
ultime. La Commissione può, inoltre, produrre in giudizio i
documenti dei quali sia venuta in possesso nel compimento
delle indagini, atti a provare l'illiceità del comportamento
del convenuto ai sensi degli articoli 1 e 2. Tali documenti
possono essere richiesti dalle parti alla Commissione anche
qualora questa non intervenga nel procedimento.
3. Alle imprese che hanno violato le disposizioni degli
articoli 1 e 2 è, altresì, inflitta, sentito il parere della
Commissione, la condanna al pagamento di una somma compresa
tra il 2 ed il 10 per cento del fatturato risultante dal
bilancio approvato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente
al proponimento della domanda. Nel determinare l'entità della
sanzione si deve tenere conto della gravità dell'illecito, dei
danni arrecati ai consumatori od ai concorrenti nonché
dell'intento del convenuto.
4. Qualora l'azione sia promossa da consumatori o
concorrenti danneggiati dal comportamento tenuto da una o più
imprese in violazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2,
il giudice procede ad una valutazione, anche equitativa, del
danno.
5. Nel caso previsto al comma 4, l'atto di citazione e le
sentenze relative alle cause devono essere notificati alla
Commissione nei termini stabiliti dal codice di procedura
civile per la notifica di tali atti alle parti interessate.
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