| (Notifica delle concentrazioni).
1. Quando la concentrazione tra imprese è effettuata oltre
i limiti stabiliti dall'articolo 3, comma 9, gli atti od i
progetti relativi devono essere notificati alla Commissione
prima della loro esecuzione.
2. La Commissione, nell'ambito delle proprie competenze, è
autorizzata ad emanare istruzioni specifiche sulle modalità
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della notifica, prevedendo, eventualmente, appositi
formulari.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica la
Commissione può esprimere parere negativo oppure può
rilasciare attestazione che essa non ha motivi per contestare
la concentrazione. Il silenzio della Commissione entro il
termine previsto si considera attestazione.
4. Contestualmente alle notifiche di cui al comma 1 del
presente articolo ciascuna delle imprese coinvolte può
richiedere un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, comma
11. In tale caso si applica l'articolo 16.
5. I provvedimenti della Commissione devono essere
motivati e notificati tempestivamente alle imprese interessate
nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 137 e seguenti
del codice di procedura civile.
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