| (Azioni relative alle concentrazioni).
1. Qualora una concentrazione tra imprese, non autorizzata
ai sensi dell'articolo 3, comma 11, sia avvenuta in violazione
delle disposizioni del medesimo articolo 3, l'azione può
essere promossa, avanti la corte d'appello competente, da
chiunque possa subirne un danno, entro novanta giorni dal
momento in cui essa è stata eseguita. Nello stesso termine
l'azione può essere promossa dalla Commissione, qualora abbia
rilasciato l'ordine di non procedere ai sensi dell'articolo
14, comma 3.
2. Se la concentrazione tra imprese non è stata notificata
ai sensi dell'articolo 14, l'azione può essere promossa entro
due anni dalla sua esecuzione.
3. Il giudice, quando accerta che una concentrazione, pur
avendo beneficiato dell'attestazione prevista all'articolo 14,
è avvenuta in violazione delle disposizioni dell'articolo 3,
condanna l'impresa risultante dalla concentrazione al
risarcimento dei danni subìti dall'attore, da liquidarsi anche
in via equitativa.
4. Il giudice, quando accerta che una concentrazione,
contraria al disposto dell'articolo 3, e non autorizzata ai
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sensi dell'articolo 3, comma 11, non ha ottenuto
l'attestazione prevista all'articolo 14, ordina la
dissoluzione dell'impresa risultante dalla concentrazione e,
sentito il parere della Commissione, la condanna al pagamento
di una somma mensile, compresa fra il 2 ed il 10 per cento di
un dodicesimo del fatturato complessivo delle imprese
coinvolte nella concentrazione, quale risulta dai bilanci
approvati nell'ultimo esercizio. La sanzione decorre dal sesto
mese successivo alla notifica della sentenza e dura sino a
quando l'impresa non abbia adottato misure ritenute dalla
Commissione, con apposita decisione, idonee a rimuovere gli
effetti negativi prodotti sulla concorrenza.
5. La mancata notifica di cui al comma 1 dell'articolo 14
è considerata causa aggravante.
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