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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1638
DDL0100-0021
Progetto di legge Camera n. 100 - testo presentato - (DDL13-100)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.21 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C100. TESTIPDL
...C100.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC100 ZZ13 ZZPD ZZPR
            (Azioni relative alle concentrazioni).
     1.  Qualora una concentrazione tra imprese, non autorizzata
  ai sensi dell'articolo 3, comma 11, sia avvenuta in violazione
  delle disposizioni del medesimo articolo 3, l'azione può
  essere promossa, avanti la corte d'appello competente, da
  chiunque possa subirne un danno, entro novanta giorni dal
  momento in cui essa è stata eseguita.  Nello stesso termine
  l'azione può essere promossa dalla Commissione, qualora abbia
  rilasciato l'ordine di non procedere ai sensi dell'articolo
  14, comma 3.
     2.  Se la concentrazione tra imprese non è stata notificata
  ai sensi dell'articolo 14, l'azione può essere promossa entro
  due anni dalla sua esecuzione.
     3.  Il giudice, quando accerta che una concentrazione, pur
  avendo beneficiato dell'attestazione prevista all'articolo 14,
  è avvenuta in violazione delle disposizioni dell'articolo 3,
  condanna l'impresa risultante dalla concentrazione al
  risarcimento dei danni subìti dall'attore, da liquidarsi anche
  in via equitativa.
     4.  Il giudice, quando accerta che una concentrazione,
  contraria al disposto dell'articolo 3, e non autorizzata ai
 
                              Pag. 20
 
  sensi dell'articolo 3, comma 11, non ha ottenuto
  l'attestazione prevista all'articolo 14, ordina la
  dissoluzione dell'impresa risultante dalla concentrazione e,
  sentito il parere della Commissione, la condanna al pagamento
  di una somma mensile, compresa fra il 2 ed il 10 per cento di
  un dodicesimo del fatturato complessivo delle imprese
  coinvolte nella concentrazione, quale risulta dai bilanci
  approvati nell'ultimo esercizio.  La sanzione decorre dal sesto
  mese successivo alla notifica della sentenza e dura sino a
  quando l'impresa non abbia adottato misure ritenute dalla
  Commissione, con apposita decisione, idonee a rimuovere gli
  effetti negativi prodotti sulla concorrenza.
     5.  La mancata notifica di cui al comma 1 dell'articolo 14
  è considerata causa aggravante.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-100 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0100 TOTPAG=0023 TOTDOC=0030 NDOC=0021 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0019 RIGINIZ=017 PAGFIN=0020 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=19 PAGEFIN=20 SORTRES= SORTDDL=010000 00 FASCIDC=13DDL0100 SORTNAV=0010000 000 00000 ZZDDLC100 NDOC0021 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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