| (Autorizzazione del CIPE).
1. Contestualmente alla notifica di cui agli articoli 12 e
14, le imprese fra le quali è intervenuta l'intesa o coinvolte
nella concentrazione possono presentare domanda alla
Commissione per ottenere l'autorizzazione del CIPE ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, e dell'articolo 3, comma 11.
2. Nella ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo,
la Commissione compie un'indagine preliminare e, qualora non
ritenga di rilasciare l'attestazione prevista agli articoli 12
e 14, deve provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento
della notifica, se ravvisa l'esistenza di obiettivi di
pubblico interesse ad inoltrare domanda al CIPE, corredandola
del proprio parere.
3. Il CIPE può autorizzare l'intesa o la concentrazione
tra imprese, notificando l'autorizzazione alle parti
interessate entro sessanta giorni dal ricevimento della
domanda e del parere della Commissione, nelle forme e nei modi
previsti agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura
civile. L'autorizzazione preclude ogni condanna giudiziale per
le intese o le concentrazioni autorizzate.
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4. La mancata autorizzazione ha gli stessi effetti del
parere negativo di cui al comma 5 dell'articolo 12, o
dell'ordine di non procedere alla concentrazione stabilito al
comma 3 dell'articolo 14.
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