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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


164
DDL0004-0003
Relazione Camera n. 4-A quinquies - di minoranza - (DDL13-4-A-quinquies)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C4Aquinquies, C280Aquinquies, C1653Aquinquies, C2493bisAquinqui C3390Aquinquies, C3883Aquinquies, C3952Aquinquies, C4397Aquinquies, C4416Aquinquies, C4552Aquinquies. TESTIPDL
...C4Aquinquies, C280Aquinquies, C1653Aquinquies, C2493bisAquinqui C3390Aquinquies, C3883Aquinquies, C3952Aquinquies, C4397Aquinquies, C4416Aquinquies, C4552Aquinquies.
Pag. 7 TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*) (Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN5 ZZDDLC4A5 ZZ13 ZZPD ZZMI
  (Sistema scolastico e sistema dell'istruzione
                       professionale).
     1.  Il sistema scolastico e il sistema dell'istruzione
  professionale sono servizi di preminente interesse nazionale
  finalizzati alla crescita e alla valorizzazione della
  personalità, della cultura e della professionalità di ogni
  cittadino ed allo sviluppo dell'autonomia di giudizio e della
  capacità di analisi critica, anche come premessa
  indispensabile per lo sviluppo della coscienza democratica e
  di libertà.
     2.  I servizi di istruzione e formazione possono essere
  assicurati da enti o strutture di natura pubblica o privata in
  condizioni di pari dignità e nel rispetto delle norme generali
  sull'istruzione dettate dalla Repubblica.
     3.  E' riconosciuto agli studenti, se maggiorenni, ovvero
  ai genitori o a chi ne fa le veci, il diritto di scegliere
  liberamente l'istituzione scolastica ed educativa che soddisfa
  meglio le loro aspirazioni educative, nel rispetto dei valori
  fondamentali della Costituzione.
     4.  Il sistema scolastico ed il sistema dell'istruzione
  professionale sono articolati nel modo seguente:
       a)  scuola dell'infanzia, della durata di tre
  anni;
       b)  scuola di primo grado, della durata di quattro
  anni;
       c)  scuola di secondo grado, della durata di
  quattro anni;
       d)  scuola di terzo grado, della durata di quattro
  anni;
       e)  istruzione professionale e artigiana
  regionale;
       f)  apprendistato;
       g)  istruzione universitaria;
       h)  formazione permanente.
     5.  A decorrere dal secondo biennio della scuola di secondo
  grado è possibile utilizzare moduli di istruzione
  professionale e artigiana regionale previo convenzionamento
  con i soggetti formatori.
     6.  A decorrere dal terzo anno dell'istruzione
  professionale è possibile raccordare i percorsi formativi con
  l'apprendistato.
     7.  L'obbligo scolastico ha la durata di dieci anni a
  partire dal sesto anno di età e si articola nella frequenza
  della scuola di primo e di secondo grado e dei primi due anni
  della scuola di terzo grado o dell'istruzione
  professionale.
     (*) Nel presente testo è evidenziato, con apposita
  indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo
  rispetto a quello corrispondente del testo della
  Commissione.
 
                               Pag. 8
 
     8.  L'obbligo scolastico si intende assolto con la semplice
  frequenza decennale indipendentemente dalle progressioni nelle
  classi di studio o di formazione.
     9.  L'obbligo di frequenza di attività formative e fino al
  compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le
  disposizioni sull'obbligo di frequenza delle attività
  formative di cui all'articolo 68 della legge n. 17 maggio
  1999, n. 144.
     10.  La scuola dell'infanzia è facoltativa.
     11.  L'istruzione dell'obbligo è gratuita per tutti,
  indipendentemente dalla natura dell'ente gestore della scuola
  frequentata.  Lo Stato, d'intesa con le regioni e gli enti
  locali, promuove interventi diretti a garantire la frequenza
  della scuola dell'obbligo con provvidenze mirate ad alleviare
  situazioni di disagio personale, familiare e
  socio-economico.
     12.  I corsi della scuola di terzo grado e quelli di
  istruzione professionale si concludono rispettivamente con il
  conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o
  di una qualifica professionale.
     13.  Alle persone con handicap è garantita la frequenza dei
  corsi di studio di ogni ordine e grado e di quelli della
  formazione professionale, indipendentemente dalla natura
  dell'ente gestore, al fine di favorirne lo sviluppo e le
  potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione e nelle
  relazioni, per un pieno inserimento nella società e nel mondo
  del lavoro, anche ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
  104, e successive modificazioni.
   (Alternativo all'articolo 1 del testo della Commissione)
 
DATA=990722 FASCID=DDL13-4-A-quinquies TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=MI NSTA=0004 TOTPAG=0011 TOTDOC=0007 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=001 PAGFIN=0008 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=000400A05 FASCIDC=13DDL0004 A05 SORTNAV=0000400A050 00000 ZZDDLC4A5 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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