| ...C4Aquinquies, C280Aquinquies, C1653Aquinquies, C2493bisAquinqui
C3390Aquinquies, C3883Aquinquies, C3952Aquinquies,
C4397Aquinquies, C4416Aquinquies, C4552Aquinquies.
TESTIPDL
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| ...C4Aquinquies, C280Aquinquies, C1653Aquinquies, C2493bisAquinqui
C3390Aquinquies, C3883Aquinquies, C3952Aquinquies,
C4397Aquinquies, C4416Aquinquies, C4552Aquinquies.
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| (Sistema scolastico e sistema dell'istruzione
professionale).
1. Il sistema scolastico e il sistema dell'istruzione
professionale sono servizi di preminente interesse nazionale
finalizzati alla crescita e alla valorizzazione della
personalità, della cultura e della professionalità di ogni
cittadino ed allo sviluppo dell'autonomia di giudizio e della
capacità di analisi critica, anche come premessa
indispensabile per lo sviluppo della coscienza democratica e
di libertà.
2. I servizi di istruzione e formazione possono essere
assicurati da enti o strutture di natura pubblica o privata in
condizioni di pari dignità e nel rispetto delle norme generali
sull'istruzione dettate dalla Repubblica.
3. E' riconosciuto agli studenti, se maggiorenni, ovvero
ai genitori o a chi ne fa le veci, il diritto di scegliere
liberamente l'istituzione scolastica ed educativa che soddisfa
meglio le loro aspirazioni educative, nel rispetto dei valori
fondamentali della Costituzione.
4. Il sistema scolastico ed il sistema dell'istruzione
professionale sono articolati nel modo seguente:
a) scuola dell'infanzia, della durata di tre
anni;
b) scuola di primo grado, della durata di quattro
anni;
c) scuola di secondo grado, della durata di
quattro anni;
d) scuola di terzo grado, della durata di quattro
anni;
e) istruzione professionale e artigiana
regionale;
f) apprendistato;
g) istruzione universitaria;
h) formazione permanente.
5. A decorrere dal secondo biennio della scuola di secondo
grado è possibile utilizzare moduli di istruzione
professionale e artigiana regionale previo convenzionamento
con i soggetti formatori.
6. A decorrere dal terzo anno dell'istruzione
professionale è possibile raccordare i percorsi formativi con
l'apprendistato.
7. L'obbligo scolastico ha la durata di dieci anni a
partire dal sesto anno di età e si articola nella frequenza
della scuola di primo e di secondo grado e dei primi due anni
della scuola di terzo grado o dell'istruzione
professionale.
(*) Nel presente testo è evidenziato, con apposita
indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo
rispetto a quello corrispondente del testo della
Commissione.
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8. L'obbligo scolastico si intende assolto con la semplice
frequenza decennale indipendentemente dalle progressioni nelle
classi di studio o di formazione.
9. L'obbligo di frequenza di attività formative e fino al
compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le
disposizioni sull'obbligo di frequenza delle attività
formative di cui all'articolo 68 della legge n. 17 maggio
1999, n. 144.
10. La scuola dell'infanzia è facoltativa.
11. L'istruzione dell'obbligo è gratuita per tutti,
indipendentemente dalla natura dell'ente gestore della scuola
frequentata. Lo Stato, d'intesa con le regioni e gli enti
locali, promuove interventi diretti a garantire la frequenza
della scuola dell'obbligo con provvidenze mirate ad alleviare
situazioni di disagio personale, familiare e
socio-economico.
12. I corsi della scuola di terzo grado e quelli di
istruzione professionale si concludono rispettivamente con il
conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o
di una qualifica professionale.
13. Alle persone con handicap è garantita la frequenza dei
corsi di studio di ogni ordine e grado e di quelli della
formazione professionale, indipendentemente dalla natura
dell'ente gestore, al fine di favorirne lo sviluppo e le
potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione e nelle
relazioni, per un pieno inserimento nella società e nel mondo
del lavoro, anche ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni.
(Alternativo all'articolo 1 del testo della Commissione)
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