| (Interventi consultivi della Commissione).
1. Alla Commissione può essere chiesto di esprimere un
parere su atti o situazioni rilevanti ai fini della presente
legge, rispetto ai quali non siano già in atto le procedure
stabilite dalla medesima legge.
2. Possono inoltrare richiesta di parere alla Commissione
tutti i soggetti che dimostrino di avere un interesse. La
Commissione valuta con ampia discrezionalità l'opportunità di
esprimere un parere. La Commissione è tenuta ad esprimere il
parere quando la richiesta proviene dal Presidente del Senato
della Repubblica o dal Presidente della Camera dei deputati,
dal Presidente del Consiglio dei ministri, da una Commissione
parlamentare, dal CIPE, dal presidente di una regione o di una
provincia autonoma.
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