| (Autoproduzione).
1. La riserva per legge allo Stato ovvero ad un ente
pubblico del monopolio su un mercato, nonché la riserva per
legge ad un'impresa incaricata della gestione di attività di
prestazione al pubblico di beni o servizi dietro
corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di
produzionedi tali beni o servizi per uso proprio o delle
imprese appartenenti ad un medesimo gruppo di imprese. Al fine
di stabilire l'appartenenza di un'impresa ad un gruppo si
applica il comma 4 dell'articolo 1.
2. L'autoproduzione non è consentita nei casi in cui ai
sensi delle disposizioni che prevedono la riserva risulta che
la stessa è stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza
pubblica e difesa nazionale, nonché, salvo concessione, per
quanto concerne il settore delle telecomunicazioni.
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