| (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Sono abrogati la legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed il
regolamento emanato con il decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1991, n. 461, nonché ogni altra norma
incompatibile con quanto previsto dalla presente legge.
3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di
cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è
soppressa dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Fatte salve le nomine previste dalla presente legge,
alla copertura del ruolo del personale della Commissione si
provvede, in via prioritaria, con il personale in ruolo presso
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato alla data
di entrata in vigore della presente legge.
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