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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1649
DDL0101-0002
Progetto di legge Camera n. 101 - testo presentato - (DDL13-101)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C101. TESTIPDL
...C101.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC101 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il decreto-legge 29 marzo 1991,
  n.  103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ giugno
  1991, n.  166, contiene all'articolo 8 una norma
  interpretativa dell'articolo 13, secondo comma, della legge 30
  dicembre 1971, n.  1204.
     Viene in sostanza stabilito che il trattamento economico
  previsto dagli articoli 15, primo comma, e 17 della legge n.
  1204 del 1971, che stabilisce la corresponsione dell'indennità
  di maternità, si applica anche alle lavoratrici madri assunte
  a tempo determinato dalla pubblica amministrazione, e che il
  trattamento economico non viene più corrisposto dall'Istituto
  nazionale della previdenza sociale (INPS), ma direttamente
  dalle amministrazioni di appartenenza.
     Di fatto con l'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991,
  n.  103, si discriminano le lavoratrici madri assunte a tempo
  determinato alle dipendenze di privati datori di lavoro,
  rispetto a quelle assunte dalle amministrazioni dello Stato,
  anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province,
  dai comuni e dagli enti pubblici; tutto questo andando contro
 
                               Pag. 2
 
  lo spirito della stessa legge 30 dicembre 1971, n.  1204, che
  viene richiamata all'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo
  1991, n.  103.
     Il fatto che non sia più l'INPS ad erogare il trattamento
  economico, ma direttamente le amministrazioni dalle quali sono
  assunte le lavoratrici madri, comporta alcune
  ripercussioni.
     E' evidente che l'ampiezza dei casi in cui la legge
  prevede la corresponsione dell'indennità di maternità
  costituisce un onere imprevisto a carico dell'Ente.
     Non sembra che le norme sopracitate possano essere
  interpretate in maniera diversa, potendosi peraltro rilevare
  che la legge n.  1204 del 1971, all'articolo 21, prevede la
  copertura degli oneri derivanti, mediante contribuzioni a
  carico di tutti i lavoratori dipendenti.
     Nel trasferire l'onere della corresponsione dell'indennità
  di maternità dagli enti di previdenza (INPS) all'ente di
  appartenenza, il decreto-legge n.  103 del 1991 non indica
  invece con quali mezzi la pubblica amministrazione può farvi
  fronte.
     E' da verificare fino a che punto detta carenza
  legislativa possa inficiare la disposizione ed è comunque di
  palmare evidenza che "il rischio maternità" non trova, allo
  stato, alcuna controprestazione economica da parte del
  personale.  Si continuano a versare i contributi all'INPS senza
  che detto Ente sia più tenuto alle prestazioni.
     In linea di fatto è poi da prevedere un numero di casi non
  indifferente dato che, ogni anno, vengono assunte migliaia di
  dipendenti straordinari a termine (si tenga conto anche della
  legge 9 dicembre 1977, n.  903, in materia di parità di
  trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro).
     A questo proposito si arriva a casi estremi nei quali, ad
  esempio, una supplente bidella assunta a termine per un solo
  giorno può esigere l'indennità per tutto il periodo di
  interdizione e di congedo obbligatorio, di oltre cinque mesi.
  In altre parole a fronte di una retribuzione di lire 50.000
  per il giorno lavorato, l'interessata può maturare un credito
  di una decina di milioni.
     Per quanto esposto si ritiene doveroso riscrivere
  l'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n.  103,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ giugno 1991, n.
  166, facendo sì che:
       vi sia una parità di trattamento economico tra le
  lavoratrici madri assunte a tempo determinato sia nel settore
  privato che in quello pubblico;
       si ponga un limite temporale al trattamento economico
  per le lavoratrici madri assunte a termine; al fine di evitare
  speculazioni, il termine previsto è di tre mesi dopo la
  scadenza dell'assunzione a termine;
       il trattamento economico torni ad essere erogato
  dall'INPS, visto che di fatto i lavoratori versano a detto
  ente i contributi per far fronte all'indennità di
  maternità.
     Le conseguenze sono rilevanti poiché trasferiscono a
  carico dell'amministrazione il pagamento dell'indennità di
  maternità in una molteplicità di casi che si sintetizzano come
  segue:
       risoluzione del rapporto durante i periodi di
  interdizione dal lavoro (congedo obbligatorio è
  interdizione);
       inizio dell'astensione obbligatoria entro sessanta
  giorni dalla sospensione, dall'assenza senza retribuzione,
  dalla disoccupazione;
       inizio dell'astensione obbligatoria oltre i sessanta
  giorni con godimento di indennità di disoccupazione, o entro
  centottanta giorni senza detta indennità.
 
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