| Onorevoli Colleghi! - Il decreto-legge 29 marzo 1991,
n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ giugno
1991, n. 166, contiene all'articolo 8 una norma
interpretativa dell'articolo 13, secondo comma, della legge 30
dicembre 1971, n. 1204.
Viene in sostanza stabilito che il trattamento economico
previsto dagli articoli 15, primo comma, e 17 della legge n.
1204 del 1971, che stabilisce la corresponsione dell'indennità
di maternità, si applica anche alle lavoratrici madri assunte
a tempo determinato dalla pubblica amministrazione, e che il
trattamento economico non viene più corrisposto dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), ma direttamente
dalle amministrazioni di appartenenza.
Di fatto con l'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991,
n. 103, si discriminano le lavoratrici madri assunte a tempo
determinato alle dipendenze di privati datori di lavoro,
rispetto a quelle assunte dalle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province,
dai comuni e dagli enti pubblici; tutto questo andando contro
Pag. 2
lo spirito della stessa legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che
viene richiamata all'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103.
Il fatto che non sia più l'INPS ad erogare il trattamento
economico, ma direttamente le amministrazioni dalle quali sono
assunte le lavoratrici madri, comporta alcune
ripercussioni.
E' evidente che l'ampiezza dei casi in cui la legge
prevede la corresponsione dell'indennità di maternità
costituisce un onere imprevisto a carico dell'Ente.
Non sembra che le norme sopracitate possano essere
interpretate in maniera diversa, potendosi peraltro rilevare
che la legge n. 1204 del 1971, all'articolo 21, prevede la
copertura degli oneri derivanti, mediante contribuzioni a
carico di tutti i lavoratori dipendenti.
Nel trasferire l'onere della corresponsione dell'indennità
di maternità dagli enti di previdenza (INPS) all'ente di
appartenenza, il decreto-legge n. 103 del 1991 non indica
invece con quali mezzi la pubblica amministrazione può farvi
fronte.
E' da verificare fino a che punto detta carenza
legislativa possa inficiare la disposizione ed è comunque di
palmare evidenza che "il rischio maternità" non trova, allo
stato, alcuna controprestazione economica da parte del
personale. Si continuano a versare i contributi all'INPS senza
che detto Ente sia più tenuto alle prestazioni.
In linea di fatto è poi da prevedere un numero di casi non
indifferente dato che, ogni anno, vengono assunte migliaia di
dipendenti straordinari a termine (si tenga conto anche della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, in materia di parità di
trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro).
A questo proposito si arriva a casi estremi nei quali, ad
esempio, una supplente bidella assunta a termine per un solo
giorno può esigere l'indennità per tutto il periodo di
interdizione e di congedo obbligatorio, di oltre cinque mesi.
In altre parole a fronte di una retribuzione di lire 50.000
per il giorno lavorato, l'interessata può maturare un credito
di una decina di milioni.
Per quanto esposto si ritiene doveroso riscrivere
l'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ giugno 1991, n.
166, facendo sì che:
vi sia una parità di trattamento economico tra le
lavoratrici madri assunte a tempo determinato sia nel settore
privato che in quello pubblico;
si ponga un limite temporale al trattamento economico
per le lavoratrici madri assunte a termine; al fine di evitare
speculazioni, il termine previsto è di tre mesi dopo la
scadenza dell'assunzione a termine;
il trattamento economico torni ad essere erogato
dall'INPS, visto che di fatto i lavoratori versano a detto
ente i contributi per far fronte all'indennità di
maternità.
Le conseguenze sono rilevanti poiché trasferiscono a
carico dell'amministrazione il pagamento dell'indennità di
maternità in una molteplicità di casi che si sintetizzano come
segue:
risoluzione del rapporto durante i periodi di
interdizione dal lavoro (congedo obbligatorio è
interdizione);
inizio dell'astensione obbligatoria entro sessanta
giorni dalla sospensione, dall'assenza senza retribuzione,
dalla disoccupazione;
inizio dell'astensione obbligatoria oltre i sessanta
giorni con godimento di indennità di disoccupazione, o entro
centottanta giorni senza detta indennità.
| |