| 1. L'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ giugno 1991, n.
166, è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - (Trattamento economico delle lavoratrici
madri assunte a tempo determinato). - 1. Il secondo comma
dell'articolo 13 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, va
interpretato nel senso che il trattamento economico previsto
dal combinato disposto degli articoli 15, primo comma, e 17
della medesima legge si applica anche alle lavoratrici madri
assunte a tempo determinato da privati datori di lavoro o
dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli
altri enti pubblici.
2. Il trattamento previsto dal comma 1 viene
corrisposto direttamente dai datori di lavoro e dalle
amministrazioni pubbliche, i quali potranno rivalersi a titolo
di rimborso nei confronti dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), come per i permessi retribuiti e le
malattie, trattenendo il relativo importo a conguaglio sulle
denunce contributive aziendali mensili.
3. Il trattamento economico previsto dai commi 1 e 2
non può essere erogato per più di tre mesi oltre la scadenza
dell'assunzione a tempo determinato".
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede con i contributi previsti dall'articolo 21
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204".
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