| PARERE FAVOREVOLE
sul testo unificato delle proposte di legge n. 101 e
abbinate
con le seguenti condizioni:
l'articolo 1, comma 1, sia riformulato nei termini di cui
all'emendamento 1.5 del relatore, al fine di specificare, per
ragioni di coerenza ordinamentale, che l'ammissione al
godimento dell'indennità giornaliera di maternità è limitata
al solo periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, di cui
al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204;
l'articolo 6 sia riformulato nei termini di cui
all'emendamento 6.1 del relatore, volto a specificare che le
disposizioni del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale ivi previste sono adottate con decreto ministeriale e
a sopprimere la previsione secondo cui le disposizioni emanate
dal Ministro e dall'ente previdenziale disciplinano la
repressione di eventuali abusi, non potendo provvedimenti di
natura amministrativa procedere all'individuazione delle
fattispecie che costituiscono violazioni della legge;
e con la seguente osservazione:
all'articolo 4, comma 1, sarebbe opportuno chiarire che
la corresponsione dell'indennità giornaliera alle lavoratrici
che abbiano subìto una interruzione spontanea o terapeutica di
gravidanza è effettuata applicando il criterio di cui al comma
2 dell'articolo 1, vale a dire nella misura dell'80 per cento
della retribuzione media, ciò che renderebbe più comprensibile
quanto previsto dal successivo comma 2, ove si dispone che
l'indennità di maternità spetta, invece, in misura intera nel
caso di interruzione tardiva della gravidanza;
NULLA OSTA
sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione lavoro.
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